Archivio quesiti 2013

Quesito 72/2013

prevenzio.net

Datore di lavoro RSPP e modulo A

Domanda

Un datore di lavoro che ha svolto il corso per RSPP di 16 ore conformemente a quanto disposto dal D.M. 16.01.1997, ha la necessità di partecipare a un corso per RSPP non datore di lavoro? E' esonerato dalla frequenza al modulo A?

Risposta

Per continuare a svolgere il ruolo di RSPP presso la propria azienda deve solo sottoporsi all'aggiornamento periodico entro il 11/1/2017. Nel caso in cui voglia svolgere attività di RSPP nei confronti di altre aziende (o anche della propria se nel frattempo non ricopre più il ruolo di datore di lavoro) deve possedere i requisiti indicati nell'art. 32 del D. Lgs. 81/08. Tali requisiti prevedono un titolo di studio (almeno diploma di scuola media superiore) a cui si aggiungono requisiti formativi il cui modulo centrale (modulo B) è specifico per macrosettori economici di attività. I soggetti che hanno frequentato un corso svolto secondo i dettami del D. M. 16/1/1997 sono esentati dalla frequenza del modulo A (che costituisce, tra l'altro, credito formativo permanente); devono frequentare invece i moduli B e C, superando la verifica finale prevista per ogni modulo.

(Dicembre 2013)

Quesito 71/2013

prevenzio.net

Formazione RSPP

Domanda

Un'azienda offre servizi di consulenza in ambito di sicurezza e igiene del lavoro. I propri dipendenti hanno diversi incarichi come RSPP esterno presso i clienti. La domanda è: la formazione obbligatoria necessaria per poter svolgere gli incarichi deve essere erogata dal datore di lavoro a suo carico sia come costi che come orario di lavoro oppure il costo e/o il tempo per mantenere aggiornata la formazione è a carico del dipendente? Inoltre tali soggetti RSPP devono anche frequentare i corsi base previsti dall'accordo stato-regioni o si ritiene che la formazione ricevuta come RSPP sia sufficiente?

Risposta

Un datore di lavoro ha degli obblighi formativi nei confronti dei propri dipendenti, per il ruolo e il compito svolti all'interno dell'azienda stessa (come lavoratori, preposti, dirigenti, addetti all'antincendio e al primo soccorso...). Per quanto riguarda i titoli che questi devono possedere per svolgere un ruolo presso altre aziende (nel caso, ad esempio, di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 31 e 32 del D. Lgs. 81/08) non si tratta di obbligo nei confronti del dipendente ma di un impegno nei confronti dell'azienda-cliente a cui devono fornire consulenza appropriata attraverso personale adeguatamente formato. Per quanto riguarda l'ultima parte della domanda, se abbiamo ben interpretato, si ritiene che l'acquisizione dei requisiti di RSPP secondo quanto previsto dall'art. 32 del citato decreto possa esonerare il soggetto dai corsi di formazione previsti per i lavoratori.

(Dicembre 2013)

Quesito 70/2013

prevenzio.net

Scadenza aggiornamenti RSPP

Domanda

Con riferimento alla risposta al quesito "RSPP e subentro azienda" del novembre 2013, si afferma che l'aggiornamento del corso di formazione del datore di lavoro deve essere effettuato entro il 11/1/2014. Dalla lettura dell'accordo si evince che tale scadenza ha effetto solo per coloro che si sono autonominati RSPP ante 1997. Per tutti coloro che hanno frequentato il corso ai sensi del d.m. 16/01/1997 l'aggiornamento previsto dall'accordo del 21/12/2011 è quinquennale (quindi dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso), entro gennaio 2017. E' corretta l'interpretazione?

Risposta

Sì, l'interpretazione è giusta. I termini entro cui effettuare l'aggiornamento periodico dei datori di lavoro autonominati RSPP sono (a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo: 11/1/2012): 1) di 24 mesi (quindi entro il 11/1/2014) per i soggetti esentati ex art. 95 del D. Lgs. 626/94, perché nominati prima del 31/12/1996; 2) di 5 anni (quindi entro il 11/1/2017) per i soggetti che alla data di entrata in vigore dello specifico Accordo avevano frequentato i corsi secondo le indicazioni del D.M. 16/1/1997.

