Sicurezza giocattoli

Il D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 54 ha recepito la nuova Direttiva 2009/48/CE e sostituirà la 88/378/CEE dal 20 luglio 2011 per i requisiti fisico-meccanici ed elettrici e dal 20 luglio 2013 per i requisiti chimici. Fino al 19 luglio 2011, quindi, i giocattoli conformi alla Direttiva 88/378/CEE potranno continuare ad essere immessi sul mercato. Dal 20 luglio 2011 i giocattoli dovranno essere conformi alla Direttiva 2009/48/CE per i requisiti fisico meccanici ed elettrici e alla 88/378/CEE per i requisiti chimici. Infine, a partire dal 20 luglio 2013 i giocattoli dovranno essere del tutto conformi ai requisiti della Direttiva 2009/48/CE.

La Direttiva 2009/48/CE definisce "giocattoli":
"i prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni" ad eccezione di alcuni di alcuni specifici prodotti riportati nell'Allegato 1 della Direttiva ( tra cui: decorazioni natalizie, modelli ridotti costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti, succhietti di puericultura, ecc.).

VIGILANZA

Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni previste dal presente decreto sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza.

Destinatari

Il Decreto Legislativo n. 54/2011 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori di giocattoli.

Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile il primo operatore commerciale comunitario (importatore/grossista/rappresentante/venditore).

Modalità operativa

A partire dal 20 luglio 2011 i fabbricanti di giocattoli garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'art.9 e all'allegato II del D.Lgs. 54/2011.

I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'art.18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'art.16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'art.13, una dichiarazione CE di conformità e appongono la marcatura CE di cui all'art.14.

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dall'immissione del giocattolo sul mercato.

I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure un altro elemento che ne consenta l'individuazione e che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.

L'importatore acquista i prodotti da fabbricanti affidabili; prima dell'immissione sul mercato comunitario ottiene dal fabbricante la dichiarazione di conformità (obbligatoria per i giocattoli) e la documentazione tecnica, ne verifica la coerenza con il prodotto acquistato, conserva questi documenti nel caso di controllo; indica sul prodotto nome/denominazione o marchio e indirizzo dove poterlo contattare.

Il distributore, prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, verifica la presenza della marcatura CE, dei documenti prescritti, delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, dei dati identificativi del produttore/ importatore e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui sopra.

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato.

La marcatura CE indica la conformità di un prodotto alla legislazione ad esso applicabile e ne consente la libera circolazione nel mercato comunitario.

Sul giocattolo o sul suo imballaggio possono essere riportati anche dei marchi di sicurezza, purché tali marchi non limitino la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Si tratta di marchi volontari che garantiscono che il prodotto è stato certificato da un ente di certificazione indipendente.

Normativa

  • Direttiva n. 88/378/CEE
  • Direttiva n. 2009/48/CE
  • D. Lgs. 27 settembre 1991 n. 313
  • D. Lgs. 11 aprile 2011 n. 54

Azioni sul documento

pubblicato il 28/08/2019 ultima modifica 28/08/2019