Archivio quesiti 2012
Quesito 15/2012
Uso mezzi antincendio
Domanda
L'uso di un mezzo destinato alle emergenze (ad esempio l'estintore) può essere utilizzato da chiunque o sempre e solo dagli addetti all'antincendio (che hanno avuto una formazione specifica adeguata al rischio)?
Risposta
L'uso delle apparecchiature portatili antincendio (estintori) deve essere limitato al personale designato per la prevenzione incendi secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1/b del D. Lgs. 81/08 e formati secondo quanto previsto dagli artt. 37 e 43. Per i lavoratori è prevista solo un'opportuna informazione e formazione anche su questo rischio al fine dell'adozione delle misure di protezione più adeguate, tra cui, l'abbandono del luogo di lavoro, in caso di pericolo grave e immediato.
(Gennaio 2012)
Quesito 14/2012
Cadenzamento aggiornamento formazione antincendio
Domanda
La normativa vigente prevede un aggiornamento cadenzato del corso per la formazione antincendio del personale?
Risposta
L'art. 37 (comma 9) del D. Lgs. 81/08 fornisce indicazioni circa la formazione dei lavoratori a cui sono stati affidati i compiti di prevenzione incendi, lotta antincendio e evacuazione dei luoghi di lavoro. In questo comma si parla chiaramente anche di aggiornamento periodico della formazione, che sarebbe stata meglio precisata da decreti specifici previsti dal comma 3 dell'art. 46; in assenza di questi, il riferimento rimane il D. M. 10/3/1998 che, però, non fornisce nessun dettaglio circa la questione degli aggiornamenti.
Per questo motivo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in data 23/2/2011, ha emanato una lettera circolare nella quale sono stati definiti, a livello orientativo, il programma, i contenuti e la durata dei corsi medesimi distinguendoli per tipologia di rischio.
CORSO A: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso durata: 2 ore argomento: presa visione del registro antincendio e istruzioni sull'uso degli estintori (dimostrazione pratica o avvalendosi di sussidi audiovisivi)
CORSO B: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio: parte teorica: 2 ore argomento: l'incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare; parte pratica: 3 ore presa visione del registro antincendio; esercitazione sull'uso di estintori, naspi e idranti.
CORSO C: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio alto: parte teorica: 5 ore argomento: l'incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare; parte pratica: 3 ore presa visione del registro antincendio; chiarimento sull'uso dei DPI; esercitazione sull'uso di estintori, naspi e idranti. Si fa presente che la circolare non formula indicazioni sulla periodicità di tale formazione.
A buon senso si ritiene che tale periodicità possa essere triennale, in analogia anche con quanto previsto dal D. Lgs. 388/03 (art. 5, comma 3) per gli addetti al primo soccorso.
(Gennaio 2012)
Quesito 13/2012
Registro degli esposti
Domanda
Nel caso in cui un'azienda non cessa l'attività, ma non effettua più il ciclo di lavoro che esponeva i propri dipendenti a cancerogeni, viene meno la tenuta del registro degli esposti. Quali sono gli adempimenti e le comunicazioni che deve effettuare il datore di lavoro in collaborazione con il medico competente per chiudere il registro? Per quanti anni ne deve curare la conservazione?
Risposta
La cessazione dell'attività che comportava l'esposizione ad agenti cancerogeni può essere assimilata alla condizione di cessazione completa dell'azienda, come richiamato dal comma 5 dell'art. 243 del D. Lgs. 81/08. In questo caso riteniamo che vada aggiornata la valutazione dei rischi (comma 5 dell'art. 236), inviato il registro degli esposti all'ISPESL (ora INAIL) e all'Organo di vigilanza competente per territorio, unitamente ad una comunicazione relativa alla nuova situazione di rischio. Le informazioni relative ai lavoratori esposti devono essere conservate dall'azienda fino alla risoluzione del rapporto di lavoro con ogni lavoratore e dall'INAIL per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione (comma 6 dell'art. 243).
(Gennaio 2012)
Quesito 12/2012
Mezzi in movimento e donne in gravidanza
Domanda
Le linee guida per l'applicazione del D. Lgs. 151/01 sulla tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri riporta, all'art. 7 all. A lett. O: lavori su mezzi in movimento - divieto in gravidanza "l'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome." si chiedono delucidazioni sull'obbligo di esclusione dal fattore di rischio sopra riportato. Ad esempio: - l'uso di mezzi in movimento per l'impiegata amministrativa - l'uso di mezzi in movimento per una consulente deve essere comunque escluso o ci sono condizioni per le quali può essere ammesso?
