Cuoio, pelle, pelliccia
Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68 - Disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria.
Il 26/06/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 68 entrato in vigore il 24/10/2020, il quale reca le disposizioni relative alla definizione dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», alla etichettatura e contrassegno dei materiali nonché dei manufatti con essi fabbricati, qualora gli stessi vengano indicati, con i medesimi termini, tramite qualsiasi modalità di presentazione e di comunicazione, anche in via elettronica, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore e ne detta la relativa disciplina sanzionatoria.
Tuttavia i materiali ed i manufatti di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 68, immessi sul mercato prima del 24 ottobre 2020 e conformi alla previgente normativa, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il 24 ottobre 2020.
Il Decreto Legislativo del 9 giugno 2020, n. 68, non si applica ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e alle definizioni ed all'uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», nei materiali nonché nei manufatti con essi prodotti, fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia né nei medesimi materiali e manufatti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).
La legge n. 1112 del 16 dicembre 1966 è abrogata dal 24/10/2020.
Divieti
Il Decreto vieta l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.
Definizioni
L'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.9 giugno 2020, n. 68 contiene le definizioni sottoriportate:
«cuoio» e «pelle»: con tale termine generale si indica la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio é anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura.
«cuoio pieno fiore»: tale termine viene utilizzato se il materiale mantiene la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide è stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie è stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura;
«cuoio rivestito» e «pelle rivestita»: indica un prodotto di cuoio e pelle nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm;
«pelliccia»: indica i materiali di «cuoio» e «pelle» che mantengono per loro natura sempre il pelo o la lana o entrambi;
«rigenerato di fibre di cuoio»: indica il materiale con un contenuto minimo del 50 per cento in peso di fibre di pelle secca, in cui la cute conciata é disintegrata meccanicamente o chimicamente in particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e, successivamente, con o senza la combinazione di legante chimico, trasformata in fogli.
Etichetta e contrassegno
I materiali e i manufatti, per essere posti in vendita, devono recare un'etichetta o un contrassegno che devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa deve essere saldamente applicata anche mediante supporto attaccato.
Inoltre, qualora un manufatto sia composto oltre che da «cuoio» e «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito» e «pelle rivestita», «pelliccia», «rigenerato di fibre di cuoio» anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte dai materiali sopracitati.
Tale obbligo non si applica ai prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale.
Obblighi dei fabbricanti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988
All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti sono SICURI.
Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un'analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza.
I fabbricanti garantiscono che la documentazione tecnica sia sempre aggiornata e la conservano per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato a disposizione delle autorità di vigilanza.
I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati. Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l'identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano riportate sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.
I fabbricanti garantiscono che il loro prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
Le informazioni supplementari relative ai prodotti e al loro utilizzo possono inoltre essere fornite dagli operatori economici in formato digitale mediante soluzioni elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati.
Vigilanza
Competenti all'accertamento delle violazioni di cui al D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 68 sono:
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti per territorio;
- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera pratica;
- la Guardia di Finanza.
All'accertamento delle violazioni possono provvedere inoltre, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
Le camere di commercio, per i rispettivi controlli, possono avvalersi della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti.
Inoltre, gli organi di accertamento, per le analisi di campione dei materiali utilizzati al fine dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6 del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 68, devono rivolgersi alla Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti e ad altri laboratori accreditati.