Archivio quesiti 2012

Quesito 75/2012

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Impianto elettrico struttura di Pneumologia

Domanda

Vorrei porre un quesito di carattere tecnico/impiantistico relativo ai requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture di pneumologia. Specificatamente alla sezione pneumologia interventistica - endoscopia diagnostica - requisiti strutturali comuni - alla voce "sala endoscopica" così prescrive: "in relazione all'utilizzo può essere attrezzata per endoscopia flessibile, rigida, operativa, pediatrica, toracoscopia medica - sala di tipo 2 secondo norme cei con rispetto della zona paziente".

A parte che le norme cei non parlano di "tipo" ma eventualmente di "gruppo" riferito alla classificazione dei locali ad uso medico, e comunque la stessa norma riferita a "sala per endoscopie" così prescrive: "locale destinato all'applicazione di metodi endoscopici per l'esame di organi attraverso orifizi naturali o artificiali come ad esempio la broncoscopia, la laringoscopia, la cistoscopia, la gastroscopia e metodi simili, se necessario effettuati sotto anestesia, ma senza operazioni chirurgiche", e la classifica come locale di gruppo 1.

La domanda è: con quale tipo di impianto elettrico attrezzare un ambulatorio di broncoscopia diagnostica?

Risposta

Per quanto riguarda la differenza di definizione fra "tipo" e "gruppo", si tratta certamente di un refuso e si concorda che la dizione corretta è "gruppo" coerentemente con il linguaggio tecnico utilizzato nella redazione delle norme CEI.

In merito invece alla parte sostanziale del quesito è necessario rammentare che le norme tecniche non sono cogenti (tranne il caso in cui siano imposte da uno strumento legislativo), quindi non impongono un obbligo, ma indicano semplicemente i requisiti minimali che, se rispettati, permettono di ottenere la presunzione del rispetto della legge.

Nella legislazione regionale dell'Emilia Romagna si è ritenuto di elevare il grado di sicurezza, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie, richiedendo requisiti superiori al livello indicato dalle norme CEI.

(Dicembre 2012)

Quesito 74/2012

prevenzio.net

Valutazione rischio rumore

Domanda

In un'azienda con esposizione al rumore molto variabile è stata effettuata la valutazione del rischio rumore applicando l'art. 191 del D. Lgs. 81/08; quindi si è attribuito ai lavoratori un'esposizione al di sopra del valore superiore di azione. In relazione è riportato elenco delle attrezzature utilizzate con le relative misurazioni, i dpi utilizzati con la relativa valutazione di efficacia ed efficienza degli stessi, tali da poter garantire il non superamento dei valori limite di esposizione.

Il datore di lavoro ha inoltre effettuato informazione e formazione dei lavoratori e ha nominato il medico competente.

Qual è la periodicità del controllo audiometrico prescritto / consigliato?

Allorché si verifichino le condizioni tali da rendere necessaria la certificazione di malattia professionale legata ad ipoacusia da trasmettere ad inail ed asl, sarebbe corretto segnalare quale livello di esposizione al rumore del lavoratore lex,8h > 85 dba ma inferiore a 87 dba a dpi indossati, riportando anche il riferimento all'articolo 191?

Risposta

La periodicità per i controlli audiometrici è quella indicata all'art. 196 (di norma annuale ma con periodicità diversa se il medico competente lo ritiene necessario).

Nella certificazione di malattia professionale per ipoacusia da rumore piuttosto che indicare il riferimento all'art.191 si consiglia di riportare il livello di esposizione a rumore (livello che non tiene conto dell'attenuazione dovuta all'utilizzo dei DPI), misurato come previsto dalle norme tecniche, unitamente all'indicazione del rispetto dei valori limite di esposizione se il Lex è 87 dB(A).

Ovviamente sono utili, per la definizione dell'effettiva causa professionale, tutte la altre notizie di contorno tra cui la durata e la modalità dell'esposizione, le eventuali esposizioni pregresse, la presenza di fattori lavorativi ed extralavorativi che possono aver agito da concausa, l'uso effettivo dei DPI adeguati, ecc...