(Dicembre 2013)

Quesito 69/2013

prevenzio.net

Datori di lavoro RSPP ante 1996

Domanda

Gli RSPP (datori di lavoro) nominati prima del 1996 che non aggiornano la formazione entro il 11/1/2014 come previsto dalla norma transitoria dell'accordo stato regioni del 21/12/2011, a cosa andranno incontro? Saranno sanzionati ma potranno regolarizzarsi effettuando l'aggiornamento o la nomina decade pertanto dovranno fare il corso base (16,32,48h)? Il termine ultimo per effettuare l'aggiornamento degli RSPP ante '96 è l'11 gennaio o 26 gennaio 2014?

Risposta

I datori di lavoro nominati prima del 31/12/1996, ed esonerati dalla frequenza di corsi di formazione ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 626/94, devono completare l'aggiornamento previsto entro il 11/1/2014. In assenza di aggiornamento non possono più svolgere il ruolo avendo perso, almeno temporaneamente, i requisiti. In questo caso il datore di lavoro commette la violazione dell'art. 17 comma 1, lettera b) (mancata designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Riteniamo che i requisiti si riacquistino semplicemente con la frequenza di un corso di aggiornamento, senza che si debba obbligatoriamente frequentare un corso base completo.

(Dicembre 2013)

Quesito 68/2013

prevenzio.net

Scadenze aggiornamento formazione lavoratori

Domanda

Un lavoratore in possesso di formazione pregressa come da accordi stato regioni del 21/12/2011 e svolta in data antecedente l'11/01/2007, dovrà aver completato il primo aggiornamento, di almeno 6 ore, entro l'11/01/2013. Il successivo aggiornamento, entro quale data sarà da completare? 11/01/2017 o 11/01/2018?

Risposta

La frequenza dell'aggiornamento della formazione per i lavoratori (durata minima 6 ore) è quinquennale. La scadenza, quindi, è fissata al 11/1/2018, a 5 anni dal precedente aggiornamento.

(Dicembre 2013)

Quesito 67/2013

prevenzio.net

Frequenza della formazione

Domanda

Con riferimento all'articolo a cura di P. Gatti (ASL AL) tratto da "Io scelgo la sicurezza" (numero di giugno 2012 del Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria Ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte): "Restano infine alcuni dubbi circa l'ottemperanza agli obblighi di formazione in un'unica soluzione in prossimità della scadenza del quinquennio oppure con possibilità di distribuire nei cinque anni le ore di aggiornamento (in questo secondo caso andrebbero disciplinati limiti e modalità).", si pone il quesito che segue. Come viene calcolato il quinquennio entro cui deve essere svolto l'aggiornamento della formazione?

Ipotesi 1: partendo dalla data della formazione iniziale (formazione generale + formazione specifica) ovvero dal 11/01/2012 e calcolando i successivi quinquenni. In quei periodi dovranno essere svolte almeno 6 ore di aggiornamento. In tale ipotesi potrebbe accadere che tra un aggiornamento e il successivo trascorrano anche 9 anni e 11 mesi...

Ipotesi 2: facendo in modo che da una qualsiasi data, andando a ritroso, sia possibile sempre dimostrare di aver svolto 6 ore di aggiornamento.

Risposta

Le modalità e i tempi entro cui svolgere l'aggiornamento periodico per i lavoratori, se abbiamo bene interpretato il caso citato dal quesito, sono quelli indicati nell'accordo e meglio esplicitati nelle linee applicative successive. L'aggiornamento, della durata di 6 ore, è quinquennale: se la formazione pregressa è stata eseguita prima dell'entrata in vigore dell'accordo (o se ricorrono le condizioni di esclusione) i 5 anni entro cui completare l'aggiornamento decorrono dal 11/2/2012 (quindi entro il 11/2/2017), altrimenti decorrono dal momento del completamento della formazione di partenza (parte generale + parte specifica). Le 6 ore di aggiornamento possono essere "spalmate" durante i 5 anni ma svolti anche in una sola occasione, sempre nello stesso periodo (quindi può ricorrere lo strano caso citato nella domanda di 9 anni, 11 mesi..). Bisogna, però, intendere questo obbligo, come tutti gli altri contenuti nel D. Lgs. 81/08, in maniera non solo formale ma concentrandosi sulle esigenze reali che scaturiscono dalla valutazione dei rischi e dal suo aggiornamento, effettuati dal datore di lavoro: la formazione è uno degli strumenti a sua disposizione per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, da utilizzare anche andando oltre le durate minime previste e individuando i momenti più opportuni, alla luce dei cambiamenti che avvengono in azienda e sulla base dell'analisi dei bisogni che effettua nel tempo.

