Quesito 13/2012

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Registro degli esposti

Domanda

Nel caso in cui un'azienda non cessa l'attività, ma non effettua più il ciclo di lavoro che esponeva i propri dipendenti a cancerogeni, viene meno la tenuta del registro degli esposti. Quali sono gli adempimenti e le comunicazioni che deve effettuare il datore di lavoro in collaborazione con il medico competente per chiudere il registro? Per quanti anni ne deve curare la conservazione?

Risposta

La cessazione dell'attività che comportava l'esposizione ad agenti cancerogeni può essere assimilata alla condizione di cessazione completa dell'azienda, come richiamato dal comma 5 dell'art. 243 del D. Lgs. 81/08. In questo caso riteniamo che vada aggiornata la valutazione dei rischi (comma 5 dell'art. 236), inviato il registro degli esposti all'ISPESL (ora INAIL) e all'Organo di vigilanza competente per territorio, unitamente ad una comunicazione relativa alla nuova situazione di rischio. Le informazioni relative ai lavoratori esposti devono essere conservate dall'azienda fino alla risoluzione del rapporto di lavoro con ogni lavoratore e dall'INAIL per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione (comma 6 dell'art. 243).

(Gennaio 2012)