Archivio quesiti 2012

Quesito 35/2012

prevenzio.net

Aggiornamento RSPP Sicurezza Cantieri e settore ATECO 3

Domanda

Un RSPP partecipa ad un corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri.

Tale corso può valere anche come aggiornamento per RSPP settore ATECO 3 - Costruzioni?

Risposta

Nelle varie discussioni seguite all'entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 e degli accordi specifici sulla formazione si è sempre concluso che i due percorsi formativi (Coordinatori per la sicurezza in edilizia e RSPP nel settore costruzioni) andassero tenuti distinti, compresa la fase di aggiornamento periodico.

(Marzo 2012)

Quesito 34/2012

prevenzio.net

MoVaRisCh - detergente diluito in acqua

Domanda

Abbiamo la necessità di valutare con il modello MoVaRisCh il rischio chimico per la salute per un prodotto chimico (detergente liquido) che viene utilizzato diluito in acqua.

Non avendo trovato indicazioni precise in merito, le alternative per noi ipotizzabili sono:

  • considerare lo score associato al prodotto "puro" (non diluito), dal momento che in una prima fase di preparazione il prodotto, prima di essere miscelato all'acqua, non è diluito. Tale alternativa sembra però molto cautelativa
  • utilizzare l'indice "inclusione in matrice", dal momento che si tratta di una sospensione in matrice acquosa
  • utilizzare una nuova classificazione del preparato in base al D. Lgs. 65/03 quale di queste alternative può essere utilizzata o c'è una possibilità diversa?

Risposta

Occorre innanzitutto valutare la pericolosità della miscela classificandola ai sensi del D.Lgs.65/03.

(Marzo 2012)

Quesito 33/2012

prevenzio.net

Formazione Preposti

Domanda

Formazione preposti: art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 7.

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
(comma così modificato dall'articolo 23 del D.Lgs. N. 106 del 2009)

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Una società di formazione sicurezza ha effettuato corsi per i preposti conformi alle previsioni dell'art.37, comma 7 D. Lgs. 81/08 della durata di 4 ore, prima dell'entrata in vigore dell'accordo stato-regioni sulla formazione(26/01/2012).

Con il presente quesito si chiede se questa formazione viene riconosciuta valida (solo l'obbligo dell'aggiornamento delle 6 ore entro i 5 anni dal rilascio dell'attestato) o deve essere integrata.

Risposta

I corsi di formazione nei confronti dei preposti, svolti prima dell'entrata in vigore dell'Accordo del 21/12/2011, sono da considerare validi ai fini degli obblighi previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08, se non in contrasto con le indicazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Rimane in vigore l'obbligo di aggiornamento della durata di 6 ore quinquennali; se la formazione pregressa è stata completata 5 anni prima della data di pubblicazione dell'accordo (12/1/2012) l'aggiornamento deve concludersi entro un anno da tale data.

Bisogna sottolineare sempre, però, il principio secondo il quale il datore di lavoro verifica se la formazione dei propri dipendenti sia da ritenersi adeguata nel tempo; nell'eventualità di una criticità di qualunque natura è tenuto a provvedere con un'integrazione alla formazione precedentemente svolta.

(Marzo 2012)

Quesito 32/2012

prevenzio.net

Aggiornamento RSPP

Domanda

Ho acquisito il titolo di laurea specialistica (3+2 anni, cioè triennale e biennio specialistico) in ingegneria ambiente e territorio nel marzo 2009.

Ho frequentato il modulo c a ottobre 2009.

Da ottobre 2009 sono abilitato RSPP per tutti i settori ATECO.

La decorrenza del quinquennio ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di aggiornamento scatta da marzo 2009?

Oppure devo tener conto della data di conseguimento della laurea triennale?

Risposta

Il termine da cui far partire il conteggio dei cinque anni per l'aggiornamento periodico è quello in cui si è acquisito il titolo di studio esonerante dai moduli A e B; in questo caso, quindi, corrisponde al momento della laurea specialistica in ingegneria ambientale e territorio (marzo 2009).

(Marzo 2012)

Quesito 31/2012

prevenzio.net

RLSA - Consigliere amministrazione

Domanda

In una srl con dipendenti può essere eletto e formato come rlsa uno dei componenti del consiglio d'amministrazione o comunque un socio che presta attività lavorativa all'interno dell'impresa?

