Brevetto per modello di utilità
Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili ed oggetto d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
I requisiti per ottenere un brevetto sono:
- novità: il "trovato" non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per lo stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
- attività inventiva: il "trovato" non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;
- applicazione industriale: il "trovato" deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
- liceità: il "trovato" non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.
Il monopolio, che decorre dalla data di deposito della domanda, dura 10 anni e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.
Destinatari
Il diritto di brevetto per modello di utilità spetta all'autore del nuovo modello e ai suoi aventi causa.
Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'autore del trovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore.
Se peraltro, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è oggetto di tale rapporto, il lavoratore inventore ha diritto ad un equo premio.
Se il trovato è stato realizzato da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell'impresa, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione.
Modalità operativa
La domanda di registrazione deve essere redatta su apposito modulo Mod. MU-RI o MU-MA o MU-RA presentata rispettivamente da Richiedente o Mandatario o Rappresentante e depositata, presso una delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura presso le Camere di Commercio ciascun giorno lavorativo dalle 9 alle 12 escluso il sabato.
E' necessario allegare alla domanda il modulo del consenso al trattamento dei dati personali.
Ogni domanda per modello di utilità deve avere ad oggetto un solo trovato ed è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui i primi 90 giorni, assolutamente inderogabili, riservati all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul trovato; il titolare può decidere di rendere anticipatamente accessibile al pubblico la sua domanda per cui, trascorsi i 90 giorni suddetti (cui non è possibile rinunciare), la domanda diventa visibile.
Il modulo U e il prospetto U devono essere compilati a macchina con l'uso di nastri di colore scuro e devono essere firmati dal richiedente o, per incarico, dal mandatario (munito di lettera d'incarico o di procura, soggette a marca da bollo.
Ad essa dovranno essere allegati:
- descrizione comprendente: un breve riassunto, la descrizione vera e propria e le rivendicazioni;
- disegni del modello;
- (eventuale) designazione dell'inventore;
- (eventuale) lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale.
La descrizione del modello, redatta in lingua italiana, corretta e tecnicamente appropriata, deve riportare nell'intestazione il titolo del modello identico a quello riportato in domanda, deve comprendere un breve riassunto, la descrizione vera e propria e concludersi con una o più rivendicazioni, in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende formare oggetto del brevetto, conformemente al contenuto del titolo, in particolare, le parti essenziali e nuove del modello (ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti).
La descrizione del modello di utilità deve essere scritta a macchina o impressa con inchiostro di colore nero e indelebile su una sola faccia di carta forte bianca, del formato di cm.21 x 30, lasciando un margine di almeno cm.4 alla sinistra del foglio e un adeguato margine agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee da consentire correzioni interlineari; ogni foglio non deve contenere più di 25 linee di scrittura.
I fogli devono essere riuniti in fascicoli in modo che ne sia consentita la lettura senza difficoltà e le pagine devono essere numerate progressivamente.
La descrizione deve essere firmata in calce dal richiedente il brevetto o dal suo mandatario; i singoli fogli devono essere siglati dal medesimo richiedente o mandatario.
Le eventuali cancellature e correzioni apportate sulla descrizione vanno approvate con annotazioni in margine del foglio.
Nel corso della descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche, le indicazioni di pesi o misure date secondo il sistema metrico decimale e le temperature in gradi centigradi.
I disegni del modello devono essere presentati su fogli di carta bianca resistente e non brillante del formato di cm. 21 x 30, lasciando un margine di almeno cm.2. Essi dovranno essere seguiti a regola d'arte e tracciati con inchiostro nero e indelebile oppure stampati con esclusione di qualsiasi tinta o colore. Non sono ammessi disegni riprodotti su carta preparata con processi chimici, come ad esempio processi cianografici, eliografici, fotografici o simili. Sono ammesse, invece, le riproduzioni a mezzo fotocopia.
