Quesito 60/2013
RSPP e subentro azienda
Domanda
Ditta individuale (settore metalmeccanico) con dipendenti che si trasforma nel corso del 2013 in SNC. Nella SNC il nuovo datore di lavoro (nel caso specifico il figlio che subentra al padre) ha frequentato nel 2008 in maniera volontaria il corso RSPP di 16 ore ai sensi del D.M. 16/01/1997. Può questo soggetto avvalersi di questo attestato (programmando l'aggiornamento ai sensi dell'accordo stato/regioni) o deve frequentare il corso di formazione ex novo (48 ore rischio alto in quanto azienda metalmeccanica) sempre ai sensi dell'accordo di cui prima??? Inoltre le valutazioni quali fonometrie, vibrazioni, possono essere considerate ancora valide (scadenza nel 2015) considerato il fatto che nella sostanza attrezzature, layout aziendale, ciclo produttivo e lavoratori non sono assolutamente cambiati? Di fatto l'unico cambiamento risulta essere quello della ragione sociale e del datore di lavoro.
Risposta
Riteniamo che su questi aspetti debbano senz'altro prevalere gli aspetti di sostanza e non quelli formali. In definitiva, quindi, il soggetto che attualmente riveste il ruolo di datore di lavoro e che si autonomina RSPP (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08) avendo già acquisito i requisiti formativi previsti, seppure sulla base di norme precedenti, possiamo ritenere possa continuare a svolgere il ruolo provvedendo solo ad eseguire l'aggiornamento quinquennale previsto (in questo caso da completare entro il 11/1/2014). Analogamente per quanto riguarda la valutazione dei rischi, al di là di aggiornare l'organigramma anche nel documento relativo, si può considerare una costanza di attività dell'azienda che impone un aggiornamento della valutazione stessa o per eventuali normali scadenze previste o per effettive modifiche del quadro di rischio, ad esempio per aggiunta/sottrazione di macchine, utilizzo di nuovi prodotti, modifiche del ciclo...
(Novembre 2013)