(Dicembre 2013)

Quesito 66/2013

prevenzio.net

Sanzioni per mancata prova di evacuazione

Domanda

Quale è la sanzione esatta per il datore di lavoro che non effettua la prova di evacuazione annuale? (Nei casi previsti)

Risposta

Il D.M. 10/3/98, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 626/94, stabilisce i criteri per la prevenzione incendi e le relative misure preventive e protettive da adottare. Tra queste è chiaramente citato (allegato VI) l'obbligo da parte del datore di lavoro ad organizzare esercitazioni antincendio una volta all'anno (con conseguente obbligo da parte dei lavoratori a parteciparvi). La mancanza delle previste esercitazioni periodiche può essere considerata, quindi, come un deficit nelle misure antincendio adottate, comportando una violazione dell'art. 43, come violazione di tipo generale (sanzione per il datore di lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro) o violazioni più specifiche (come ad esempio in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi) (art. 226, comma 1; sanzioni per il datore di lavoro: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro).

(Dicembre 2013)

Quesito 65/2013

prevenzio.net

Sigarette elettroniche e divieto di fumo

Domanda

L'art. 51 delle Legge 3/03 introduce il divieto di fumo di sigarette, sono vietate anche le sigarette elettroniche?

Risposta

No, perché la norma si riferisce ai prodotti contenenti tabacco. Le sigarette elettroniche non ne contengono: contengono nicotina (quasi tutte) e altri aromi che possono far avere la "sensazione" di una similitudine con la sigaretta tradizionale.

(Dicembre 2013)

Quesito 64/2013

prevenzio.net

Integrazione formazione per cambio mansione o integrazione nuove attrezzature

Domanda

Un lavoratore che svolge all'interno della propria azienda, classificata ad alto rischio, mansioni che non prevedano la sua presenza, neppure saltuaria, nei reparti produttivi può svolgere i corsi individuati per il basso rischio (4 ore di formazione specifica, oltre la generale comune per tutti). Dal momento che lo stesso lavoratore ampli le proprie attività e la nuova mansione comporti l'accesso anche nei reparti produttivi, come dovrà integrare la propria formazione specifica? Quante ore minime, 8 o 12? O anche meno? Cosa si intende al punto 8.b) ...deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione?

Risposta

Se un lavoratore svolge la propria attività in un'azienda classificata ad alto rischio ma la sua mansione non prevede la sua presenza, nemmeno in maniera saltuaria, nei reparti di produzione (tipico è l'esempio di un impiegato amministrativo che non mette piede nella parte produttiva dell'azienda) potrà essere formato come se fosse a rischio basso (formazione generale di 4 ore + formazione specifica di altre 4 ore). Allorché dovesse essere addetto anche ad operazioni della parte produttiva dell'azienda dovrà integrare la sua formazione con le parti mancanti (nel caso specifico altre 8 ore). Il punto 8b si riferisce al cambio mansione/introduzione di nuove attrezzature o nuovi rischi: in questo caso si riconosce credito formativo permanente la parte relativa alla formazione generale; per la parte specifica non si è tenuti a ripeterla per intero ma si può procedere aggiungendo una parte relativa alle effettive novità introdotte.

(Dicembre 2013)

Quesito 63/2013

prevenzio.net

Scheda NIP

Domanda

E' vero che non è più obbligatoria la scheda NIP?

Risposta

Dal 30 settembre scorso in Emilia Romagna, attraverso l'emanazione della legge 15/2013, sono stati aboliti i pareri preventivi rilasciati dalle AUSL (attraverso apposite commissioni insediate all'interno dei Dipartimenti di Sanità Pubblica) per gli insediamenti produttivi a significativo impatto per la salute e per l'ambiente (secondo quanto precedentemente previsto dalla lettera h) bis dell'art. 19 della L. R. 19/82). La cosiddetta scheda NIP rappresentava il modello attraverso cui le aziende comunicavano una serie di informazioni descrittive delle attività lavorative che intendevano realizzare/modificare. Attualmente tale scheda è ancora utilizzata solo per assolvere l'obbligo di notifica previsto dall'art. 67 del D. Lgs. 81/08 all'Organo di Vigilanza, attraverso l'invio al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), in attesa di decreto che meglio preciserà le modalità di assolvere a questo obbligo.

