Quesito 20/2013
Requisiti RSPP
Domanda
Ho frequentato nel 1996 un corso riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, per RSPP di ore 100; ho fatto l'RSPP dal 1996 al 2005 come dipendente e dal 2005 al 2010 come consulente. Non rientro tra i requisiti previsti con le lauree previste dal nuovo ordinamento, in sostanza quali moduli devo frequentare per legge per poter continuare a fare l'RSPP?
Risposta
I requisiti per svolgere la funzione di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sono indicati nell'art. 32 del D. Lgs. 81/08. In generale per svolgere il compito è previsto un titolo di studio (diploma di scuola media superiore) e la frequenza di specifici corsi di formazione distinti in 3 moduli (A, B e C). I moduli A e C hanno una durata fissa, prescindono da i settori lavorativi in cui si va a svolgere la funzione e una volta frequentati e superata la valutazione finale danno luogo a crediti formativi permanenti; il modulo B ha durata e contenuto diversi a seconda del macrosettore ATECO in cui si svolge (o si intende svolgere) la funzione. Per i moduli A e B esistono condizioni di esenzione legate ad alcuni titoli di studi o al pregresso svolgimento del compito (è questo il caso della domanda). Intanto occorre acquisire quanto previsto per il modulo C, per il quale non esistono condizioni di esenzione; nel caso di nomina precedente al 14/2/2003 e con almeno 3 anni di esperienza a quella data l'esenzione riguarda sia il modulo A che il B. L'esenzione dal modulo A c'è semplicemente anche solo con il possesso del diploma di scuola media superiore. L'esenzione relativo al modulo B è, in ogni caso, specifica per ogni macrosettore economico; per cui se si intende svolgere la funzione in un altro macrosettore occorre acquisire per intero la formazione specifica prevista (si veda l'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006). Infine per poter svolgere il ruolo occorre provvedere all'aggiornamento periodico (quinquennale) del modulo B; nel suo caso il calcolo di questo quinquennio decorre dal 14/2/2007 e quindi già scaduto. Solo a conclusione dell'intera quota prevista per l'aggiornamento si riacquisiscono i requisiti per svolgere il compito.
(Aprile 2013)