Si ricorda che al superamento degli 85 dB(A) di Lex è obbligatorio redigere ed attuare il piano di riduzione del rischio rumore.

(Dicembre 2012)

Quesito 73/2012

prevenzio.net

Formazione Sicurezza - Aggiornamento

Domanda

In base all'accordo stato - regioni del 21/12/2011, i lavoratori che hanno effettuato la formazione sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008) nel 2008, entro quando dovranno effettuare l'aggiornamento delle 6 ore?

Risposta

Innanzitutto la formazione pregressa, effettuata prima dell'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, può ritenersi valida solo se il datore di lavoro riesce a dimostrare che è stata svolta nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni presenti nei contratti collettivi di lavoro.

In questo caso la scadenza quinquennale per l'aggiornamento è fissata al 11 gennaio 2017 (cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo).

(Dicembre 2012)

Quesito 72/2012

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RSPP aggiornamento obbligatorio

Domanda

Un RSPP aziendale che 5 anni fa fece tutti i corsi necessari per svolgere l'incarico, alla scadenza dei 5 anni non ha frequentato gli aggiornamenti obbligatori.

Si chiede se la sua nomina decade e quindi l'azienda deve nominare un nuovo RSPP con i requisiti necessari, oppure se il l'RSPP attuale può continuare a ricoprire l'incarico, fermo restando che sta già frequentando i corsi di aggiornamento.

Risposta

In assenza del previsto aggiornamento al corso per RSPP (modulo B) i requisiti per svolgere il compito decadono; per questo motivo un soggetto in queste condizioni non può continuare a ricoprire l'incarico e il datore di lavoro è obbligato a nominare un altro soggetto con i requisiti specifici.

Il vecchio RSPP potrà esercitare di nuovo il compito, una volta completato l'iter dell'aggiornamento quinquennale previsto.

(Dicembre 2012)

Quesito 71/2012

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Valutazione rischio chimico silice libera cristallina

Domanda

Nel valutare il rischio chimico per esposti a silice libera cristallina, si deve eseguire la valutazione ai sensi del capo i titolo ix del D. Lgs. 81/08 o ai sensi del capo ii per agenti cancerogeni, istituendo anche il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?

Risposta

Sono considerati cancerogeni solo gli agenti che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 234 del D. Lgs. 81/08; la silice libera cristallina non è tra questi.

Per questi motivi la valutazione dei rischi va fatta facendo riferimento al capo I del titolo IX dello stesso decreto che si occupa degli agenti chimici, senza nessun obbligo di istituire il registro degli esposti previsto dall'art. 243.

Nella valutazione e nella predisposizione delle misure, in ogni caso, occorre tenere presente anche le fonti bibliografiche di maggiore rilievo tra cui lo IARC che ha confermato, recentemente, la classificazione in gruppo 1 (cancerogeno per l'uomo) di questa sostanza.

(Novembre 2012)

Quesito 70/2012

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RSPP formatore

Domanda

Accordo stato-regioni sulla formazione salute e sicurezza, del 21/12/2011.

Relativamente ai requisiti dei soggetti formatori, chiedo se sia ammissibile che un aspp in carica da quasi quattro anni, da un anno nominato RSPP sempre nella stessa azienda e dopo aver concluso l'iter previsto, possa erogare formazione ai sensi dell'accordo, internamente alla propria azienda.

Questo chiedo in quanto l'accordo parla solo di RSPP in carica da 3 anni, mentre qui c'è il caso di un aspp in carica da tre diventato RSPP da uno.

Risposta

I requisiti dei docenti, riportati al punto 1 dell'Accordo citato, possono essere sia relativi all'insegnamento che alla specifica attività lavorativa svolta.

A tale ultimo proposito possono essere considerati adeguati i periodi svolti sia come RSPP che come ASPP, opportunamente formalizzati, e con una durata minima di almeno 3 anni.

