Quesito 27/2012

prevenzio.net

Guida carrelli elevatori e sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti

Domanda

La regione emilia-romagna nella "determinazione del direttore generale centrale organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica 14 ottobre 2010, n. 11312 - divieto di assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori assegnati a mansioni a rischio" stabilisce sia nell'allegato a (per alcool) che nell'allegato b (per stupefacenti) che sono inclusi i lavoratori alla guida di macchine di movimentazione merci (guida di carrelli elevatori). Ciò senza distinguere tra chi usa il carrello per il trasporto delle merci e chi lo utilizza in quanto addetto alla sua manutenzione (e quindi lo usa a vuoto per caricarlo su pianali e portarlo presso la sede della manutenzione). Occorre quindi ritenere che sono soggetti anche tali addetti "alla guida". Paradossalmente sarebbero soggetti per il percorso di carrello fino al pianale del furgone e poi esclusi per il trasporto su strada fatto con furgone che richiede la sola patente b. Ed anche: se sì, verrebbero assimilati a guidatori di carrelli anche gli operatori di una fabbrica di carrelli che spostano i mezzi alla fine della linea, una volta concluso il montaggio (quindi sempre a vuoto e senza alcuno scopo di movimentazione di materiali).

Risposta

Devono essere considerati soggetti alla guida dei carrelli elevatori solo gli utilizzatori professionali che ne fanno un uso non saltuario. Tra questi non rientrano gli addetti alla manutenzione che, per svolgere il compito, li movimentano per brevi tratti, come nell'esempio riportato nella domanda.

(Febbraio 2012)