(Dicembre 2013)

Quesito 62/2013

prevenzio.net

Nomina coordinatore

Domanda

Si chiedono chiarimenti riguardo la nomina del coordinatore in fase di esecuzione e invio della notifica preliminare. Fatta salva la normativa, vorrei sapere se sono necessari notifica e coordinatore nel caso di un piccolo cantiere di modesta entità (meno di 200 uomini/giorno) e in cui sono presenti più lavoratori autonomi. La normativa non appare molto chiara su questo argomento.

Risposta

Obbligo di notifica (art. 99 del D. Lgs. 81/08): in presenza di una sola impresa solo al superamento del limite di 200 uomini/giorno; al di sotto di questa soglia l'obbligo c'è se si è in presenza di più imprese esecutrici. Nel caso di soli lavoratori autonomi (senza dipendenti), invece, l'obbligo non sussiste, anche nell'eventualità del superamento del limite.

Obbligo della nomina del coordinatore in fase di esecuzione (art. 90): in presenza di più imprese esecutrici (anche se questa evenienza si realizza dopo l'assegnazione dei lavori ad un'unica impresa) il committente o il responsabile dei lavori nomina i coordinatori; in presenza di soli lavoratori autonomi (senza dipendenti) questo obbligo non sussiste.

(Dicembre 2013)

Quesito 61/2013

prevenzio.net

Famigliari collaboratori e D. Lgs. 81/08

Domanda

Da settembre 2013 una nuova normativa prevede la possibilità di avere in azienda artigiana/commerciale un familiare entro un certo grado di parentela, lavorando in modo gratuito. Una ditta individuale edile vorrebbe utilizzare la formula sopra riportata per farsi aiutare dal padre pensionato che verrebbe assicurato all'INAIL e non verserebbe contributi INPS. A quali adempimenti del D. Lgs. 81/08 sarebbe soggetto?

Risposta

Se l'azienda è senza dipendenti (o assimilati) la presenza di un "semplice" collaboratore familiare non fa scattare tutti gli obblighi connessi all'applicazione del D. Lgs. 81/08 ma semplicemente quanto previsto dal solo art. 21 (uso di DPI e attrezzature a norma, uso di tesserino di riconoscimento in caso di lavoro in appalto).

(Novembre 2013)

Quesito 60/2013

prevenzio.net

RSPP e subentro azienda

Domanda

Ditta individuale (settore metalmeccanico) con dipendenti che si trasforma nel corso del 2013 in SNC. Nella SNC il nuovo datore di lavoro (nel caso specifico il figlio che subentra al padre) ha frequentato nel 2008 in maniera volontaria il corso RSPP di 16 ore ai sensi del D.M. 16/01/1997. Può questo soggetto avvalersi di questo attestato (programmando l'aggiornamento ai sensi dell'accordo stato/regioni) o deve frequentare il corso di formazione ex novo (48 ore rischio alto in quanto azienda metalmeccanica) sempre ai sensi dell'accordo di cui prima??? Inoltre le valutazioni quali fonometrie, vibrazioni, possono essere considerate ancora valide (scadenza nel 2015) considerato il fatto che nella sostanza attrezzature, layout aziendale, ciclo produttivo e lavoratori non sono assolutamente cambiati? Di fatto l'unico cambiamento risulta essere quello della ragione sociale e del datore di lavoro.

Risposta

Riteniamo che su questi aspetti debbano senz'altro prevalere gli aspetti di sostanza e non quelli formali. In definitiva, quindi, il soggetto che attualmente riveste il ruolo di datore di lavoro e che si autonomina RSPP (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08) avendo già acquisito i requisiti formativi previsti, seppure sulla base di norme precedenti, possiamo ritenere possa continuare a svolgere il ruolo provvedendo solo ad eseguire l'aggiornamento quinquennale previsto (in questo caso da completare entro il 11/1/2014). Analogamente per quanto riguarda la valutazione dei rischi, al di là di aggiornare l'organigramma anche nel documento relativo, si può considerare una costanza di attività dell'azienda che impone un aggiornamento della valutazione stessa o per eventuali normali scadenze previste o per effettive modifiche del quadro di rischio, ad esempio per aggiunta/sottrazione di macchine, utilizzo di nuovi prodotti, modifiche del ciclo...

(Novembre 2013)

Quesito 59/2013

prevenzio.net

Dipendenti cardiopatici - Defibrillatore

Domanda

Se il dipendente di un'azienda, addetto a funzioni amministrative in ufficio, è cardiopatico, il datore di lavoro è tenuto a valutare anche tale rischio, acquistando un defibrillatore e formando un addetto al suo utilizzo?

