Sicurezza generale dei prodotti
Il Regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 stabilisce norme relative alla sicurezza generale dei prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. In caso di prodotti con marcatura CE, come macchinari, dispositivi elettrici o giocattoli, le restrizioni si applicheranno unicamente agli aspetti non ancora regolamentati. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i medicinali, gli alimenti, i mangimi, gli oggetti d'antiquariato o aeromobili.
Per prodotto si intende qualsiasi articolo fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori.
Il prodotto sicuro è qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l'uso del prodotto.
Tutti gli operatori economici sono coinvolti nel garantire la sicurezza dei prodotti. Per operatore economico si intende: il fabbricante, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica.
Obblighi dei fabbricanti
Il fabbricante è qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente all'obbligo generale di sicurezza previsto. Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un'analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. Ove opportuno per quanto riguarda i possibili rischi connessi al prodotto, la documentazione tecnica contiene anche, se del caso:
- un'analisi dei rischi possibili connessi al prodotto e delle soluzioni adottate per eliminare o attenuare tali rischi, ivi compresi i risultati di eventuali relazioni concernenti prove effettuate dal fabbricante o da un terzo per suo conto;
- l'elenco di eventuali norme europee pertinenti o gli altri elementi applicati per soddisfare l'obbligo generale di sicurezza previsto.
I fabbricanti garantiscono che la documentazione tecnica sia sempre aggiornata. Essi tengono tale documentazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e tali autorità possono accedervi su richiesta.
I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l'identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.
I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. I fabbricanti mettono a disposizione dei consumatori canali di comunicazione quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o una sezione apposita del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità, che consentano ai consumatori di presentare reclami e segnalare ai fabbricanti qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con un prodotto.
I fabbricanti garantiscono che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. Tale requisito non si applica se il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni di sicurezza.
Le informazioni supplementari relative ai prodotti e al loro utilizzo possono inoltre essere fornite dagli operatori economici in formato digitale mediante soluzioni elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati.
Obblighi degli importatori
Prima di immettere un prodotto sul mercato gli importatori si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto e che il fabbricante si sia conformato alle prescrizioni, L'importatore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto non sia conforme, non immette il prodotto sul mercato finché esso non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto sia un prodotto pericoloso, l'importatore ne informa immediatamente il fabbricante e si assicura che le autorità di vigilanza del mercato ne siano informate tramite il Safety Business Gateway. Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. Gli importatori si assicurano che le informazioni richieste dal diritto dell'Unione che figurano sull'etichetta fornita dal fabbricante non siano coperte da eventuali altre etichette. Gli importatori si assicurano che il prodotto da loro importato sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, stabilita dallo Stato membro nel quale il prodotto è messo a disposizione sul mercato, tranne nei casi in cui il prodotto può essere utilizzato in condizioni di sicurezza e come previsto dal fabbricante senza tali istruzioni e informazioni. Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità all'obbligo generale di sicurezza. Gli importatori conservano la copia della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dalla data in cui hanno immesso il prodotto sul mercato e cooperano con le autorità di vigilanza del mercato e il fabbricante per garantire che un prodotto sia sicuro.
Obblighi dei distributori
Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato i distributori si accertano che il fabbricante e, se del caso, l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni, a seconda dei casi. I distributori garantiscono che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità all'obbligo generale di sicurezza previsto e la conformità, a seconda dei casi. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto non sia conforme, non mette il prodotto a disposizione sul mercato a meno che non sia stato reso conforme. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha messo a disposizione sul mercato è un prodotto pericoloso o non conforme ne informa immediatamente il fabbricante o l'importatore e si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi. Il distributore provvede affinché le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato ne siano immediatamente informate.
Obblighi dei fornitori di servizi
Fornitore di servizi di logistica è considerata qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell'attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali, i servizi di consegna dei pacchi, nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci.
Obblighi degli operatori economici nelle vendite a distanza
Se gli operatori economici mettono i prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l'offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
- se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile;
- informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
- qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e ai fornitori di mercati online, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione conformemente al diritto nazionale.
Per le violazioni del presente regolamento si applica l'art.11 del DECRETO LEGISLATIVO 12 ottobre 2022, n. 157. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.
Safety gate (ex Rapex)
Il SAFETY GATE è il sistema di allerta rapido adottato dall'Unione Europea per i prodotti pericolosi, grazie al quale le autorità nazionali degli Stati membri dell'Unione notificano alla Commissione Europea i prodotti (ad eccezione degli alimenti, farmaci e presidi medici) e servizi che rappresentano un rischio grave per la sicurezza dei consumatori.
European Commission - Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products