Quesito 20/2012

prevenzio.net

Elevatore per persone e cose

Domanda

Nel caso sia fornito un elevatore per persone e cose, marcato ce da un costruttore, poi installato (in capannone ind.le /sede di utilizzo) tramite un'azienda mandataria/centro assistenza autorizzato, la domanda è: se il futuro utilizzatore (in sede di analisi rischi) riscontra una non conformità dell'elevatore fornitogli, nella distanza tra cabina e vano (predisposto dal proprietario), quale misura può adottare oltre a quella "preventiva di non metterlo in servizio"?

Lo stesso utilizzatore/DDL:

1- non utilizzando la macchina, rischia sanzioni in caso di controllo asl?

1b- o solo prescrizioni/sanzioni a cura dei fornitori (tre entità responsabili a monte) del prodotto ritenuto non conforme?

2- oltre ad aver contestato la fornitura per iscritto ai tre responsabili. A monte, come può tutelare se stesso come azienda e i suoi dipendenti da una simile situazione?

2b- il proprietario dello stabile/capannone industriale può evitare di verificarla se conforme prima di cederla in uso al futuro inquilino (considerando gli attori della catena di fornitura più esperti sull'argomento)?

Risposta

La misura ulteriore, prima dell'utilizzazione, consiste nel prendere i provvedimenti necessari a rendere conforme la macchina, coinvolgendo chiunque possa essere ritenuto legittimamente abilitato ad intervenire sull'elevatore, indipendentemente da aspetti contrattuali di cessione in uso onerosa o meno. Infatti la responsabilità penale, in caso di infortunio ai lavoratori o anche semplicemente di non conformità, ricade in primis sul DdL, con il coinvolgimento di tutte le altre figure della filiera (costruttore, venditore, installatore, cedente in uso).

1- Quando il DdL possa oggettivamente dimostrare che la macchina è fuori servizio, e quindi non si configurano rischi per i lavoratori derivanti dall'uso dell'attrezzatura stessa, non esistono i presupposti per attivare le procedure sanzionatorie previste dalla legislazione di riferimento.

1b- Potrebbe configurarsi invece (verificando il caso specifico sul campo) l'avvio della procedura amministrativa di segnalazione ai ministeri competenti nel caso in cui la macchina sia soggetta a Direttive di Prodotto UE. Infatti in questo caso si tratta di controllo di mercato e si potrebbe presupporre induttivamente che esistano esemplari simili in uso all'interno dell'UE

2- Vedi la premessa

2b- Il proprietario dello stabile è obbligato a cedere un'attrezzatura conforme alla normativa di riferimento e deve dimostrare l'avvenuta verifica, prevista dalla legge, prima dell'affidamento a terzi, a qualsiasi titolo, della macchina.

(Gennaio 2012)