Liquidazione controllata del patrimonio (Art. 268 e ss.)

Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al Tribunale competente, presentato con l'assistenza dell'OCC, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata, previa verifica dei presupposti, è dichiarata dal Tribunale.

Il Tribunale nomina il liquidatore che dovrà procedere all'esecuzione del programma di liquidazione.

Al termine della procedura il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti (esdebitazione) se sussistono le condizioni previste dall'art. 280 (*) e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

L'OCC della Camera di commercio di Modena si occupa unicamente delle procedure di competenza del Tribunale di Modena, pertanto il debitore deve avere il centro degli interessi principali (sede legale risultante dal registro imprese per le imprese o residenza/domicilio per le persone fisiche non imprenditori) nella provincia di Modena.

Requisiti soggettivi del debitore:

Deve essere un soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lett. C

  • consumatore
  • professionista
  • imprenditore minore, ossia il titolare di un'impresa che presenti congiuntamente i seguenti requisiti (art. 2 lett. d, D. Lgs. 14/2019):
    - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
    - ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
    - un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
  • imprenditore agricolo;
  • start up c.d. innovativa di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;
  • debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

(* il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti a condizione che

  • a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
  • b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  • c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
  • d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
  • e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.)

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pubblicato il 14/10/2022 ultima modifica 02/12/2022