Quesito 52/2013

prevenzio.net

Visita preassuntiva

Domanda

E' possibile effettuare durante una visita preassuntiva ai lavoratori individuati dal datore nell'all. 1 del provvedimento 30 ottobre 2007, accertamento sanitario rivolto ad individuare la presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope? Secondo l'art. 41 del D. Lgs. 81/08 4 c. " ... Le visite di cui al comma 2 lettere a), b), d), e-bis), e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti". Ma questa definizione si scontra con il provvedimento 18 settembre 2008 al punto 6 delle premesse il quale chiarisce appunto che "... Tale accertamento non è da intendere come accertamento pre-assuntivo ma come visita medica preventiva, post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo nella mansione specifica a rischio.

Risposta

Proprio al fine di rispettare la riservatezza delle informazioni e non ledere il diritto all'avvio verso l'attività lavorativa il provvedimento del 18 settembre 2008, citato nella domanda, ha precisato che il controllo dell'assunzione di sostanze psicotrope non può essere effettuato in occasione di un'eventuale visita preventiva in fase preassuntiva (fattispecie prevista dall'art. 41 del D. Lgs. 81/08); in questo caso il controllo deve avvenire in un momento successivo alla visita preassuntiva, prima dell'adibizione alla mansione specifica. Nel caso di "normale" visita preventiva (cioè ad assunzione avvenuta) il controllo circa l'uso di sostanze psicotrope può essere contestuale alla visita stessa.

(Ottobre 2013)