Etichettatura delle calzature

Il D.M. 11/04/1996, così come modificato dal D.M. 30/01/2001, ha recepito la Direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e ha previsto l'obbligo di etichettatura delle calzature.

Con il termine “calzature” si intendono:
tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. (art. 1 c.2 D.M. 11/04/1996).

In particolare rientrano nella definizione di calzature:

  • scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno e stivali di qualsiasi altezza;
  • sandali di tipo vario, espadrilles;
  • scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
  • calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo;
  • calzature in gomma o plastica in unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica) senza suole riportate;
  • calzature usa e getta con suola riportate;
  • calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.

Sono escluse dalla normativa :

  • calzature d'occasione usate;
  • calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
  • calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs.475/92 (dispositivi di protezione individuale);
  • calzature disciplinate dal DPR 904/82 (sostanze pericolose).

Destinatari

Il Decreto Ministeriale 11/04/1996 ha definito e disciplinato una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti e dei venditori al dettaglio di calzature.

Qualora né il fabbricante, né il suo rappresentante abbiano sede nella Comunità, di tale obbligo è personalmente responsabile il primo operatore commerciale comunitario (importatore/grossista/rappresentante/venditore).

Modalità operativa

Il fabbricante di calzature o suo rappresentante con sede nell'Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenti come tale e che appone sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, deve applicare un'etichetta sulle calzature ed è personalmente responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute.

L'etichetta :

  • deve essere apposta su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali;
  • deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
  • deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
  • deve essere chiaramente leggibile ed accessibile al consumatore;
  • non deve indurre in errore il consumatore;
  • può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
  • può contenere altre indicazioni supplementari per chiarire la qualità e le finiture delle calzature scritte in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato sul prodotto o suo imballaggio devono essere indicati l'identità e gli estremi del fabbricante e i dati identificativi del prodotto: tipo (in alternativa marca, modello, articolo, codice, codice a barre).

Il venditore al dettaglio deve porre in vendita solo calzature etichettate correttamente e deve esporre presso il luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

Sanzioni

Il D. Lgs. n. 190 del 15 novembre 2017 reca la nuova disciplina sanzionatoria del settore tessile e calzaturiero applicabile dal 4 gennaio 2018.

Normativa

  • Direttiva n. 94/11/CE del 23.03.1994
  • D.M. 11.04.1996 pubblicato su G.U. n. 97 del 26.04.1996
  • D.M. 30.01.2001 pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001
  • D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005
  • D. Lgs. n. 190/2017

Azioni sul documento

pubblicato il 28/08/2019 ultima modifica 28/08/2019