Risposta

La nomina/designazione del RLS non è un obbligo aziendale ma un'opportunità che la legge riserva ai lavoratori dell'azienda che possono designare/individuare uno di loro a rappresentarli all'interno del processo preventivo previsto dal D. Lgs. 81/08.

Nel caso specifico, quindi, un socio che presta la propria attività lavorativa all'interno dell'azienda è assimilato ad un lavoratore subordinato e quindi può essere nominato/designato RLS; questo ruolo, invece, non può essere svolto da un componente del consiglio di amministrazione.

Si sottolinea, però, che alcuni accordi applicativi del D. Lgs. 81/08 (ad esempio quello relativo all'Artigianato) precisa che non sono eleggibili, nè elettori i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.

In assenza di RLS interno le funzioni sono svolte dal RLS territoriale, come previsto dall'art. 48 del decreto citato, solo nei settori dove sono stati raggiunti accordi a livello nazionale.

A tale proposito, sempre l'accordo nazionale relativo all'artigianato sopracitato, per le aziende fino a 15 dipendenti, prevede solo la possibilità di RLS territoriale; nel caso in cui esse abbiano RLS interni questi rimangono in vigore fino alla naturale scadenza del mandato, allorché subentrano gli RLS territoriali.

(Marzo 2012)

Quesito 30/2012

prevenzio.net

Formazione DM 16/01/97

Domanda

Nell'accordo stato regioni del 21/12/11 sulla formazione è previsto in ordine all'aggiornamento per i datori di lavoro che abbiano già ricevuta formazione come da DM 16/01/97 un rinnovo quinquennale.

La domanda è se il quinquennio s'intende a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo oppure dalla data di ultimazione del corso, pertanto un datore di lavoro che abbia effettuato il corso nel 1999 ha cinque anni da allora oppure dal 26/01/12?

Risposta

Per i datori di lavoro autonominati Responsabili del Servizio di Prevenzione e Sicurezza ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08 (o dell'art. 10 del D. Lgs. 626/94), e che hanno frequentato un corso i cui contenuti e durata fanno riferimento al D.M. 16/1/97, dovranno frequentare un corso di aggiornamento quinquennale di durata variabile, in base al livello di rischio dell'azienda.

I cinque anni entro cui completare l'aggiornamento decorrono dalla data di entrata in vigore dell'accordo (26/1/2012).

(Febbraio 2012)

Quesito 29/2012

prevenzio.net

Decadenza autocertificazioni rischio rumore e vibrazioni

Domanda

Come è ben noto a far tempo dal 30.06.2012 le aziende sino a 10 dipendenti non potranno più auto-certificare la valutazione dei rischi ma saranno chiamate ad adempiere in modo completo al dovere di valutare i rischi e formalizzare metodo di valutazione e risultati nel documento di valutazione dei rischi. In questa domanda si fa riferimento specificatamente al rischio rumore e al rischio vibrazioni. Negli atti dell'incontro del gruppo DBA a Modena, a firma del relatore dott. Omar nicolini, che nell'ambito del rischio da rumore negli ambienti di lavoro è uno dei massimi esperti in italia, si legge che per le aziende fino a 50 addetti è suggerito, ove il rischio è palesemente al di sotto dei valori inferiori d'azione (mi riferisco a piccoli uffici, farmacie, agenzie di assicurazione) la non tassatività della misurazione (francamente eccessivamente onerosa), sostituibile da una relazione di tecnico qualificato, che attesti il non superamento dei via e giustifichi metodo e riferimenti adottati. Nel caso di attività in cui il rischio rumore è palesemente al di sotto dei via, volendo anticipare la deadline del 30 giugno p.v., si ritiene che questa sia ad oggi la soluzione migliore, sia dal punto di vista meramente normativo che per l'effettiva tutela dei lavoratori?

Risposta

La possibilità di "giustificare" il palese rispetto dei valori inferiori di azione (tanto per il rumore, quanto per le vibrazioni HAV e WBV) e quindi la non esigenza di provvedere a misurazioni è possibile anche oggi e permarrà in vigore anche quando saranno adottate le procedure standardizzate previste dall'art.29, commi 5 e 6, del D. Lgs.81/08. Tale possibilità di "giustificazione" vale per tutte le aziende indipendentemente dal numero di occupati (anche oltre 50) e deve essere effettuata da "personale qualificato" che può anche essere il Datore di Lavoro. Si ricorda infine che per le vibrazioni la possibilità di non effettuare misurazioni è inoltre prevista anche al superamento dei valori di azione a condizione di poter stabilire l'A(8) mediante la banca dati Regioni-INAIL (www.portaleagentifisici.it) o a partire dai dati dei fabbricanti delle attrezzature.