Risposta

Il D. Lgs. 81/08, se da una parte indica l'obbligo/necessità di valutare "tutti i rischi" per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 15) non prevede che tale valutazione si estenda a qualunque rischio per la salute dei lavoratori anche se non direttamente collegato al lavoro svolto. Sicuramente, però, nel momento in cui si accerta che un lavoratore è affetto da patologie che possono avere un riflesso sull'attività svolta (e in definitiva sulla sua idoneità lavorativa) il datore di lavoro è tenuto a tenerne conto nel momento dell'assegnazione dei compiti lavorativi, rispettando le indicazioni fornite dal medico competente (se il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria). A tale proposito si ricorda che in assenza di obbligo di sorveglianza sanitaria il datore di lavoro, di fronte a dubbi circa l'idoneità di un lavoratore, può richiedere l'espressione di un parere da parte del Collegio medico provinciale (ai sensi dell'art. 5 della L. 300/70).

(Novembre 2013)

Quesito 58/2013

prevenzio.net

Sopralluogo MC

Domanda

Il sopralluogo obbligatorio da parte del MC nei luoghi di lavoro, qualora si tratti di impresa edile con diversi cantieri, può essere sostituito dall'analisi da parte del MC di ogni singolo POS? Anche in considerazione del fatto che l'impresa potrebbe avere 100 cantieri nell'arco di 1 anno.

Risposta

Nel caso di cantiere che duri meno di 200 giorni lavorativi è chiaramente previsto dalla norma (art. 104 del D. Lgs. 81/08) che l'obbligo di sopralluogo da parte del medico si assolve con un sopralluogo in un cantiere tipo (analogo per tipologia) una volta all'anno; negli altri cantieri la visita del medico competente viene sostituita dall'esame dei POS. Se il medico competente lo ritiene necessario può eseguire altri sopralluoghi per meglio valutare i rischi e programmare la sorveglianza sanitaria mirata. Per cantieri di durata superiore al limite soprariportato vale la regola generale che prevede almeno un sopralluogo all'anno sul luogo di lavoro (nel cantiere, in questo caso).

(Ottobre 2013)

Quesito 57/2013

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Titolare impresa e art. 21 D. Lgs. 81/2008

Domanda

In un'azienda con un titolare e una lavoratrice part-time, nel caso il titolare vieti alla lavoratrice l'utilizzo del muletto (muletto quindi utilizzato solo dal titolare) il titolare ha l'obbligo di frequentare i corsi previsti dall'accordo stato regioni del 2012 relativo ai mezzi di sollevamento? Più in generale, è obbligato a frequentare corsi sui muletti o può avvalersi di quanto previsto in art. 21 D. Lgs. 81/2008?

Risposta

L'obbligo di formazione per l'uso delle attrezzature individuate nell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 riguarda gli utilizzatori delle stesse (sia datori di lavoro che dipendenti). Se la lavoratrice effettivamente non farà uso del muletto, neanche in maniera saltuaria, non dovrà essere sottoposta alla formazione specifica. Il datore di lavoro, anche nel caso in cui dovesse essere considerato lavoratore autonomo secondo quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 81/08, è ugualmente sottoposto all'obbligo formativo; l'art. 21, infatti, impone l'uso di attrezzature conformi al titolo III dello stesso decreto (l'obbligo formativo rientra proprio in questo titolo).

(Ottobre 2013)

Quesito 56/2013

prevenzio.net

RSPP e titolo di studio

Domanda

Un RSPP interno (dipendente) di vecchia data (1998), non diplomato, aveva usufruito a suo tempo degli esoneri previsti dall'accordo del 14/02/2006 e frequentato, prima del termine del periodo transitorio, il modulo B integralmente per il macrosettore di appartenenza (48 h.) ed il modulo C. Dal momento che questo RSPP non ha più frequentato corsi di aggiornamento, può riprendere a rivestire il ruolo di RSPP nella stessa azienda dopo aver frequentato gli aggiornamenti dovuti o, poiché non in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, non può più rivestire l'incarico?

Risposta

A nostro giudizio i requisiti acquisiti nei tempi previsti rimangono validi. Il mancato aggiornamento non permette di svolgere il ruolo fino all'effettuazione dell'aggiornamento previsto; da quel momento può riprendere a svolgere il ruolo all'interno dell'azienda.

