Marchi collettivi - Conversione secondo nuova disciplina
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 15/2019, entro il 23 marzo 2020 tutti i marchi collettivi in vita, registrati sulla base della normativa antecedente il D.lgs. 15/2019, devono necessariamente, pena la decadenza del titolo, essere convertiti in marchio collettivo, o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.
La conversione deve avvenire attraverso il deposito di una nuova domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione, ai sensi della nuova disciplina, avendo cura di precisare che trattasi di Conversione in marchio di certificazione (o collettivo a seconda dei casi), così come definito dal decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, del marchio collettivo avente numero di domanda … (inserire il numero di deposito del marchio collettivo registrato secondo la normativa antecedente il D.lgs. 15/2019; nel caso di marchio collettivo già rinnovato, inserire il numero dell'ultima domanda di rinnovo).
In caso di rinnovazione di marchi collettivi, se la scadenza del decennio è antecedente al 23 marzo 2020, la conversione dovrà essere richiesta entro il termine previsto per le domande di rinnovo: mese del primo deposito , o con l'applicazione di una soprattassa , entro i sei mesi successivi.
L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha emanato la Circolare n. 607 "Disposizioni transitorie in materia di conversione del segno in marchio collettivo o marchio di certificazione"