Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Art. 67 e ss.)
Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
L'omologazione del piano è di competenza del tribunale che ne verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità.
L'OCC della Camera di commercio di Modena si occupa unicamente delle procedure di competenza del Tribunale di Modena, pertanto il consumatore deve avere il centro degli interessi principali (residenza o domicilio) nella provincia di Modena.
Requisiti soggettivi del debitore:
- deve rivestire la qualifica di consumatore (*);
- non deve essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non deve aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
(*) La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
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