Magazzini Generali
I magazzini generali sono infrastrutture volte a facilitare ed organizzare gli scambi, con i seguenti compiti:
- custodia e conservazione delle merci e derrate depositate;
- rilascio ai depositanti, che ne facciano espressa richiesta, di speciali titoli di commercio col nome di "fede di deposito" e "nota di pegno"
- vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate.
Destinatari
Gli imprenditori che intendono attivare un magazzino generale.
Modalità operativa
Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), per il tramite del Registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) corredata dalla prescritta documentazione.
La semplificazione nel procedimento per l'apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale è disposta da D.lgs. 6 agosto 2012 n. 147 (art.18) che ha trasformato il precedente regime autorizzatorio in Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Il MISE non adotta più decreti di autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale, ma riceve le SCIA presentate dalle imprese interessate e dispone la pubblicazione sul sito ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane -, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.
Vigilanza
Alla Camera di Commercio, è attribuita la vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella propria circoscrizione.
Per i magazzini doganali la vigilanza è esercitata di intesa con la competente autorità doganale.
Il controllo è volto ad accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei magazzini generali;
di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.
Normativa
- R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290: -Ordinamento dei magazzini generali- (Convertito, con modificazioni, nella legge 9 giugno 1927, n. 1158) e succ. modificazioni
- R.D. 16 gennaio 1927 n. 126 -Approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali- e succ. modificazioni
- D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59
- D.lgs. 6 agosto 2012 n. 147