BREXIT: Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito
In attesa dell'approvazione formale, l'accordo entrerà in vigore in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.
Di seguito si riportano le prime indicazioni fornite da Unioncamere.
"L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.
Esso prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall'accordo.
Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine delle merci previste dall'accordo stesso.
La qualificazione tecnica dell'operazione di scambio rimane quella di esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all'art. 8, D.P.R. n. 633/72.
Origine delle merci e regole per gli scambi
L'origine sarà determinata in base alle regole dell'accordo; saremo quindi nella sfera dell'origine preferenziale.
Per facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea. Le regole sull'origine sono contenute alle pagine da 27 a 41 dell'accordo e negli allegati ANNEX ORIGIN da 1 a 6.
Per l'attestazione di origine l'accordo prevede che:
- sia compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;
- può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
- è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
- può applicarsi a:
- un'unica spedizione di uno o più prodotti importati;
- spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.
La dichiarazione prevista dall'accordo (ANNEX ORIG-4) ha il contenuto seguente e può essere resa nelle lingue di tutti i Paesi dell'UE:
Note di compilazione:
- If the statement on origin is completed for multiple shipments of identical originating products within the meaning of point (b) of Article ORIG.19(4) [Statement on Origin] of this Agreement, indicate the period for which the statement on origin is to apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. If a period is not applicable, the field may be left blank.
- Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations applicable within theUnited Kingdom. Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank.
- Indicate the origin of the product: the United Kingdom or the Union.
- Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.
Inoltre, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.
Non è previsto che tali dichiarazioni siano validate da altri soggetti terzi, quali le Camere di commercio.
Da tutto ciò emerge chiaramente che non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dalle Camere per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.
E' stato, inoltre, previsto dall'Accordo il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato, aspetto quest'ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.
L'accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l'automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.
Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.
In materia di trasporto stradale è stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.
Carnet ATA
... la DG TAXUD ha confermato che i Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna a partire dal 1 gennaio 2021.
Per facilitare l'orientamento degli operatori che devono fare dogana quando raggiungono o lasciano il Regno Unito con mezzi di terra è stato predisposto un opuscolo, qui allegato, che potrà essere distribuito ai titolari dei Carnet destinati alla Gran Bretagna.
Alla pagina seguente del portale WorldPass sono stati pubblicati i link all'accordo e a una brochure informativa realizzata dalla Commissione europea: http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098"