Registrazione per disegno o modello

Richiesta di registrazione per disegno o modello

Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e i modelli che siano nuovi e abbiano carattere individuale.
Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora, si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. Si reputa identico quando le caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purchè destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico le domande con relativa documentazione dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Destinatari

Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa.
I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di esserne riconosciuto autore e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

Modalità operativa

La domanda di registrazione deve essere redatta su apposito modulo Mod. DIS-RI o DIS-MA o DIS-RA presentata rispettivamente da Richiedente o Mandatario o Rappresentante e depositata, presso una delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura presso le Camere di Commercio ciascun giorno lavorativo dalle 9 alle 12 escluso il sabato.

E' necessario allegare alla domanda il modulo del consenso al trattamento dei dati personali.

Titoli brevettuali: nuova modalità di deposito telematico e nuova modulistica per deposito cartaceo dal 18 maggio 2015

Ad essa dovranno essere allegati:

  • la riproduzione grafica del modello o la riproduzione grafica dei prodotti industriali, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi;
  • la descrizione del modello, se necessaria per l'intelligenza del modello medesimo;
  • (eventuale) designazione dell'inventore;
  • (eventuale) lettera d'incarico, atto di procura.

Riproduzione grafica del modello o disegno

I disegni dei modelli devono essere eseguiti a linee di inchiostro nero, indelebile, su carta bianca resistente e non brillante lasciando un margine di almeno due centimetri. Le tavole devono avere le dimensioni, di cm. 21 x 33 (formato A4).

La riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o il campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, deve dare un'idea completa e chiara. In quanto possibile, dalla documentazione anzidetta deve risultare ogni caratteristica che si intenda rivendicare.
Deve contenere specifiche indicazioni sulle dimensioni dei prodotti, nonché sul rapporto fra le parti, quando le dette dimensioni o detto rapporto abbiano una consistente influenza sull'utilità funzionale o sull'effetto estetico dei prodotti medesimi.
I disegni possono essere sostituiti da riproduzioni fotografiche, stampa, fototipia, litografia o fotocopia; oppure può essere presentata una tavola con su fissato il campione del prodotto, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo (questa disposizione si applica in particolare ai modelli relativi ad esempio, ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati).
Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del modello, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.
Le riproduzioni grafiche del modello o dei prodotti o i campioni dei prodotti stessi, se compresi in più tavole, devono essere numerati progressivamente e i numeri delle riproduzioni o dei campioni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, devono essere richiamati nella descrizione se dovuta o, comunque, se presentata.

I disegni devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

Descrizione del disegno e modello

La descrizione deve essere allegata alla domanda, quando si ritiene utile per la realizzazione del modello o disegno; quindi per definire meglio le caratteristiche visibili che si intendono rivendicare.
Deve essere scritta a macchina o a mezzo computer su una sola facciata di carta forte bianca del formato cm 21x30, lasciando un margine di almeno cm.3 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee da consentire correzioni interlineari; ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura. Deve essere composta da titolo, testo e rivendicazioni.
La descrizione deve essere firmata dal richiedente o dal mandatario.

(eventuale) designazione dell'inventore

La designazione dell'inventore deve essere direttamente effettuata nella domanda di modello. In mancanza deve essere allegato alla domanda stessa un separato atto di designazione.

(eventuale) lettera d'incarico

La lettera di incarico, l'atto di procura o la dichiarazione di riferimento a procura generale sono necessari se il deposito avviene a mezzo mandatario.
La rappresentanza delle persone fisiche o giuridiche nelle procedure davanti all'Ufficio Brevetti può essere assunta SOLO da mandatari già iscritti nell'Albo Nazionale, nonché da coloro che sono già iscritti negli Albi degli Avvocati.

I costi di registrazione per disegno e modello sono:
Diritti ministeriali: da pagarsi, secondo lo schema riportato qui sotto, con il modello F24 che viene originato al momento in cui si inserisce la domanda e che viene consegnato dall'ufficiale rogante.
Nota bene: la data di deposito della domanda decorrerà a partire dalla data del pagamento effettuato.
Decreto 2 aprile 2007 Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Euro
Diritti di deposito in formato cartaceo di domanda di registrazione
per un disegno e modello 100,00
Diritti di deposito multiplo in formato cartaceo 200,00
Diritti di deposito in modalità telematica di domanda di registrazione
per un disegno e modello 50,00
Diritti di deposito multiplo in modalità telematica 100,00
Diritto di proroga quinquennale della registrazione per uno o più disegni o modelli oltre il 5° anno
- secondo quinquennio 30,00
- terzo quinquennio 50,00
- quarto quinquennio 70,00
- quinto quinquennio 80,00

Se si richiede la copia conforme all'originale avente effetto legale occorrono due marche da bollo da euro 16,00 da applicare, una su un esemplare del modulo e la seconda sulla copia autentica.
Se il deposito è telematico il bollo virtuale è 20,00 euro.

Diritti di segreteria: dal 26 luglio 2006 è richiesto, al momento del deposito presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio il pagamento (in contanti) di Euro 40,00 per deposito della domanda con modello cartaceo o Euro 15,00 per via telematica, più euro 3,00 per diritti di autentica qualora l'interessato richieda una copia conforme all'originale.

A partire dal 1 gennaio 2025 per i servizi camerali a sportello non sarà accettato il denaro contante e i pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo POS con Carte di credito o di debito o prepagate.
Sono state inoltre attivate le modalità di pagamento online che prevedono il transito attraverso il sistema PagoPA.
Sarà possibile contattare l'ufficio di proprio interesse per ricevere l'Avviso di Pagamento PagoPA, che consente all'utente di effettuare il pagamento presso banche, poste, ricevitorie, tabaccai aderenti alla piattaforma PagoPA.
Il pagamento dovrà avvenire prima del rilascio del documento richiesto.

PagoPAIstruzioni Pagamento SIPA

Accesso piattaforma SIPA
Servizio da selezionare: Marchi e Brevetti

Normativa

D.Lgs 10/2/2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale

Link

Locarno Classification 8° edizione

Azioni sul documento

pubblicato il 26/08/2019 ultima modifica 06/11/2024