Risposta
Anche in questo caso il principio a cui fare riferimento rimane quello della valutazione del rischio ex D. Lgs. 81/08 (art. 28): da questo processo deve emergere l'eventuale rischio per la gravidanza (in questo caso legato alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e agli scuotimenti, traumi...). Anche le mansioni citate possono comportare questo tipo di rischio per la salute della donna o per il prodotto del concepimento. In questo caso occorre procedere all'allontanamento dal rischio attraverso un cambio mansione, una modifica della mansione stessa o, in assenza di possibilità di modifiche, all'allontanamento dal lavoro per tutta la durata della gestazione. Si precisa che le norme a cui facciamo riferimento riguardano le lavoratrici dipendenti (o assimilate) o alcuni rapporti di lavoro parasubordinato (ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative o a progetto); non riguardano, invece, i rapporti di incarico professionale come potrebbe essere la consulente citata nella domanda.
(Gennaio 2012)
Quesito 11/2012
Monitoraggio eternit
Domanda
Copertura in eternit (cemento amianto): quale si ritiene essere un conveniente intervallo di monitoraggio? Quale metodo si consiglia? In attesa dello smaltimento, attualmente viene effettuato monitoraggio annuale mediante campioni prelevati con adesivo.
Risposta
Per il controllo dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è consigliabile usare le Linee guida della Regione Emilia-Romagna (RER) che si basano sui criteri del D.M. 6/9/94.
Altre Regioni, (vedi Lombardia) hanno predisposto documenti simili. In base all'esito della valutazione la RER prevede anche le periodicità di controllo ed eventuali tempi di bonifica. Le Linee guida sono reperibili sul sito dell'ARPA e sul sito dell'AUSL di Modena.
Da qualche anno non è più possibile usare il metodo "a strappo", (con adesivo) in quanto la norma UNI che lo prevedeva è stata soppressa e mai sostituita.
(Gennaio 2012)
Quesito 10/2012
Lavori edili in discarica
Domanda
Nell'area occupata da una discarica, oltre alle normali lavorazioni, vengono svolte attività ricadenti nell'allegato x del D.Lgs. 81/09 (movimento terra, costruzione di arginature di contenimento, costruzione di strade interne, rampe e piazzali, trivellazione di pozzi nel corpo discarica per l'estrazione del biogas...). Tale discarica può essere considerata nel suo insieme un cantiere temporaneo e mobile unico da assoggettare al titolo IV?
Risposta
Devono essere considerati lavori edili o di ingegneria civile solo quelli strettamente rientranti nell'allegato X del D. Lgs. 81/08 che, nel caso della domanda, sono verosimilmente una piccola parte di tutta l'attività. Per cui, a nostro parere, l'attività generale della discarica viene regolamentata dagli altri titoli del D. Lgs. 81/08, in particolare dal Tit. I per gli aspetti gestionali, e solo le attività specifiche edili rientrano nel titolo IV dello stesso decreto con le conseguenze del caso.
Quando per l'esecuzione di lavori rientranti nell'All. X siano impiegate almeno due imprese, dovranno essere nominati i coordinatori per la sicurezza che si rapporteranno con il RSPP del committente per la gestione dei rischi interferenziali. Viceversa in presenza di una sola impresa che svolge lavori edili, sarà compito del RSPP gestire le interferenze fra le attività di discarica e quelle di cantiere.
(Gennaio 2012)
Quesito 9/2012
Preposto
Domanda
Il consulente aziendale in materia ambientale è obbligato ad accettare l'incarico di preposto conferitogli dalle aziende assistite?
Risposta
Un consulente esterno all'azienda è da considerare un collaboratore e non un soggetto inserito nell'organigramma dell'azienda stessa. Per cui riteniamo che non debba essere considerato preposto e quindi pensiamo debba rifiutarsi di accettare qualunque nomina in tal senso.
(Gennaio 2012)
Quesito 8/2012
Tossicodipendenza
Domanda
Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 - intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/cu). Pubblicati nella gazzetta ufficiale italiana n. 266 del 15/11/2007. Nell'allegato i al punto 2 lettera n) si parla di: addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Nel testo si considerano tutti gli addetti di una impresa impegnati nella guida di mezzi? Anche un idraulico per svolgere l'attività (ad esempio cambiare un rubinetto) deve trasportare merce con il suo automezzo, pertanto è un soggetto con mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi? Deve essere sottoposto ad accertamenti per tossicodipendenza? Anche i datori di lavoro conduttori di mezzi, per lo svolgimento di attività a rischio, sono soggetti a controllo? Chi li controlla?
