Quesito 33/2012
Formazione Preposti
Domanda
Formazione preposti: art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 7.
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
(comma così modificato dall'articolo 23 del D.Lgs. N. 106 del 2009)
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Una società di formazione sicurezza ha effettuato corsi per i preposti conformi alle previsioni dell'art.37, comma 7 D. Lgs. 81/08 della durata di 4 ore, prima dell'entrata in vigore dell'accordo stato-regioni sulla formazione(26/01/2012).
Con il presente quesito si chiede se questa formazione viene riconosciuta valida (solo l'obbligo dell'aggiornamento delle 6 ore entro i 5 anni dal rilascio dell'attestato) o deve essere integrata.
Risposta
I corsi di formazione nei confronti dei preposti, svolti prima dell'entrata in vigore dell'Accordo del 21/12/2011, sono da considerare validi ai fini degli obblighi previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08, se non in contrasto con le indicazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Rimane in vigore l'obbligo di aggiornamento della durata di 6 ore quinquennali; se la formazione pregressa è stata completata 5 anni prima della data di pubblicazione dell'accordo (12/1/2012) l'aggiornamento deve concludersi entro un anno da tale data.
Bisogna sottolineare sempre, però, il principio secondo il quale il datore di lavoro verifica se la formazione dei propri dipendenti sia da ritenersi adeguata nel tempo; nell'eventualità di una criticità di qualunque natura è tenuto a provvedere con un'integrazione alla formazione precedentemente svolta.
(Marzo 2012)