Quesito 51/2013
Validità DUVRI in cantiere con PSC
Domanda
A seguito di visita ispettiva usl in uno stabilimento in cui è presente un cantiere edile (manutenzione copertura), è sorta una discussione in merito alla validità del DUVRI redatto dalla ditta committente in presenza di PSC per il cantiere. L'ispettore ritiene che il PSC, di fatto, annulli il DUVRI ritenendo che l'art. 96 del D. Lgs.. 81 debba essere interpretato in senso restrittivo con validità sull'intero insediamento a meno che il DUVRI sia espressamente richiamato nel PSC. La lettura dell'art. 96, letteralmente, al comma 2 così recita: "2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3" la dizione evidenziata in grassetto, a mio modesto parere, è da interpretarsi per l'intero articolo, cioè è da intendersi che il DUVRI redatto dalla ditta non ha valore all'interno del cantiere ma permane per tutte le altre aree di competenza della ditta medesima e non del cantiere quando si ravvisa l'interferenza tra le attività cantieristiche e quelle proprie dell'attività produttiva. In aggiunta è da evidenziare che il CSE non può in alcun modo, non avendone i titoli, interferire con l'attività propria della ditta. Al più, come in realtà accede nel caso che sottopongo, il CSE collabora con il RSPP aziendale per mantenere sotto controllo i rischi interferenziali dovuti al passaggio di automezzi.
Risposta
In caso di cantiere edile o di ingegneria civile (nei casi elencati nell'allegato X del D. Lgs. 81/08), se previste più imprese esecutrici, il committente è obbligato alla nomina del coordinatore per la progettazione il cui scopo principale è quello di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il PSC tiene conto della complessità dell'opera e prende in considerazione principalmente i rischi derivanti dall'interazione tra i vari lavori da effettuare nel cantiere da parte delle varie imprese contemporaneamente ma anche in tempi diversi, tenendo conto, quindi, dei rischi interferenziali. Quando il cantiere è ubicato presso una ditta che svolge l'attività lavorativa anche durante le opere del cantiere stesso si ritiene che il PSC debba prendere in considerazione anche questo tipo di interazione rendendo, di fatto, inutile il DUVRI (il documento di valutazione dei rischi da interferenza che il datore di lavoro committente è tenuto a redigere in tutti gli altri casi di interferenza con altre attività). In questo caso, quindi, sarà il Coordinatore per la Progettazione che dovrà tenerne conto in fase di redazione del PSC, sarà quello incaricato della Esecuzione a verificare nel tempo, durante lo svolgimento dei lavori, che il piano venga rispettato, che sia adeguato all'effettiva situazione di rischio, che tutte le ditte presenti (e che influiscono sul cantiere) siano rispettose del piano stesso. Nel caso in cui, invece, non c'è l'obbligo di nomina del Coordinatore (perché l'attività del cantiere sarà svolta da una sola azienda) il datore di lavoro committente è tenuto alla valutazione dei rischi da interferenza e alla redazione dello specifico documento (DUVRI) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08.
(Ottobre 2013)