Quesito 26/2013

prevenzio.net

Associazione volontari pubblica assistena e testo unico per la sicurezza

Domanda

Si chiede un parere circa alcuni aspetti relativi all'applicazione del testo unico per la sicurezza su un'associazione di volontari di pubblica assistenza. La situazione è la seguente: l'associazione, aderente ad anpas e alla protezione civile, ha un suo presidente e un suo consiglio direttivo che rimane in carica tre anni. I dipendenti sono: tre collaboratori (Co.Co. Pro) e un centinaio di volontari che mettono a disposizione il loro tempo libero a favore dell'associazione di pubblica assistenza. Poiché l'associazione non è iscritta in camera di commercio, non conosciamo il codice ATECORI di attività e pertanto: non riusciamo a stabilire la possibilità che il presidente si auto nomini responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in caso positivo la durata del corso di formazione che dovrà frequentare. Le attività svolte dall'associazione sono: emergenza e urgenza (118), trasporto secondario interospedaliero, trasporti ed altri servizi sociali, e socio sanitari alla cittadinanza, trasporti privati e assistenza in occasione di gare e manifestazioni. La sede aziendale non è dotata di ambulatori, l'immobile e di proprietà del comune.

Risposta

Anche in assenza di iscrizione alla Camera di Commercio si può ugualmente risalire alla classificazione ATECORI 2007; nel caso specifico si tratta del codice 86.90.4 (servizi di ambulanza, banche del sangue...). Il datore di lavoro può assumere su di sè il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08) frequentando un corso della durata di 48 ore (livello di rischio alto) (Gruppo Q: Sanità e assistenza sociale). I Collaboratori Coordinati a Progetto (co.co.pro.) sono assimilati ai lavoratori applicandosi, nei loro confronti, tutti gli obblighi connessi; per i volontari, invece, si applica l'art. 21 (utilizzo di attrezzature a norma, uso di DPI a norma) unitamente all'obbligo da parte della struttura di fornire informazioni sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione adottate per prevenire i tutti i rischi, compresi quelli da interferenza (comma 12 bis dell'art. 3 del decreto citato).

(Maggio 2013)