Le figure, anche quando sono comprese in una sola tavola, devono essere numerate progressivamente ed i numeri delle figure stesse, nonché i numeri delle lettere che servono a contraddistinguere le varie parti, devono essere richiamati nel testo della descrizione nella quale dovrà, inoltre, essere adeguatamente illustrato ciò che le figure, come pure le varie parti di esse, rappresentano.
Nelle tavole dei disegni è vietato indicare la scala e l'uso delle legende esplicative ad eccezione di scritte quali “acqua”, “vapore”, “sezione A-B”, “aperto”, “chiuso”.
I due esemplari di ogni tavola di disegno devono essere firmati dal richiedente o dal suo mandatario.
(eventuale) designazione dell'inventore:
La designazione dell'inventore deve essere direttamente effettuata nella domanda di modello. In mancanza deve essere allegato alla domanda stessa un separato atto di designazione.
(eventuale) lettera d'incarico:
La lettera di incarico, l'atto di procura sono necessari se il deposito avviene a mezzo mandatario.
La lettera d'incarico va redatta su carta bollata e compilata in conformità del modello riportato di seguito. Essa va firmata dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.
La rappresentanza delle persone fisiche o giuridiche nelle procedure davanti all'Ufficio Brevetti può essere assunta SOLO da mandatari già iscritti nell'Albo Nazionale, nonché da coloro che sono già iscritti negli Albi degli Avvocati.
A partire dal 1 gennaio 2025 per i servizi camerali a sportello non sarà accettato il denaro contante e i pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo POS con Carte di credito o di debito o prepagate.
Sono state inoltre attivate le modalità di pagamento online che prevedono il transito attraverso il sistema PagoPA.
Sarà possibile contattare l'ufficio di proprio interesse per ricevere l'Avviso di Pagamento PagoPA, che consente all'utente di effettuare il pagamento presso banche, poste, ricevitorie, tabaccai aderenti alla piattaforma PagoPA.
Il pagamento dovrà avvenire prima del rilascio del documento richiesto.
I costi di brevetto per modello di utilità sono:
- Diritti ministeriali: da pagarsi, secondo lo schema riportato qui sotto, con il modello F24 che viene originato al momento in cui si inserisce la domanda e che viene consegnato dall'ufficiale rogante.
Nota bene: la data di deposito della domanda decorrerà a partire dalla data del pagamento effettuato.
Gli importi sono fissati dal Decreto 2 aprile 2007 Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Euro Se la descrizione, riassunto e disegni sono in modalità telematica 50,00 Se la descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo 120,00 Per mantenere in vita il brevetto dopo il quinto anno secondo quinquennio 500,00 - Diritti di segreteria: dal 26 luglio 2006 è richiesto, al momento del deposito presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio il pagamento (in contanti) di Euro 40,00 per deposito della domanda con modello cartaceo o Euro 15,00 per via telematica, più euro 3,00 per diritti di autentica qualora l'interessato richieda una copia conforme all'originale.
- Due Marche da bollo da Euro 16,00 qualora il depositante richieda la copia conforme all'originale avente effetto legale.
Per invio telematico bollo virtuale di euro 20,00.
Istruzioni Pagamento SIPA
Accesso piattaforma SIPA
Servizio da selezionare: Marchi e Brevetti
Precisazioni per la compilazione della domanda di brevetto per modello di utilità
Quando si intende rivendicare, in base alle convenzioni internazionali vigenti, la priorità di una domanda già depositata si deve produrre idoneo documento contenente oltre il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione e la data di deposito della domanda.
I documenti di priorità e le descrizioni devono essere accompagnate dalla fedele traduzione in lingua italiana.
Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova documentale di essere successore o avente causa del titolo.
Nullita' e decadenza del brevetto
Il brevetto è nullo se:
- è privo dei requisiti richiesti;
- rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
- la descrizione non è sufficientemente chiara e completa;
- l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- il titolare non aveva diritto ad ottenerlo.
Il brevetto decade se:
- il trovato non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.
- Non viene effettuato nei termini il pagamento del diritti quinquennale dovuto.
Normativa
D.Lgs 10/2/2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale