Quesito 14/2012
Cadenzamento aggiornamento formazione antincendio
Domanda
La normativa vigente prevede un aggiornamento cadenzato del corso per la formazione antincendio del personale?
Risposta
L'art. 37 (comma 9) del D. Lgs. 81/08 fornisce indicazioni circa la formazione dei lavoratori a cui sono stati affidati i compiti di prevenzione incendi, lotta antincendio e evacuazione dei luoghi di lavoro. In questo comma si parla chiaramente anche di aggiornamento periodico della formazione, che sarebbe stata meglio precisata da decreti specifici previsti dal comma 3 dell'art. 46; in assenza di questi, il riferimento rimane il D. M. 10/3/1998 che, però, non fornisce nessun dettaglio circa la questione degli aggiornamenti.
Per questo motivo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in data 23/2/2011, ha emanato una lettera circolare nella quale sono stati definiti, a livello orientativo, il programma, i contenuti e la durata dei corsi medesimi distinguendoli per tipologia di rischio.
CORSO A: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso durata: 2 ore argomento: presa visione del registro antincendio e istruzioni sull'uso degli estintori (dimostrazione pratica o avvalendosi di sussidi audiovisivi)
CORSO B: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio: parte teorica: 2 ore argomento: l'incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare; parte pratica: 3 ore presa visione del registro antincendio; esercitazione sull'uso di estintori, naspi e idranti.
CORSO C: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio alto: parte teorica: 5 ore argomento: l'incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare; parte pratica: 3 ore presa visione del registro antincendio; chiarimento sull'uso dei DPI; esercitazione sull'uso di estintori, naspi e idranti. Si fa presente che la circolare non formula indicazioni sulla periodicità di tale formazione.
A buon senso si ritiene che tale periodicità possa essere triennale, in analogia anche con quanto previsto dal D. Lgs. 388/03 (art. 5, comma 3) per gli addetti al primo soccorso.
(Gennaio 2012)