(Febbraio 2012)

Quesito 28/2012

prevenzio.net

Sollevatore autoveicoli

Domanda

Un sollevatore per autoveicoli, sia funzionante con funi o catene che a forbice, è soggetto alle verifiche periodiche menzionate nel d. L. 359? Nell'allegato xiv si menziona in modo generico apparecchi di sollevamento > di 200 kg e funi o catene di apparecchi di sollevamento.

Risposta

I sollevatori per autoveicoli non sono elencati nell'allegato VII del D. Lgs. 81/08 (sostituto del vecchio allegato XIV del D. Lgs. 359) e sono esclusi dall'obbligo delle verifiche periodiche da parte dell'AUSL.

(Febbraio 2012)

Quesito 27/2012

prevenzio.net

Guida carrelli elevatori e sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti

Domanda

La regione emilia-romagna nella "determinazione del direttore generale centrale organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica 14 ottobre 2010, n. 11312 - divieto di assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori assegnati a mansioni a rischio" stabilisce sia nell'allegato a (per alcool) che nell'allegato b (per stupefacenti) che sono inclusi i lavoratori alla guida di macchine di movimentazione merci (guida di carrelli elevatori). Ciò senza distinguere tra chi usa il carrello per il trasporto delle merci e chi lo utilizza in quanto addetto alla sua manutenzione (e quindi lo usa a vuoto per caricarlo su pianali e portarlo presso la sede della manutenzione). Occorre quindi ritenere che sono soggetti anche tali addetti "alla guida". Paradossalmente sarebbero soggetti per il percorso di carrello fino al pianale del furgone e poi esclusi per il trasporto su strada fatto con furgone che richiede la sola patente b. Ed anche: se sì, verrebbero assimilati a guidatori di carrelli anche gli operatori di una fabbrica di carrelli che spostano i mezzi alla fine della linea, una volta concluso il montaggio (quindi sempre a vuoto e senza alcuno scopo di movimentazione di materiali).

Risposta

Devono essere considerati soggetti alla guida dei carrelli elevatori solo gli utilizzatori professionali che ne fanno un uso non saltuario. Tra questi non rientrano gli addetti alla manutenzione che, per svolgere il compito, li movimentano per brevi tratti, come nell'esempio riportato nella domanda.

(Febbraio 2012)

Quesito 26/2012

prevenzio.net

Decorrenza aggiornamento RSPP

Domanda

Un consulente, laureato nel 2008 in un corso triennale di medicina (snt/4) abilitante ai moduli a e b (aspp), in novembre 2011 ha conseguito il mod. C ottenendo la qualifica di RSPP. Il quesito è il seguente: secondo il punto 3 delle linee guida condivise dell'accordo in conferenza stato - regioni, attuativo dell'art. 2 comma 2 e 3 del D. Lgs. 195/03, l'aggiornamento quinquennale dell'RSPP scatta a partire dalla data del conseguimento della laurea triennale e non dal momento di acquisizione del modulo c. E' corretto?

Risposta

Il titolo di studio di Tecnico per la Prevenzione (laurea triennale) permette l'esenzione dai moduli A e B previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006; per svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione occorre acquisire anche l'attestato di frequenza del modulo C. Si precisa che il credito formativo relativo ai moduli A e C è permanente; quello relativo al modulo B, invece, è sottoposto ad obbligo di aggiornamento periodico quinquennale, prendendo come riferimento il momento dell'acquisizione dei crediti dello specifico modulo. Nel caso dell'esenzione, quindi, come momento da cui far partire il calcolo dei 5 anni occorre fare riferimento all'acquisizione del titolo di studio esonerante. Si ricorda che gli aggiornamenti periodici sono diversificati in base ai macrosettori ATECO di riferimento (60 ore per macrosettori 3, 4, 5 e 7; 40 ore per macrosettori 1, 2, 6, 8 e 9; 100 ore per chi opera - o vuole acquisire i titoli per poter operare - sia in aziende appartenenti al primo raggruppamento che aziende appartenenti al secondo).

