Sicurezza materiale elettrico

La DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2014/35/UE recepita in Italia con il D.Lgs. 19/05/2016 n. 86, è entrata in vigore il 26/05/2016 e sostituisce le disposizioni della Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE, recepita in Italia con la Legge 18 ottobre 1977 n. 791, che è abrogata. La direttiva bassa tensione (LVD) si applica a tutto il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato con un tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua. Le tensioni si riferiscono all'ingresso elettrico o all'uscita, e non alle tensioni che possono generarsi all'interno della attrezzature.

I seguenti prodotti sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva "Bassa Tensione":

  • Apparecchiature elettriche per l'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva
  • Materiali elettrici per radiologia e uso clinico
  • Componenti elettrici degli ascensori
  • Contatori di elettricità, che sono coperti da altre direttive comunitarie, e:
  • Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico
  • Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici
  • Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri, che finora non sono coperti da alcuna direttiva Comunità e quindi non devono essere marcati CE.

Destinatari

Il D.Lgs. n. 86/2016 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti, importatori e dei distributori di prodotti elettrici.

Modalità operativa

I fabbricanti, all'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del loro materiale elettrico,garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I.

I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato III.

Qualora la conformità del materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all'allegato III e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato.

I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico.

I fabbricanti indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte anche in lingua italiana.

I fabbricanti garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Gli importatori immettono sul mercato solo il materiale elettrico conforme.

Prima di immettere il materiale elettrico sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul materiale elettrico sia apposta la marcatura CE, che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6. Gli importatori indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana. Gli importatori garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana.

I distributori, prima di mettere il materiale elettrico a disposizione sul mercato, verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui il materiale elettrico deve essere messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 3, commi 5 e 6, e all'articolo 5, comma 3.

La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò non è possibile o la natura del materiale elettrico non lo consente, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Vigilanza

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy avvalendosi delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti e, previa intesa, dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.

Normativa

  • Decreto Legislativo n. 86 del 19 maggio 2016
  • Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014
  • Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001

Azioni sul documento

pubblicato il 28/08/2019 ultima modifica 08/01/2024