Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Le Camere di commercio sono fra gli enti abilitati a costituire gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), potendo chiedere, a domanda, l'iscrizione di diritto nel Registro degli OCC tenuto dal Ministero di Giustizia.
Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) sono disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014 e sono espressamente richiamati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) approvato con Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (in precedenza svolgevano le proprie funzioni in base alla legge 3/2012).
La funzione degli OCC è di particolare rilevanza nel contesto economico attuale, caratterizzato da sempre più frequenti situazioni di criticità nel far fronte a obbligazioni assunte da parte di piccoli imprenditori, commercianti e consumatori/famiglie che versano in situazioni di sovraindebitamento.
In concreto, il debitore, non soggetto ad altre procedure concorsuali, può, secondo i casi, rivolgendosi ad un OCC, avviare
- la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- la procedura di concordato minore;
- la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;
- la procedura prevista per i debitori incapienti.
A seguito della presentazione della domanda, l'OCC nomina un gestore (professionista iscritto in apposito elenco) che avrà il compito di predisporre una relazione, sulla base della documentazione presentata dal debitore, in merito al piano/proposta da presentare in Tribunale.
Scopo di tutte le procedure è pervenire, con modalità diverse, alla ristrutturazione dei debiti e all'esdebitazione del debitore.
Tutte le procedure sono di competenza del Tribunale.
I fruitori del servizio
I soggetti che possono accedere, secondo i casi, alle procedure di sovraindebitamento sono:
- il consumatore
- il professionista
- l'imprenditore minore
- l'imprenditore agricolo
- le start-up innovative di cui al dl 179 (2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Presupposto per accedere al servizio
Presupposto per accedere al servizio è il sovraindebitamento, definito dal CCII come lo stato di crisi (lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del debitore.
Alcune definizioni
Il Consumatore
Il consumatore è definito dal CCII come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
L'impresa minore
L'impresa minore è l'impresa che possiede congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.
La competenza territoriale
L'OCC deve aver sede nel territorio del Tribunale competente (per l'OCC camerale il Tribunale di Modena).
E' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e la sede legale risultante dal registro imprese per le imprese).
La segreteria è a disposizione per organizzare, in collaborazione con i gestori iscritti nell'elenco, un incontro informativo preliminare gratuito sul servizio.
Per una corretta presentazione della domanda e degli allegati si consiglia di contattare preventivamente la segreteria.
Istruzioni Pagamento SIPA
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Servizio da selezionare: OCCS
Importo da digitare: € 366,00