(Febbraio 2012)

Quesito 25/2012

prevenzio.net

Conduzione veicoli ed esami tossicologici

Domanda

E' necessario sottoporre agli esami tossicologici il personale di scuole o centri di formazione (ad esempio educatori, docenti, tecnici, bidelli ecc) che può essere incaricato di accompagnare gli alunni (anche minorenni) a visite, manifestazioni, gite o gare sportive conducendo mezzi di trasporto della scuola o del centro di formazione (classici pulmini a 9 posti o auto) per i quali è sufficiente la patente b? L'allegato dell'accordo stato regioni del 30 ottobre 2007 annovera gli autisti con patente c o superiore ed i taxisti o autisti con abilitazione all'esercizio della professione di conducente di mezzi di trasporto pubblico o di noleggio con conducente. Il personale scolastico o di centri di formazione conducono mezzi con patente b (che al massimo rientrano nell'elenco che prevede divieto di assunzione di alcol) e non hanno nessuna abilitazione all'esercizio della professione di conducente di mezzi di trasporto pubblico o di noleggio con conducente.

Risposta

I conducenti di mezzi per i quali è richiesta la patente B non sono sottoposti ai controlli per l'accertamento di uso anche sporadico di sostanze stupefacenti. Le mansioni per le quali questo controllo è previsto sono quelle elencate nell'allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 30 ottobre 2007.

(Febbraio 2012)

Quesito 24/2012

prevenzio.net

Impresa individuale senza dipendenti

Domanda

Dal 1 luglio 2012 un'impresa individuale senza dipendenti deve redigere in dvr? Il titolare della suddetta ditta deve effettuare i corsi di primo soccorso e antincendio?

Risposta

Un'azienda senza lavoratori dipendenti o assimilati non è tenuta ad applicare la gran parte del D. Lgs. 81/08; solo i lavoratori autonomi devono rispettare quanto previsto dall'art. 21 (uso di attrezzature e DPI a norma, tessera di riconoscimento in caso di appalto) e 26 (coordinamento e cooperazione in caso di appalto, con il committente e con eventuali altre ditte presenti). Tra gli obblighi di una ditta individuale non sono previsti, quindi, la valutazione dei rischi né la nomina di addetti al primo soccorso e all'emergenza.

(Febbraio 2012)

Quesito 23/2012

prevenzio.net

Vaccinazione antitetano

Domanda

Come devono comportarsi il datore di lavoro e il medico competente nel caso un lavoratore esposto al rischio tetano rifiuti di sottoporsi a vaccinazione antitetanica? Quali possono essere le conseguenze nel caso il datore di lavoro non riconosca una posizione lavorativa a rischio tetano o comunque non meritevole di misure di prevenzione?

Risposta

La vaccinazione antitetanica rientra a tutt'oggi tra quelle obbligatorie sia nei bambini che negli adulti che svolgono attività lavorative in alcuni comparti ritenuti a maggior rischio (agricoltura, metalmeccanica, addetti agli allevamenti e cura del bestiame...) (L. 292/63 e s.m.i.). In questi anni sono state poste varie questioni relative alle vaccinazioni obbligatorie in considerazione anche dei mutati quadri di rischio presenti. Nello specifico della vaccinazione antitetanica possiamo dire che negli ambienti di lavoro occorre partire sempre dalla valutazione dei rischi e dalla messa in atto prioritariamente di misure di protezione collettiva; quando si ritiene che persista un rischio residuo importante tra le misure da adottare occorre fare riferimento anche alla vaccinazione. Si sottolinea che la profilassi antitetanica è considerata tra le più sicure (praticamente esente da effetti avversi) e più efficaci (copertura superiore al 95 %) oltre ad essere di facile gestione: dopo il primo ciclo vaccinale la copertura dura almeno 10 anni (attualmente i richiami vengono effettuati con questa periodicità). Il D. Lgs. 81/08 classifica il tetano in classe 2 (un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche...) indicando anche a margine l'esistenza di un vaccino efficace ma non impone la vaccinazione; all'art. 279 tra le misure indicate, oltre alla sorveglianza sanitaria, parla di ..."messa a disposizione di vaccini efficaci.. da somministrare a cura del medico competente"... Il comma 5 dello stesso articolo nel ribadire l'obbligo informativo del medico competente nei confronti del lavoratore cita espressamente .."i vantaggi e gli svantaggi della vaccinazione". Tenendo fermi i principi appena enunciati, in presenza di un significativo rischio per la salute del lavoratore, il datore di lavoro (e il medico competente, quindi) non può non "pretendere" la vaccinazione dei soggetti esposti. La mancata individuazione del rischio da parte del datore di lavoro, comporta, in ogni caso, una specifica violazione di legge (per mancata valutazione del rischio stesso e conseguenti deficit nella individuazione e messa in atto delle misure di prevenzione e protezione).

