Quesito 62/2012
Enti o professionisti autorizzati alla formazione
Domanda
Sono una consulente in materia di sicurezza sul lavoro; se possibile vorrei un chiarimento sull'accordo stato - regioni riguardante la formazione in particolare dei lavoratori.
Vorrei sapere se tale formazione può essere svolta solo da organismi accreditati, quali associazioni di categoria o organismi paritetici, oppure anche da figure professionali come la mia. Infatti leggo nell'accordo che i docenti devono avere un'esperienza professionale almeno triennale in materia di sicurezza sul lavoro (io mi occupo di sicurezza da circa 10 anni), inoltre l'organizzazione dei corsi prevede:
- la presenza di un organizzatore del corso che può essere anche il datore di lavoro,
- un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente.
Vorrei sapere se i requisiti richiesti per la formazione sono compatibili con corsi organizzati all'interno dell'azienda avvalendosi di consulenti in materia di sicurezza.
Risposta
Al momento, in attesa di una migliore definizione dei requisiti dei formatori da parte della Commissione Consultiva istituita ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 81/08, rimangono valide le indicazioni contenute nell'Accordo del 21/12/2011, ribadite anche dalle successive linee interpretative (del 25/7/2012).
In particolare la formazione per i lavoratori può svolgersi in aula o sul luogo di lavoro, avvalendosi di docenti che abbiano almeno 3 anni di esperienza nel campo della formazione specifica o di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio aver svolto la funzione di RSPP).
Nella predisposizione del corso vanno individuate le figure dell'organizzatore del corso (che può essere il datore di lavoro) e il responsabile del progetto formativo (che può essere il docente o uno dei docenti).
Il corso dovrà rispondere a tutti gli altri requisiti elencati ai punti 2, 3 e 4 dell'Accordo.
Si ricorda, infine, che i corsi devono essere svolti dietro richiesta di collaborazione agli organismi paritetici (art. 37, comma 12, del decreto citato) a cui va indirizzata specifica comunicazione.
Tali organismi, nel tempo di 15 giorni dalla comunicazione, possono avanzare rilievi di merito di cui occorre tenere conto nell'effettuazione dell'attività formativa.
(Ottobre 2012)