Quesito 26/2012

prevenzio.net

Decorrenza aggiornamento RSPP

Domanda

Un consulente, laureato nel 2008 in un corso triennale di medicina (snt/4) abilitante ai moduli a e b (aspp), in novembre 2011 ha conseguito il mod. C ottenendo la qualifica di RSPP. Il quesito è il seguente: secondo il punto 3 delle linee guida condivise dell'accordo in conferenza stato - regioni, attuativo dell'art. 2 comma 2 e 3 del D. Lgs. 195/03, l'aggiornamento quinquennale dell'RSPP scatta a partire dalla data del conseguimento della laurea triennale e non dal momento di acquisizione del modulo c. E' corretto?

Risposta

Il titolo di studio di Tecnico per la Prevenzione (laurea triennale) permette l'esenzione dai moduli A e B previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006; per svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione occorre acquisire anche l'attestato di frequenza del modulo C. Si precisa che il credito formativo relativo ai moduli A e C è permanente; quello relativo al modulo B, invece, è sottoposto ad obbligo di aggiornamento periodico quinquennale, prendendo come riferimento il momento dell'acquisizione dei crediti dello specifico modulo. Nel caso dell'esenzione, quindi, come momento da cui far partire il calcolo dei 5 anni occorre fare riferimento all'acquisizione del titolo di studio esonerante. Si ricorda che gli aggiornamenti periodici sono diversificati in base ai macrosettori ATECO di riferimento (60 ore per macrosettori 3, 4, 5 e 7; 40 ore per macrosettori 1, 2, 6, 8 e 9; 100 ore per chi opera - o vuole acquisire i titoli per poter operare - sia in aziende appartenenti al primo raggruppamento che aziende appartenenti al secondo).

(Febbraio 2012)