(Gennaio 2012)

Quesito 22/2012

prevenzio.net

Eternit - Monitoraggio conservazione

Domanda

Nel caso di tetto in eternit, quale ragionevole periodicità/intervallo di tempo si può considerare per un adeguato monitoraggio dello stato di conservazione del manufatto?

Risposta

Per il controllo dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è consigliabile usare le Linee guida della Regione Emilia-Romagna che si basano sui criteri del D. M. 6/9/94. Sulla base dell'esito della valutazione sono indicate anche le periodicità dei controlli successivi (triennali in caso di condizioni discrete di conservazione) e delle misure da adottare (dal semplice controllo periodico con adozione di procedure per le manutenzioni ordinarie e straordinarie alle operazioni di bonifica con rimozione in tempi ravvicinati - 18 mesi al massimo- quando lo stato di conservazione è definito "pessimo").

(Gennaio 2012)

Quesito 21/2012

prevenzio.net

Impiego segaossi

Domanda

In riferimento ad una vs risposta del febbraio 2008 relativa ad un quesito relativo all'impiego della segaossi (utilizzo spingipezzo), gradiremo sapere se, a vs parere, sia legittimo non impiegare lo spingipezzi in considerazione ai requisiti del D. Lgs. 81/2008 - allegato V - p.to 6.5 (quando per effettive esigenze di lavorazione non sia possibile proteggere... gli organi dei lavoratori... deve essere limitata al minimo indispensabile... e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo)

Risposta

Il DLgs. 81/08 cambia nella forma ma non nella sostanza il dettato normativo in merito alle attrezzature a cui si fa riferimento nel quesito. Si ritiene quindi di poter ribadire la validità della risposta formulata al quesito del febbraio 2008.

= Per chiarezza si riportano in coda il questito e la risposta di febbraio 2008 =

Quesito
E' legittimo realizzare una scheda di uso sicuro per la segaossi nella quale si norma quando questa si può utilizzare senza l'utilizzo del pressore o spingipezzo (come la rifilatura del lombo con mani lontane dalla lama e impossibili da realizzare con il pressore)? Nel caso di infortunio l'azienda rischia la condanna per avere disposto la "rimozione di una protezione"? La norma uni en 12268:2004 prevede sempre la presenza del pressore mentre l'art. 47 del dpr 547/55 prevede la rimozione temporanea delle sicurezze e dice "le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro. Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.

Risposta
La norma tecnica deve essere intesa come uno strumento, non obbligatorio, per il rispetto della norma di legge, basandosi sul principio della presunzione della conformità.
In ogni caso, dunque, l'obbligo ineludibile consiste nel rispetto della norma di legge (nello specifico il d.p.r. 547/55).
Per questo motivo possiamo ritenere che una scheda di sicurezza redatta secondo i principi enunciati nella domanda possa considerarsi a norma.

(Gennaio 2012)

Quesito 20/2012

prevenzio.net

Elevatore per persone e cose

Domanda

Nel caso sia fornito un elevatore per persone e cose, marcato ce da un costruttore, poi installato (in capannone ind.le /sede di utilizzo) tramite un'azienda mandataria/centro assistenza autorizzato, la domanda è: se il futuro utilizzatore (in sede di analisi rischi) riscontra una non conformità dell'elevatore fornitogli, nella distanza tra cabina e vano (predisposto dal proprietario), quale misura può adottare oltre a quella "preventiva di non metterlo in servizio"?

Lo stesso utilizzatore/DDL:

1- non utilizzando la macchina, rischia sanzioni in caso di controllo asl?

1b- o solo prescrizioni/sanzioni a cura dei fornitori (tre entità responsabili a monte) del prodotto ritenuto non conforme?

2- oltre ad aver contestato la fornitura per iscritto ai tre responsabili. A monte, come può tutelare se stesso come azienda e i suoi dipendenti da una simile situazione?

