Trascrizioni

Richiesta di trascrizione di titoli di proprietà industriale

L'istanza di trascrizione deve essere presentata nei casi previsti dall'art. 138 del d.lgs. 30/2005:

  • gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;
  • gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
  • gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
  • il verbale di pignoramento;
  • il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
  • il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;
  • i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
  • le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
  • i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
  • le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;
  • le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;
  • le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

Destinatari

Titolari di diritti di proprietà industriale che intendono pubblicizzare gli atti con i quali la proprietà viene trasferita, o vengono modificati i diritti personali o reali di godimento su brevetti o marchi con il risultato di rendere opponibili a terzi gli atti trascritti.

Modalità operativa

Occorre presentare:

  1. Modulo TRA-RI o TRA-MA o TRA-RA presentato rispettivamente da Richiedente o Mandatario o Rappresentante al quale è necessario allegare modulo del consenso al trattamento dei dati
  2. Istanza in bollo, diretta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, contenente:
    • il cognome, il nome e il domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;
    • il cognome, il nome del titolare del brevetto e l'indicazione del numero e della data del brevetto stesso (per i brevetti allo stato di domanda si indicherà il numero di verbale e la relativa data di deposito ovvero il numero provvisorio comunicato dall'U.I.B.M.);
    • la data e la natura del titolo che si intende trascrivere - se si tratta di atto pubblico, l'indicazione del notaio che lo ha ricevuto - con gli estremi della registrazione;
    • l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.
  3. Atto che si intende trascrivere, in originale o copia autentica, in bollo, munito delle prescritte autenticazioni, legalizzazioni e registrazioni.
    Qualora tale documento si trovi già allegato ad altra domanda di trascrizione, potrà essere sufficiente fare riferimento allo stesso, citando gli estremi della domanda alla quale il documento è allegato.
  4. Atto di procura o lettera d'incarico, in bollo, ove esista mandatario per la presentazione della domanda.

Il pagamento delle tasse di cc.gg. di euro 81,00 per ogni marchio e/o 50,00 per ciascun brevetto di invenzione, modello di utilità nonché disegno e modello contenuto nell'atto da trascrivere, a cui aggiungersi 34,00 per eventuale lettera d'incarico in caso di marchi si effettuerà con il modello F24 originato al momento in cui si inserisce la domanda e che viene consegnato dall'ufficiale rogante.
Nota bene: la data di deposito della domanda decorrerà a partire dalla data del pagamento effettuato.

Diritti di segreteria

E' richiesto, al momento del deposito presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio, il pagamento in contanti di Euro 10,00 per deposito della domanda con modello cartaceo, più euro 3,00 per diritti di autentica qualora l'interessato richieda una copia conforme all'originale.

Marca da bollo da euro 16,00 da applicare sulla copia da rilasciare al depositante qualora richieda la copia conforme all'originale, avente effetto legale.

Qualora l'atto da trascrivere sia una successione, dovrà anche esibirsi il certificato dell'avvenuta denuncia di successione.
In caso di cessione, in alternativa all'atto notarile, può essere presentata una dichiarazione di avvenuta cessione in bollo, firmata dal cedente e dal cessionario, registrata all'Agenzia delle Entrate.
In caso di fusione, in alternativa all'atto notarile può essere allegato un certificato del registro imprese della Camera di Commercio
I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana autenticata ed asseverata innanzi alle competenti autorità italiane.

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Titoli brevettuali: nuova modalità di deposito telematico e nuova modulistica per deposito cartaceo dal 18 maggio 2015

Normativa

D.Lgs 10/2/2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale.

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pubblicato il 26/08/2019 ultima modifica 01/03/2021