(Ottobre 2012)

Quesito 69/2012

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Formazione prelavorativa

Domanda

Vi sono diverse figure professionali che prima di poter essere svolte richiedono la frequenza di specifici corsi. In essi, oltre alla parte qualificante per la attività vera e propria, sono spesso presenti moduli specifici relativi alla sicurezza, già orientati alla mansione.

E' il caso ad esempio degli osa (operatori socio assistenziali) che frequentano corsi di 1200 ore con diverse giornate dedicate al rischio biologico, alla movimentazione dei carichi, etc.

Ci domandiamo se, vista la pertinenza di questa formazione prelavorativa, sia necessario comunque effettuare anche i corsi previsti dall'accordo stato regioni?

Risposta

In realtà l'Accordo Stato-Regioni che meglio chiarisce gli obblighi formativi dei lavoratori e di altre figure, al di là di alcuni specifici crediti pregressi, non riconosce altre condizioni di esonero e quindi nemmeno quelle citate nella domanda.

In futuro potrebbe anche verificarsi che questa formazione professionalizzante possa ritenere assolta una parte del suo programma (quella relativa alla sicurezza sul lavoro) se svolta successivamente all'assunzione (almeno per quanto riguarda il modulo della formazione generale).

(Ottobre 2012)

Quesito 68/2012

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Ausiliario della sosta e gravidanza

Domanda

Sono un ausiliario della sosta al 3° mese di gravidanza.

Ho comunicato il mio stato all'azienda che, con il supporto del giudizio del medico competente, ha stabilito che devo essere adibita ad una mansione alternativa.

In realtà una vera mansione alternativa non esiste e al momento sono costretta a stare gran parte del tempo da sola in un ufficio a non far niente, condizione che io considero fonte di stress per la mia salute.

Cosa posso fare per avere l'interdizione da un non lavoro?

Risposta

Il datore di lavoro nell'effettuazione della valutazione dei rischi deve valutare anche quelli relativi alle donne in stato di gravidanza (art. 28 del D. Lgs. 81/08).

In estrema sintesi, già in questa fase dovrà individuare le mansioni che non sono compatibili con lo stato di gravidanza in modo tale da poterle modificare (se possibile) allorché la lavoratrice comunica il suo stato.

Se la mansione non è "adattabile" la lavoratrice deve essere adibita ad altra mansione confacente (durante la valutazione dei rischi il datore di lavoro avrà già individuato le mansioni che possono essere svolte da donne in gravidanza).

Se anche questa misura è inapplicabile (ad esempio perché non ci sono mansioni adeguate) la donna ha diritto all'astensione anticipata.

Il cambio di mansione può essere effettuato anche su una mansione di livello inferiore, con garanzia di mantenimento, però, della retribuzione e della qualifica precedente.

La nuova attività non deve costituire un vero e proprio demansionamento, a maggior ragione se ciò avviene con intenti vessatori da parte del superiore gerarchico.

Eventualmente su questi aspetti potrà effettuare segnalazione alla Direzione Territoriale del Lavoro o al Servizio di Prevenzione e Sicurezza della AUSL competente per territorio (dove l'azienda è insediata).

(Ottobre 2012)

Quesito 67/2012

prevenzio.net

Formazione Coordinatori Sicurezza ed RLS

Domanda

Le ore di frequentazione al corso per RLS (32 ore con attestato) possono rientrare nelle 40 ore quinquennali obbligatorie per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione?

Risposta

La formazione prevista per le due figure è specifica e non sovrapponibile nelle sue varie fasi (quella iniziale e quella di aggiornamento periodico).

Sembra utile però sottolineare che il RLS è (deve essere) un soggetto eletto o designato tra i lavoratori dell'azienda per svolgere le funzioni elencate nell'art. 50 del D. Lgs. 81/08.

In assenza di elezione/designazione questo compito viene svolto dal RLS territoriale.