2b- il proprietario dello stabile/capannone industriale può evitare di verificarla se conforme prima di cederla in uso al futuro inquilino (considerando gli attori della catena di fornitura più esperti sull'argomento)?

Risposta

La misura ulteriore, prima dell'utilizzazione, consiste nel prendere i provvedimenti necessari a rendere conforme la macchina, coinvolgendo chiunque possa essere ritenuto legittimamente abilitato ad intervenire sull'elevatore, indipendentemente da aspetti contrattuali di cessione in uso onerosa o meno. Infatti la responsabilità penale, in caso di infortunio ai lavoratori o anche semplicemente di non conformità, ricade in primis sul DdL, con il coinvolgimento di tutte le altre figure della filiera (costruttore, venditore, installatore, cedente in uso).

1- Quando il DdL possa oggettivamente dimostrare che la macchina è fuori servizio, e quindi non si configurano rischi per i lavoratori derivanti dall'uso dell'attrezzatura stessa, non esistono i presupposti per attivare le procedure sanzionatorie previste dalla legislazione di riferimento.

1b- Potrebbe configurarsi invece (verificando il caso specifico sul campo) l'avvio della procedura amministrativa di segnalazione ai ministeri competenti nel caso in cui la macchina sia soggetta a Direttive di Prodotto UE. Infatti in questo caso si tratta di controllo di mercato e si potrebbe presupporre induttivamente che esistano esemplari simili in uso all'interno dell'UE

2- Vedi la premessa

2b- Il proprietario dello stabile è obbligato a cedere un'attrezzatura conforme alla normativa di riferimento e deve dimostrare l'avvenuta verifica, prevista dalla legge, prima dell'affidamento a terzi, a qualsiasi titolo, della macchina.

(Gennaio 2012)

Quesito 19/2012

prevenzio.net

ACGIH 2010 - Olii minerali

Domanda

Nel volume ACGIH 2010 (per la verifica dei valori limiti di soglia definiti dall'ACGIH) alla voce olio minerale compare la scritta: "esclusi i fluidi di lavorazione metalli" con il limite di 5 mg/m3. Come deve essere intesa tale indicazione? Tale limite può essere utilizzato per i fluidi lubrorefrigeranti (usati nelle macchine utensili tradizionali quali tornio, ecc) o bisogna confrontarli con un altro valore e quale?

Risposta

Si precisa che i fluidi di lavorazione dei metalli non sono oli minerali. L'olio minerale è una sostanza mentre i fluidi di lavorazione dei metalli sono delle miscele che possono contenere oli minerali. Di questo occorre tenere presente anche nella individuazione dei TLV più adeguati. 1) per un olio intero, derivato dal petrolio e altamente raffinato (al solvente o altro metodo),il TLV = 5 mg/m3 (campionamento della frazione inalabile); giudizio di cancerogenicità A4 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo) 2)per un olio intero, derivato dal petrolio e non altamente raffinato, TLV non è identificato con un valore ma con un concetto: il livello di esposizione deve essere quello raggiungibile con la miglior tecnologia esistente (campionamento della frazione inalabile), giudizio di cancerogenicità A2: cancerogeno sospetto per l'uomo In tutti gli altri casi, deve essere inderogabilmente esaminata la Scheda di Sicurezza e devono essere individuati gli agenti chimici che comportano un rischio per la salute, distinguendo il caso di una miscela di agenti chimici pericolosi (come accade per lo più) o di agenti chimici cancerogeni e, se necessario, si applica il TLV di miscela.

(Gennaio 2012)

Quesito 18/2012

prevenzio.net

Drug test

Domanda

Quali normative regolano il drug test? Chi deve eseguirlo? Secondo quali modalità? Qual è la scadenza di validità del test? Oltre ai mulettisti, anche gli operatori che manovrano i ponteggi elettrici sono obbligati a sottoporsi al test?