Risposta
Rientrano in questa definizione i lavoratori che utilizzano in maniera esclusiva/prevalente mezzi per il trasporto di terra e merci: autisti di mezzi per i quali siano richieste patenti C, D ed E; lavoratori che usano mezzi anche in assenza di patenti di guida come ad esempio i carrelli elevatori o altri mezzi presenti nell'ambiente di lavoro. Il divieto di far uso di sostanze psicotrope e stupefacenti è previsto dal codice della strada per qualunque guidatore, e quindi anche per l'idraulico citato nella domanda. Essendo il divieto (e il connesso controllo) rivolto ai lavoratori dipendenti (o assimilati), tanto da farlo rientrare tra i compiti assegnati al medico competente nello svolgimento della sorveglianza sanitaria (art. 41 del D. Lgs. 81/08), possiamo affermare che nel caso di conduzione di mezzi di trasporto di terra e merci da parte del datore di lavoro (se non assimilati ai lavoratori come nel caso di soci di società) non sono previsti controlli non essendo prevista la sorveglianza sanitaria.
(Gennaio 2012)
Quesito 7/2012
Pulsante emergenza sega nastro
Domanda
E' necessario il pulsante di emergenza per una sega a nastro verticale il cui organo di comando è ad azione mantenuta?
Risposta
Il pulsante di arresto di emergenza deve essere installato quando si renda necessario arrestare il movimento degli organi di una macchina che non richiede il mantenimento manuale del comando durante il funzionamento. Nel caso di un comando ad azione mantenuta (a una o due mani) il cui rilascio provochi l'immediato arresto di una macchina, non è prevista l'installazione del comando di emergenza. Le seghe a nastro verticale sono normalmente dotate di comandi a commutazione per l'avviamento e arresto della macchina: la posizione di arresto comanda anche il dispositivo frenante del nastro per evitarne il funzionamento incontrollato per inerzia meccanica. Le attrezzature in esame devono essere dotate di pulsante di emergenza quando siano corredate del trascinatore automatico dei pezzi in lavorazione: in questo caso il pulsante di arresto di emergenza agisce sul trascinatore che non può mai funzionare in modo indipendente dalla sega a nastro.
(Gennaio 2012)
Quesito 6/2012
Ente Formazione e valutazione rischi
Domanda
Un ente di formazione organizza corsi di formazione, sempre appaltati ad un docente professionista esterno, e in detti corsi sono utilizzate attrezzature (fra cui gru, e altre attrezzature di cantiere) di proprietà dell'ente di formazione. I partecipanti ai corsi sono persone di altre aziende iscritte ai corsi stessi. Questa situazione rientra nell'applicabilità del D. Lgs. 81/2008? Occorre procedere alla valutazione dei rischi? Che approccio potrebbe essere adottato?
Risposta
Si ritiene che i partecipanti ai corsi di formazione che prevedano parti pratiche con uso di attrezzature (alcune delle quali comportano complessità d'uso e verosimilmente livelli di rischio non trascurabili) debbano essere assimilati a lavoratori secondo le definizioni contenute nell'art. 2 del D. Lgs. 81/08. In definitiva deve essere il centro di formazione ad effettuare la valutazione dei rischi (magari secondo modalità semplificate utilizzando procedure standardizzate) con conseguente individuazione e messa in atto delle misure di prevenzione e protezione.
(Gennaio 2012)
Quesito 5/2012
Committente lavori
Domanda
La sentenza della cassazione penale n. 42465 del 9/7/2010 aveva confermato il reato penale in carico al proprietario di un'abitazione che aveva affidato ad un lavoratore autonomo lavori edili sulla stessa abitazione. A seguito dei lavori occorreva un infortunio mortale del lavoratore. Poiché il fatto risale a prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/08, si chiede se ad oggi avrebbe prodotto le stesse conseguenze a carico del privato cittadino committente oppure no e in base a quale riferimento di legge.
Risposta
Probabilmente il D. Lgs. 81/08 ha chiarito un po' meglio il ruolo del committente e quindi anche i principi su cui la sentenza citata si è basata. In particolare, in caso di un committente "semplice" (non di un datore di lavoro che procede all'affidamento di un appalto all'interno della propria azienda) di lavori edili, gli obblighi connessi alla scelta del lavoratore autonomo o dell'impresa a cui affidare i lavori sono quelli previsti dall'art. 90 del D. Lgs. 81/08: verifica dell'idoneità tecnico professionale secondo i requisiti indicati nell'allegato XVII, distinti per imprese o lavoratori autonomi. Per lavori di entità più limitata (meno di 200 uomini/giorno) e senza rischi particolari i requisiti possono anche essere autocertificati dalle imprese o dai lavoratori autonomi. Si ritiene, quindi, che debba essere l'impresa (o il lavoro autonomo) a valutare i rischi della propria attività e a individuare e mettere in atto le misure preventive e protettive necessarie senza che il committente ingerisca su questi aspetti. Il caso è un po' diverso quando il contratto d'opera in realtà nasconde un rapporto di subordinazione (di fatto) del lavoratore autonomo dal committente che in effetti stabilisce le condizioni di lavoro a cui il lavoratore deve sottostare (nella sentenza citata anche questo elemento veniva messo in risalto).