(Ottobre 2012)

Quesito 66/2012

prevenzio.net

Produzione materassi e sicurezza sul lavoro

Domanda

È conforme alla normativa vigente che:

  • l'impresa mario rossi sia iscritta alla CCIAA con forma giuridica di impresa individuale con attività di lavorazione di materassi a molla e cuscini, e presso la stessa sede eserciti l'attività di produzione e commercializzazione di materassi e cuscini come ragione sociale di Mario Rossi, o occorre una specifica iscrizione alla CCIAA della ragione sociale di Mario Rossi per la produzione e per la vendita?
  • Se la ragione sociale di Mario Rossi è in possesso di certificazione di omologazione da parte del ministero dell'interno per la produzione di materassi e cuscini ai fini della prevenzione incendi a quali obblighi è soggetta? Per l'attività di produzione e vendita è soggetta alla predisposizione del DVR, nomina RSPP, ecc. e a tutti gli altri adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08?
  • Se la ragione sociale di Mario Rossi consegna materassi e cuscini con furgoni di altra ditta, deve essere munita di bolla di trasporto della merce? La bolla di trasporto quali dati deve contenere?
  • Può essere la bolla di trasporto sostituita dalla fattura?

Risposta

Riteniamo che, se oltre alla produzione si è aggiunto anche il commercio all'ingrosso e/o al minuto degli stessi prodotti, sia necessario adeguare l'attività dichiarata presso il Registro Imprese della Camera di Commercio.

Per i temi inerenti la prevenzione incendi il quesito va posto al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, competenti sulla materia.

Relativamente alle questioni sulla sicurezza e igiene del lavoro possiamo confermare, invece, che la normativa di riferimento si applica anche all'attività descritta nella domanda allorché siano presenti oltre al datore di lavoro, lavoratori o altri soggetti ad essi assimilati (soci lavoratori, ad esempio).

In questo caso le misure specifiche da adottare partono dalla valutazione dei rischi che il datore di lavoro dovrà effettuare ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Infine le problematiche relative al trasporto delle merci e all'obbligo delle bolle di accompagnamento vanno poste alla Guardia di Finanza e non a questa rubrica che si occupa esclusivamente di aspetti sulla sicurezza del lavoro.

(Ottobre 2012)

Quesito 65/2012

prevenzio.net

Addetto alla riparazione ed utilizzatore attrezzature

Domanda

In accordo con quanto disposto dall'allegato a dell'accordo stato regioni sancito in data 22 febbraio 2012 in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/08 "attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori", un addetto alla riparazione/revisione di gru per autocarri è soggetto alle medesime disposizioni dell'utilizzatore diretto in materia di formazione/abilitazione? La gru per autocarri in riparazione è da considerarsi a tutti gli effetti attrezzatura di lavoro per il riparatore?

Risposta

Occorre fare riferimento all'effettivo uso e al rischio che ne deriva (che va valutato ai sensi del D. Lgs. 81/08). Se l'addetto alla riparazione, per la ricerca del guasto o per la verifica della buona riuscita dell'intervento di manutenzione, è costretto a mettere in funzione la gru diventa di fatto un utilizzatore che, per questo motivo, dovrà essere stato formato e addestrato.

Viceversa il manutentore che si limita alla riparazione/manutenzione di parti della macchina, senza eseguire operazioni di collaudo e quindi di prova dell'attrezzatura ,non deve essere considerato anche utilizzatore e quindi non soggetto agli obblighi connessi.

(Ottobre 2012)

Quesito 64/2012

prevenzio.net

Formazione sicurezza per apprendisti

Domanda

Nel corso professionale obbligatorio per gli apprendisti sono previsti dei moduli formativi sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Questa formazione può essere riconosciuta come formazione generale dei lavoratori?

Risposta

L'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 relativamente alla formazione generale per i lavoratori non cita tra i casi di riconoscimento di crediti formativi pregressi la formazione legata all'apprendistato professionalizzante.

