Quesito 67/2013

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Frequenza della formazione

Domanda

Con riferimento all'articolo a cura di P. Gatti (ASL AL) tratto da "Io scelgo la sicurezza" (numero di giugno 2012 del Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria Ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte): "Restano infine alcuni dubbi circa l'ottemperanza agli obblighi di formazione in un'unica soluzione in prossimità della scadenza del quinquennio oppure con possibilità di distribuire nei cinque anni le ore di aggiornamento (in questo secondo caso andrebbero disciplinati limiti e modalità).", si pone il quesito che segue. Come viene calcolato il quinquennio entro cui deve essere svolto l'aggiornamento della formazione?

Ipotesi 1: partendo dalla data della formazione iniziale (formazione generale + formazione specifica) ovvero dal 11/01/2012 e calcolando i successivi quinquenni. In quei periodi dovranno essere svolte almeno 6 ore di aggiornamento. In tale ipotesi potrebbe accadere che tra un aggiornamento e il successivo trascorrano anche 9 anni e 11 mesi...

Ipotesi 2: facendo in modo che da una qualsiasi data, andando a ritroso, sia possibile sempre dimostrare di aver svolto 6 ore di aggiornamento.

Risposta

Le modalità e i tempi entro cui svolgere l'aggiornamento periodico per i lavoratori, se abbiamo bene interpretato il caso citato dal quesito, sono quelli indicati nell'accordo e meglio esplicitati nelle linee applicative successive. L'aggiornamento, della durata di 6 ore, è quinquennale: se la formazione pregressa è stata eseguita prima dell'entrata in vigore dell'accordo (o se ricorrono le condizioni di esclusione) i 5 anni entro cui completare l'aggiornamento decorrono dal 11/2/2012 (quindi entro il 11/2/2017), altrimenti decorrono dal momento del completamento della formazione di partenza (parte generale + parte specifica). Le 6 ore di aggiornamento possono essere "spalmate" durante i 5 anni ma svolti anche in una sola occasione, sempre nello stesso periodo (quindi può ricorrere lo strano caso citato nella domanda di 9 anni, 11 mesi..). Bisogna, però, intendere questo obbligo, come tutti gli altri contenuti nel D. Lgs. 81/08, in maniera non solo formale ma concentrandosi sulle esigenze reali che scaturiscono dalla valutazione dei rischi e dal suo aggiornamento, effettuati dal datore di lavoro: la formazione è uno degli strumenti a sua disposizione per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, da utilizzare anche andando oltre le durate minime previste e individuando i momenti più opportuni, alla luce dei cambiamenti che avvengono in azienda e sulla base dell'analisi dei bisogni che effettua nel tempo.

(Dicembre 2013)