Etichettatura dei prodotti tessili
Dall'8 maggio 2012 l'etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento Europeo n. 1007/2011.
Tale regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione Europea a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali.
Con il termine "prodotti tessili" si intendono:
tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
Sono assimilati ai prodotti tessili:
- I prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- I rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- Le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di strati superiori o rivestimenti;
- I prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.
Il Regolamento non si applica:
- Ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;
- Ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.
Destinatari
Il Regolamento Europeo n. 1007/2011 definisce e disciplina una serie di adempimenti a carico dei fabbricanti /importatori e dei distributori di prodotti tessili.
Modalità operativa
All'immissione di un prodotto sul mercato i fabbricanti garantiscono che tali prodotti sono SICURI ai sensi del Regolamento 988/2023.
Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un'analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. I fabbricanti garantiscono che la documentazione tecnica sia sempre aggiornata e la conservano per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato a disposizione delle autorità di vigilanza.
I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l'identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.
I fabbricanti garantiscono che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
Le informazioni supplementari relative ai prodotti e al loro utilizzo possono inoltre essere fornite dagli operatori economici in formato digitale mediante soluzioni elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati.
I fabbricanti appongono un'etichetta o contrassegno contenente informazioni sulla composizione fibrosa del prodotto tessile ogni volta che è messo a disposizione sul mercato.
L'etichetta e il contrassegno del prodotto tessile sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata.
Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di un prodotto tessile sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'Allegato I con indicazione della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.
Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono recare una sola etichetta o un solo contrassegno.
Le altre informazioni sono sempre indicate separatamente.
L'etichetta o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore.
Se il prodotto tessile contiene parti non tessili di origine animale (es. bottoni di madreperla, toppe di pelle etc..) in etichetta sarà indicata la frase "contiene parti non tessili di origine animale".
Le descrizioni della composizione fibrosa sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile anche per gli acquisti effettuati per via elettronica.
Un distributore è considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.
Sanzioni
Il D. Lgs. n. 190 del 15 novembre 2017 reca la nuova disciplina sanzionatoria del settore tessile e calzaturiero applicabile dal 4 gennaio 2018.
Normativa
- Regolamento Europeo n. 1007/2011
- Regolamento Europeo n. 988/2023
- L. n. 883/1973
- D. Lgs. n. 194/1999
- D. Lgs. n. 190/2017