Riteniamo, pertanto, che non possa ritenersi sostitutiva della formazione generale per i lavoratori, in considerazione anche delle diverse modalità di erogazione e organizzazione, nonostante alcuni contenuti possono, in parte, essere sovrapponibili (si ricorda che il percorso deve essere concluso entro 60 giorni dall'assunzione).

Può, invece, accadere il contrario, almeno per l'apprendistato cosiddetto "professionalizzante" che potrà vedersi riconosciuto il modulo relativo alla sicurezza e igiene del lavoro (erogato ai sensi del D. Lgs. 81/08) all'interno del proprio percorso formativo (almeno da quando saranno operative le offerte formative della nostra Regione).

(Ottobre 2012)

Quesito 63/2012

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Formazione pregressa

Domanda

Un'azienda licenzia tutti i dipendenti, poi a distanza di un anno li riassume (sempre gli stessi, che in passato hanno effettuato formazione sicurezza). Contrattualmente risultano neo-assunti.

Può essere considerata valida la formazione pregressa e quindi possono essere esonerati dalla formazione prevista dall'accordo formazione (16 ore)?

Risposta

Nel caso in cui i lavoratori vengano riassunti nella stessa azienda (di fronte, quindi, anche ad una invarianza del quadro dei rischi) la formazione già svolta, sia per la parte generale che per quella specifica, può essere riconosciuta come credito formativo acquisito.

Questo avverrebbe anche in caso di assunzione in una nuova azienda, se dello stesso settore produttivo dell'altra presso cui la formazione si è svolta.

Rimane l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale a partire dalla data di acquisizione del credito formativo.

(Ottobre 2012)

Quesito 62/2012

prevenzio.net

Enti o professionisti autorizzati alla formazione

Domanda

Sono una consulente in materia di sicurezza sul lavoro; se possibile vorrei un chiarimento sull'accordo stato - regioni riguardante la formazione in particolare dei lavoratori.

Vorrei sapere se tale formazione può essere svolta solo da organismi accreditati, quali associazioni di categoria o organismi paritetici, oppure anche da figure professionali come la mia. Infatti leggo nell'accordo che i docenti devono avere un'esperienza professionale almeno triennale in materia di sicurezza sul lavoro (io mi occupo di sicurezza da circa 10 anni), inoltre l'organizzazione dei corsi prevede:

  • la presenza di un organizzatore del corso che può essere anche il datore di lavoro,
  • un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente.

Vorrei sapere se i requisiti richiesti per la formazione sono compatibili con corsi organizzati all'interno dell'azienda avvalendosi di consulenti in materia di sicurezza.

Risposta

Al momento, in attesa di una migliore definizione dei requisiti dei formatori da parte della Commissione Consultiva istituita ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 81/08, rimangono valide le indicazioni contenute nell'Accordo del 21/12/2011, ribadite anche dalle successive linee interpretative (del 25/7/2012).

In particolare la formazione per i lavoratori può svolgersi in aula o sul luogo di lavoro, avvalendosi di docenti che abbiano almeno 3 anni di esperienza nel campo della formazione specifica o di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio aver svolto la funzione di RSPP).

Nella predisposizione del corso vanno individuate le figure dell'organizzatore del corso (che può essere il datore di lavoro) e il responsabile del progetto formativo (che può essere il docente o uno dei docenti).

Il corso dovrà rispondere a tutti gli altri requisiti elencati ai punti 2, 3 e 4 dell'Accordo.

Si ricorda, infine, che i corsi devono essere svolti dietro richiesta di collaborazione agli organismi paritetici (art. 37, comma 12, del decreto citato) a cui va indirizzata specifica comunicazione.

Tali organismi, nel tempo di 15 giorni dalla comunicazione, possono avanzare rilievi di merito di cui occorre tenere conto nell'effettuazione dell'attività formativa.