(Ottobre 2013)

Quesito 55/2013

prevenzio.net

Aggiornamento RSPP datore di lavoro

Domanda

In una S.R.L. il datore di lavoro autonominatosi RSPP nel dicembre 95 (attestato da comunicazione AUSL) è in possesso di attestato di partecipazione ad un corso in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro della durata di 32 ore, frequentato sempre nel Dicembre 95. Questo datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di aggiornamento, deve considerarsi tra gli esonerati per cui il termine di aggiornamento è fissato al 11/01/2014 o, se il corso risulta conforme ai contenuti del D.M. 16/01/97, può considerare come termine ultimo l'11/01/2017?

Risposta

In fase di prima applicazione del D. Lgs. 626/94 i datori di lavoro già in essere alla data del 31 dicembre 1996 erano esentati (ai sensi dell'art. 95) dall'obbligo formativo previsto per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. E' questo il riferimento su cui la nomina citata nella domanda è stata effettuata; in questo caso l'aggiornamento previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 deve essere completato entro il 11/1/2014 (24 mesi dalla pubblicazione dell'accordo).

(Ottobre 2013)

Quesito 54/2013

prevenzio.net

Zincatura ponteggio verniciato

Domanda

Un ponteggio nato non zincato può essere zincato successivamente? E' quindi possibile non procedere con le verniciature classiche periodiche?

Risposta

Non è vietato procedere alla zincatura di elementi di ponteggi metallici a condizione che:

a) non siano alterati i parametri costruttivi (ad esempio spessori) e non siano modificate le caratteristiche meccaniche.

b) non siano coperte le marcature. In ogni caso è sempre auspicabile acquisire il parere/consenso del costruttore del ponteggio.

(Ottobre 2013)

Quesito 53/2013

prevenzio.net

Grado rischio settore G

Domanda

Tutto il settore ATECO 2002 del gruppo 50.20 porta nell'ATECO 2007 al gruppo 5.20 (fatta eccezione per la voce del soccorso stradale che porta alla voce 52.21) in ogni caso il 50.20 è del macrosettore G e il macrosettore G è nel rischio basso 50.20.1 45.20.10 riparazioni meccaniche di autoveicoli 50.20.2 45.20.20 riparazione di carrozzerie di autoveicoli 50.20.3 45.20.30 riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 50.20.4 45.20.40 riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 50.20.5p 45.20.91 lavaggio auto 50.20.5p 45.20.99 altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli 50.20.5p 52.21.60 attività di traino e soccorso stradale nel rischio medio vengono inserite tutte le attività con codice ATECO 2007 serie 52.xx ma questa famiglia 52.xx è riferita alle attività di gestione di infrastrutture stradali, ponti, gallerie, stazioni e centri logistici. Quindi cose completamente diverse dall'originario 50.20 (infatti il codice ATECO 2002 di partenza è per questi il 63.xx) può esserci un errore nella tabella della corrispondenza tra ATECO 2002 e 2007 tale per cui hanno convertito il 50.20 in 52.21 invece che in 45.20.xx? In altri termini: la formazione degli addetti ad una società che effettua soccorso stradale è da macrosettore G quindi rischio basso (come voci 45.xx degli ATECO 2002) oppure medio (vedi voci 52.xx dell'ATECO 2007 ma non corrispondenti al macrosettore G) credo sia corretto ritenere la voce 50.20 come da mantenere tutta nel rischio basso. Il macrosettore è G e prevede un corso per RSPP di 16 ore non vedrei altrimenti la logica per cui il RSPP si forma per un rischio basso e il lavoratore per un rischio medio che ne pensate?

Risposta

Le attività elencate nel quesito sono effettivamente state inserite nel gruppo G di riferimento per quanto riguarda gli obblighi formativi per RSPP (autonominati), lavoratori, dirigenti e preposti. C'è comunque una corrispondenza tra questa classificazione e quella usata per normare la formazione degli RSPP diversi dal datore di lavoro (i cui requisiti sono indicati nell'art. 32 del D. Lgs. 81/08); in entrambi i casi vengono considerate attività a rischio basso. E' stato segnalato da più parti una certa incongruenza nel considerare alcune attività prettamente manifatturiere, quali le autocarrozzerie e la riparazione di autoveicoli, accomunate ad attività commerciali per i quali si può concordare con l'assegnazione di un rischio "basso". E' probabile che nella revisione degli accordi sul tema della formazione questa incongruenza venga sanata elevando queste attività almeno al rischio medio.

(Ottobre 2013)