Sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015
Comunicato del Ministero di Giustizia in merito alle spese di avvio
Il Ministero di Giustizia ha precisato che a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, che ha annullato l'art. 16, comma 2 e 9 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, immediatamente esecutiva, non sono dovute le spese di avvio in sede di primo incontro.
Lo stesso Ministero ha invitato gli organismi di mediazione ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino a eventuali nuove comunicazioni.