(Gennaio 2012)
Quesito 4/2012
Lavanderia industriale
Domanda
Una lavanderia industriale ha come codice ateco 2002 principale il 93012 e il 93011 come secondario. Dovendo decidere quale modulo b deve frequentare il RSPP, ho verificato nella classificazione delle attività economiche del 2002 che l'attività 93 fa parte del gruppo "altri servizi pubblici, sociali e personali" e che il sottogruppo 93 "servizi alle famiglie" non è contemplato nell'accordo del 26 gennaio 2006, almeno non in modo manifesto. Nella classificazione macro-settori di attività presente nell'accordo, o è sia nel gruppo B4, a mio parere limitatamente allo smaltimento dei rifiuti, sia nel B9 relativamente alle associazioni ricreative, culturali, sportive, e i servizi alle famiglie non sono citati. Quale modulo b devo far frequentare all'RSPP dell'azienda? La differenza è piuttosto marcata.
Risposta
Si concorda con l'ipotesi che l'attività di lavanderia industriale debba essere inserita nel settore di attività economica O (corrispondente al codice 93.01.1 lavanderie industriali nella classificazione ATECO 2002; nell'ATECO 2007 corrisponde al codice 96.01.10); l'attività di smaltimento rifiuti è tutt'altra cosa e corrisponde al codice (ATECO 2002) 90.0. Per cui il corrispondente modulo B è quello del macrosettore 9 per il quale è previsto un corso della durata di 12 ore. Si sottolinea, però, che l'acquisizione dei requisiti formativi è un'operazione propedeutica alla nomina di RSPP per cui, un'eventuale nomina di un soggetto privi di tali requisiti è da ritenersi non valida.
(Gennaio 2012)
Quesito 3/2012
Primo Soccorso
Domanda
Un'azienda classificata secondo il D.M. N. 388/2003 nel gruppo B, a seguito dell'inserimento di una nuova mansione con indice infortunistico superiore a quattro passa al gruppo a. Gli addetti al primo soccorso che hanno svolto precedentemente i corsi della durata di 12 ore e i relativi aggiornamenti, dovranno ripetere nuovamente tutto il programma formativo di 16 ore?
Risposta
In un caso del genere riteniamo sufficiente l'effettuazione degli aggiornamenti periodici triennali, tarati già sulla nuova classificazione dell'azienda (Gruppo A) e con una durata, quindi, di 6 ore. L'aggiornamento dovrà essere centrato sulla parte di programma relativa alle capacità di intervento pratico (si veda il modulo C dell'allegato 3 del D.M. 388/03); si ritiene necessario, in ogni caso, aggiungere una parte relativa alle modifiche del ciclo lavorativo che hanno portato al cambiamento di classe in quanto attività a maggior rischio infortunistico.
(Gennaio 2012)
Quesito 2/2012
Piscina - Corso antincendio
Domanda
In una piscina pubblica è corretto che i lavoratori addetti all'antincendio facciano il corso per rischio medio. Oppure per il fatto che tale impianto è frequentato talvolta da molte centinaia di persone, si configura il caso di un "locale di intrattenimento" con oltre 100 persone e quindi con rischio elevato, in base all'allegato x del DM 10 marzo 1998?
Risposta
E' corretto che facciano il corso per rischio medio, così come previsto dal D.M. 10.03.98, in quanto le piscine sono locali di spettacolo ai sensi del D.P.R. 151/2011. Qualora l'affollamento all'interno dell'impianto superi le 100 persone occorre che gli addetti antincendio conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L.609/96.
(Gennaio 2012)
Quesito 1/2012
Indumenti lavoro DPI
Domanda
In un ambiente insudiciante la classica tuta da lavoro (o grembiule da lavoro) è da considerarsi dpi, con ciò che tale definizione implica per l'azienda? L'unico riferimento riscontrato nel D. Lgs. 81/08 recita come segue: 1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati?
Risposta
Un indumento da lavoro deve essere considerato anche DPI quando la sua adozione è resa obbligatoria dalla valutazione dei rischi effettuata in azienda. Riteniamo che debbano essere normalmente considerati DPI i seguenti indumenti di lavoro:
- indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento;
- indumenti di protezione dal caldo o dal freddo eccessivo (in ambienti termici severi);
- indumenti per evitare il contatto con sostanze o preparati pericolosi tossici e molto tossici, nocive, corrosive, irritanti (vernici, fluidi lubrorefrigeranti, acidi, smalti ceramici, amianto, silice e fibre minerali artificiali...) o con agenti biologici (materiali e fluidi biologici di origine umana o animale …).
(Gennaio 2012)