Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Art. 67 e ss.)

Il piano di ristrutturazione dei debiti è una procedura di sovraindebitamento che può essere utilizzata esclusivamente dal consumatore

Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

L'omologazione del piano è di competenza del tribunale che ne verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità.

L'OCC della Camera di commercio di Modena si occupa unicamente delle procedure di competenza del Tribunale di Modena, pertanto il consumatore deve avere il centro degli interessi principali (residenza o domicilio) nella provincia di Modena.

Requisiti soggettivi del debitore:

  • deve rivestire la qualifica di consumatore (*);
  • non deve essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
  • non deve aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
  • non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

(*) La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

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pubblicato il 14/10/2022 ultima modifica 31/07/2024