Debitori incapienti (Art. 283)

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti.

La domanda di esdebitazione è presentata al giudice competente tramite l'OCC.

L'OCC della Camera di commercio di Modena si occupa unicamente delle procedure di competenza del Tribunale di Modena, pertanto il debitore deve avere il centro degli interessi principali (residenza o domicilio) nella provincia di Modena.

La concessione dell'esdebitazione è disposta dal giudice valutata la meritevolezza del debitore e verificata l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

Requisiti soggettivi

  • Il debitore deve essere persona fisica meritevole in situazione di incapienza
  • Il debitore può accedere all'esdebitazione solo per una volta

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pubblicato il 14/10/2022 ultima modifica 02/12/2022