Etichettatura delle calzature

Il D.M. 11/04/1996, così come modificato dal D.M. 30/01/2001, ha recepito la Direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e ha previsto l'obbligo di etichettatura delle calzature.

Con il termine “calzature” si intendono:
tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. (art. 1 c.2 D.M. 11/04/1996).

In particolare rientrano nella definizione di calzature:

  • scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno e stivali di qualsiasi altezza;
  • sandali di tipo vario, espadrilles;
  • scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
  • calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo;
  • calzature in gomma o plastica in unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica) senza suole riportate;
  • calzature usa e getta con suola riportate;
  • calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.

Sono escluse dalla normativa :

  • calzature d'occasione usate;
  • calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
  • calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs.475/92 (dispositivi di protezione individuale);
  • calzature disciplinate dal DPR 904/82 (sostanze pericolose).

Destinatari

Il Decreto Ministeriale 11/04/1996 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti e dei venditori al dettaglio di calzature.

Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile il primo operatore commerciale comunitario (importatore/grossista/rappresentante/venditore).

Modalità operativa

All'immissione di un prodotto sul mercato i fabbricanti garantiscono che tali prodotti sono SICURI ai sensi del Regolamento 988/2023.

Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un'analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. I fabbricanti garantiscono che la documentazione tecnica sia sempre aggiornata e la conservano per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato a disposizione delle autorità di vigilanza.

I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l'identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

I fabbricanti garantiscono che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.

Le informazioni supplementari relative ai prodotti e al loro utilizzo possono inoltre essere fornite dagli operatori economici in formato digitale mediante soluzioni elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati.

Il fabbricante di calzature o suo rappresentante con sede nell'Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenti come tale e che appone sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, deve applicare un'etichetta sulle calzature ed è personalmente responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute.

L'etichetta :

  • deve essere apposta su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali;
  • deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
  • deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
  • deve essere chiaramente leggibile ed accessibile al consumatore;
  • non deve indurre in errore il consumatore;
  • può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
  • può contenere altre indicazioni supplementari per chiarire la qualità e le finiture delle calzature scritte in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Il venditore al dettaglio deve porre in vendita solo calzature etichettate correttamente e deve esporre presso il luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

Sanzioni

Il D. Lgs. n. 190 del 15 novembre 2017 reca la nuova disciplina sanzionatoria del settore tessile e calzaturiero applicabile dal 4 gennaio 2018.

Normativa

  • Regolamento Europeo n. 988/2023
  • Direttiva n. 94/11/CE del 23.03.1994
  • D.M. 11.04.1996 pubblicato su G.U. n. 97 del 26.04.1996
  • D.M. 30.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001
  • D. Lgs. n. 190/2017

Azioni sul documento

pubblicato il 28/08/2019 ultima modifica 18/12/2024