(Ottobre 2012)

Quesito 61/2012

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RSPP - Titolo di studio

Domanda

Un DDL non diplomato ha svolto il ruolo di RSPP nella propria azienda, con formazione di 16 ore avvenuta nel 2005. Successivamente vende l'azienda ad un nuovo titolare ma rimane al suo interno come collaboratore (contratto di collaborazione e non come lavoratore autonomo).

Intenzionato a completare la formazione con la frequenza ai corsi necessari, potrà svolgere il ruolo di RSPP o, non essendo diplomato, non potrà più rivestire tale incarico?

Risposta

La formazione della durata di 16 ore (i cui contenuti sono stati indicati dal D.M. 16/1/97) era quella necessaria per poter svolgere la funzione di RSPP da parte di datori di lavoro che intendevano "autonominarsi" in questo ruolo (ai sensi dell'attuale art. 34 del D. Lgs. 81/08).

Aver svolto questo ruolo nella propria azienda non permette di svolgere la funzione di RSPP nei confronti di altre aziende, successivamente; in questo caso la nomina sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 81/08 in presenza dei requisiti indicati nel successivo art. 32 (per i dettagli si veda l'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006).

(Ottobre 2012)

Quesito 60/2012

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Medico competente e rosticceria 24h/24

Domanda

Una rosticceria aperta 24h/24 deve nominare il medico competente?

Risposta

L'obbligo della nomina del medico competente non è legata all'orario di apertura del locale ma alla presenza di lavoratori che svolgono "lavoro notturno", secondo le definizioni di legge.

Sono considerati lavoratori notturni quei soggetti che svolgono per almeno 80 giorni all'anno un'attività di almeno 3 ore durante il periodo notturno (cioè nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 7).

In questo caso deve essere nominato il medico competente, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/08, che svolgerà tutte le funzioni previste ed elencate nell'art. 25 dello stesso decreto (tra cui la sorveglianza sanitaria dei lavoratori).

(Settembre 2012)

Quesito 59/2012

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Formazione gestione emergenze

Domanda

L'art. 18 e 36 del D.Lgs. 81/08 impongono al datore di lavoro l'obbligo di formare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, sulla base dei contenuti stabiliti dal d.m. 10/03/1998.

Qualora un dipendente sia già in possesso di un attestato di formazione in base al d.m. 10/03/1998, con la stessa categoria di rischio, il datore di lavoro è completamente esonerato dagli obblighi formativi sulla gestione delle emergenze?

Risposta

L'obbligo di formare i lavoratori addetti a compiti particolari, quali il primo soccorso e l'antincendio, deriva da vari articoli del D. Lgs. 81/08 (tra cui il 18, il 37, il 46, ..).

Relativamente all'antincendio ad oggi non sono state ancora emanate le disposizioni previste dal comma 3 dell'art. 46; risultano validi i requisiti formativi indicati nel D.M. 10/3/1998 ed in particolare quanto previsto dall'allegato IX che definisce contenuti e durate variabili in base al livello di rischio presente (basso, medio, alto).

Per cui i lavoratori che hanno già acquisito questo credito formativo possono continuare a svolgere il compito in costanza di tipologia e caratteristiche del rischio.

L'art. 37 (comma 9) dello stesso decreto, in merito a questa formazione specifica, indica anche un obbligo all'aggiornamento periodico (informazione assente, però, nel D. M. 10/3/98).

A tale riguardo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in data 23/2/2011, ha emanato una lettera circolare nella quale definisce, a livello orientativo, il programma, i contenuti e la durata dei corsi medesimi distinguendoli per tipologia di rischio (2 ore di aggiornamento per il rischio basso, 5 ore per il medio, 8 per l'alto).

La circolare non fa nessun riferimento alla periodicità; a buon senso si ritiene che tale periodicità possa essere triennale, in analogia anche con quanto previsto dal D. Lgs. 388/03 (art. 5, comma 3) per gli addetti al primo soccorso.