Risposta

Immaginiamo che il termine "drug test" sia da riferirsi ai controlli eseguiti sui lavoratori allo scopo di indagare l'eventuale uso di sostanze psicotrope e stupefacenti (illegali) in alcune mansioni specifiche. La principale normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 309/90 (testo unico sulle tossicodipendenze) che all'art. 125 stabilisce che i lavoratori che svolgono mansioni comportanti particolari rischi per la propria salute e sicurezza e per quella dei terzi debbano essere sottoposti a controlli per escludere la tossico-dipendenza da parte del datore di lavoro. Il provvedimento 30/10/2007 (Conferenza Unificata Stato Regioni:Intesa in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza) che precisa l'elenco delle mansioni da considerare a rischio per terzi, prevista dalla normativa citata, i cui lavoratori devono essere sottoposti a controlli preventivi e periodici (di solito annuali) da parte del medico competente, volti a verificare sia l'assunzione sporadica di queste sostanze che un vero e proprio stato di tossico-dipendenza. Il D. Lgs. 81/08 (precedentemente il D. Lgs. 626/94) che all'art. 41 inserisce la verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope tra le finalità della sorveglianza sanitaria affidata al medico competente. L'accordo 18/9/2008 della Conferenza Unificata Stato-Regioni che ha definito le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: modalità, periodicità, conseguenze e gestione delle positività... I controlli, quindi, sono affidati al medico competente che in fase di avvio ad una delle mansioni a rischio effettua il controllo senza preavviso, di solito sulle urine, per la ricerca di metaboliti di alcune droghe tra le più conosciute. In caso di positività è prevista una conferma con un test di secondo livello (con un grado maggiore di affidabilità); il lavoratore viene dichiarato temporaneamente non idoneo in attesa della conferma. La temporanea inidoneità alla mansione può essere gestita semplicemente con un cambio (verso una mansione non a rischio: non inserita nell'elenco). Il test viene di solito eseguito una volta all'anno; può essere effettuato in altre occasioni particolari: per ragionevole dubbio (segnalazione da parte del datore di lavoro o suo delegato al MC, quando sussistono indizi o prove sufficienti di una possibile assunzione di sostanze illecite; MC verifica la fondatezza ed attiva, se del caso, gli accertamenti clinici); dopo un incidente (per incidenti alla guida di veicoli durante il lavoro, da effettuarsi in caso di ragionevole dubbio); monitoraggio cautelativo (prima del rientro nella mansione a rischio, controlli ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo; periodicità almeno mensile; durata minima almeno 6 mesi); accertamento al rientro al lavoro, dopo sospensione per positività. A nostro parere i lavoratori che manovrano i ponteggi elettrici (piattaforme aeree) rientrano nelle mansioni previste dall'elenco pubblicato solo quando sono movimentati con un posto di guida a bordo; sono escluse, invece, le piattaforme movimentate a terra tramite pulsantiera.

(Gennaio 2012)

Quesito 17/2012

prevenzio.net

Modifiche impianto elettrico

Domanda

Dalla rilettura dell'art.5 del DM 37/08 sembrerebbe necessario affidare la progettazione delle modifiche ad un impianto (elettrico in questo caso) qualora la potenza sia superiore a 6 kw oppure la superficie dell'immobile superi i 200 m2. Il quesito in oggetto è il seguente: l'obbligo di progetto in un'attività produttiva è comunque necessario anche se le modifiche sono rappresentate dall'installazione di 2 prese e 4 lampade fluorescenti in un locale con potenza installata pari a 10 Kw, di complessivi 120 m2?

Risposta

Il caso in oggetto rientra nella definizione di ampliamento dell'impianto, che per i parametri descritti è soggetto ad obbligo di progettazione. Il decreto non prevede deroghe o esclusioni per impianti come quello in esame, se non in caso di manutenzione, ordinaria o straordinaria, che però non viene citata nell'art. riportato nel quesito.

(Gennaio 2012)

Quesito 16/2012

prevenzio.net

Impianto a terra condominiale e singoli uffici

Domanda

In un fabbricato con 10 uffici, destinati ad attività lavorative con uno o due dipendenti al massimo quindi comunque 10 datori di lavoro, ed un unico impianto di terra condominiale, devono essere fatte dieci denunce all'ISPESL (ora INAIL) o AUSL oppure basta quella del condominio? Chi deve far verificare l'impianto a cadenza periodica?

Risposta

Ogni datore di lavoro ha l'obbligo di presentare la denuncia dell'impianto di terra e di procedere all'affidamento delle verifiche periodiche per i locali di propria competenza, anche se l'impianto è unico come quello in esame. Si configurerebbe altrimenti una delega di responsabilità che non è prevista dalla legislazione i materia.

(Gennaio 2012)