Quesito 71/2012
Valutazione rischio chimico silice libera cristallina
Domanda
Nel valutare il rischio chimico per esposti a silice libera cristallina, si deve eseguire la valutazione ai sensi del capo i titolo ix del D. Lgs. 81/08 o ai sensi del capo ii per agenti cancerogeni, istituendo anche il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?
Risposta
Sono considerati cancerogeni solo gli agenti che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 234 del D. Lgs. 81/08; la silice libera cristallina non è tra questi.
Per questi motivi la valutazione dei rischi va fatta facendo riferimento al capo I del titolo IX dello stesso decreto che si occupa degli agenti chimici, senza nessun obbligo di istituire il registro degli esposti previsto dall'art. 243.
Nella valutazione e nella predisposizione delle misure, in ogni caso, occorre tenere presente anche le fonti bibliografiche di maggiore rilievo tra cui lo IARC che ha confermato, recentemente, la classificazione in gruppo 1 (cancerogeno per l'uomo) di questa sostanza.
(Novembre 2012)