Per il primo soccorso, invece, il riferimento è rappresentato proprio dal D. Lgs 388/03 che definisce con maggior precisione i contenuti, la durata del corso e il suo aggiornamento periodico.

(Luglio 2012)

Quesito 58/2012

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Nuovo RSPP e aggiornamento documentazione

Domanda

Ho acquisito un nuovo cliente con l'incarico di RSPP esterno.

La documentazione in suo possesso redatta dal consulente precedente oltre ad essere aggiornata è allo stato attuale sostanzialmente congrua.

Da parte mia, come nuovo RSPP, è quindi sufficiente formalizzarne la validità con una dichiarazione?

Risposta

Non è prevista nessuna dichiarazione di "validità" del documento di valutazione dei rischi già redatta in azienda (o di altra documentazione connessa).

E' opportuno, però, che l'atto di nomina come RSPP sia formalizzato, dopo acquisizione del parere del RLS, e che ci sia un momento in cui il passaggio di funzioni possa essere dimostrabile, ad esempio, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, mediante una specifica riunione periodica prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/08.

(Giugno 2012)

Quesito 57/2012

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Formazione pregressa preposto

Domanda

Richiesta di chiarimento sul riconoscimento della formazione pregressa del preposto.

Il punto 11 dell'accordo stato-regioni del 21/12/2011, recita:

11. Riconoscimento della formazione pregressa la formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:

a) formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

Il quesito è il seguente: un datore di lavoro che abbia provveduto, prima della pubblicazione dell'accordo, ad erogare "idonea" formazione al preposto (es. 8 ore come formazione "lavoratore" + 4 ore come formazione "specifica preposto" secondo i contenuti riportati al c.7 dell'art. 37 D. Lgs. 81/08) è comunque tenuto a svolgere la formazione "particolare ed aggiuntiva" (8 ore) di cui al punto 5, entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione dell'accordo (11/01/2013)?

Risposta

Il punto 11 dell'accordo citato disciplina il "riconoscimento della formazione pregressa" puntualizzando che per lavoratori e preposti già formati alla data di pubblicazione dell'accordo non occorre ripetere la formazione, salvo che tale formazione sia stata svolta da più di 5 anni dalla pubblicazione dell'accordo (nel quale caso l'aggiornamento andrà realizzato secondo le "nuove" regole entro 12 mesi, sempre dall'entrata in vigore dell'accordo).

Attraverso idonea documentazione e/o qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, però, si dovrà dimostrare l'avvenuto svolgimento dell'attività formativa e la sua coerenza alla normativa previgente agli accordi.

Qualora il datore di lavoro non disponesse di riscontri atti a documentare questi elementi dovrà prevedere il completamento del percorso formativo particolare e aggiuntivo da preposto entro 18 mesi (come previsto dal punto 10, primo comma, e non, invece, quello di 12 mesi erroneamente indicato al punto 11, lettera a, ultimo periodo) dell'accordo.

(Giugno 2012)

Quesito 56/2012

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Scadenza Fasce in Poliestere

Domanda

Su alcuni siti vedo indicata la durata delle fasce in poliestere limitata a 5 anni, indipendentemente dal loro utilizzo e stoccaggio. Potreste darmi indicazioni circa questa affermazione? È uno dei tanti modi per "fare cassa" oppure è una regola stabilita da enti certificati?

Risposta

Le fasce in poliestere sono accessori di sollevamento da interporre fra il gancio dell'apparecchio e il carico da sollevare. Devono essere marcate CE, usate secondo le indicazioni del costruttore ed eliminate e rese inservibili (ad es. tagliandole) quando all'esame visivo mostrino alterazioni strutturali di qualunque tipo. La norma di riferimento è la UNI EN 1492-1-2-3, che non contiene nessuna indicazione sulla durata di tali dispositivi. Prevede che il costruttore nel manuale d'uso dia indicazioni sulle procedure da mettere in atto per verificare l'integrità e quindi la sicurezza delle operazioni di sollevamento.

(Giugno 2012)