Quesito 8/2012

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Tossicodipendenza

Domanda

Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 - intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/cu). Pubblicati nella gazzetta ufficiale italiana n. 266 del 15/11/2007. Nell'allegato i al punto 2 lettera n) si parla di: addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Nel testo si considerano tutti gli addetti di una impresa impegnati nella guida di mezzi? Anche un idraulico per svolgere l'attività (ad esempio cambiare un rubinetto) deve trasportare merce con il suo automezzo, pertanto è un soggetto con mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi? Deve essere sottoposto ad accertamenti per tossicodipendenza? Anche i datori di lavoro conduttori di mezzi, per lo svolgimento di attività a rischio, sono soggetti a controllo? Chi li controlla?

Risposta

Rientrano in questa definizione i lavoratori che utilizzano in maniera esclusiva/prevalente mezzi per il trasporto di terra e merci: autisti di mezzi per i quali siano richieste patenti C, D ed E; lavoratori che usano mezzi anche in assenza di patenti di guida come ad esempio i carrelli elevatori o altri mezzi presenti nell'ambiente di lavoro. Il divieto di far uso di sostanze psicotrope e stupefacenti è previsto dal codice della strada per qualunque guidatore, e quindi anche per l'idraulico citato nella domanda. Essendo il divieto (e il connesso controllo) rivolto ai lavoratori dipendenti (o assimilati), tanto da farlo rientrare tra i compiti assegnati al medico competente nello svolgimento della sorveglianza sanitaria (art. 41 del D. Lgs. 81/08), possiamo affermare che nel caso di conduzione di mezzi di trasporto di terra e merci da parte del datore di lavoro (se non assimilati ai lavoratori come nel caso di soci di società) non sono previsti controlli non essendo prevista la sorveglianza sanitaria.

(Gennaio 2012)