Nuove disposizioni in materia di mediazione
Entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
A seguito delle nuove disposizioni in materia di mediazione conseguenti all'entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.