Sanzioni Registro Imprese
Il termine per la presentazione delle domande per l'iscrizione nel Registro Imprese è di 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento.
Il termine è ridotto a 10 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società cooperative.
La sanzione amministrativa per ritardata od omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese ammonta a:
Soggetti | Importo sanzione (pagamento in misura ridotta art. 16 della legge n.689/81) |
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Euro 20,00 (art. 2194 c.c.) |
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Euro 20,00 (art. 2194 c.c.) |
Violazioni commesse fino al 14/11/2011
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Euro 412 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.) Euro 549,34 per ritardo deposito del bilancio delle società di capitali e della situazione patrimoniale dei consorzi. Sanzione prevista a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.) |
Violazioni commesse dal 15/11/2011
per istanze presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine |
Euro 68,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.) Euro 91,56 per ritardo deposito del bilancio delle società di capitali e della situazione patrimoniale dei consorzi. Sanzione prevista a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.) |
Violazioni commesse dal 15/11/2011
per istanze presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza del termine |
Euro 206 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.) Euro 274,66 per ritardo deposito del bilancio delle società di capitali e della situazione patrimoniale dei consorzi. Sanzione prevista a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.) |
La sanzione si applica ad ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda.
In particolare, l'art. 5 della legge n. 689/81 dispone che "Quando più persone concorrono in un violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".
Destinatari
Tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda in quanto obbligati principali e la società in quanto obbligata in solido (art. 6 legge n. 689/81).
I soggetti sanzionabili sono individuati sulla base della norma che prevede l'adempimento dell'iscrizione nel Registro Imprese.
A titolo esemplificativo sono passibili di sanzione gli amministratori, i sindaci effettivi, i titolari di imprese individuali, i notai, i Dottori commercialisti ed esperti contabili, il rappresentante comune degli obbligazionisti (art. 2417 c.c.) e il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari (artt. 2447 octies e 2417 c.c.).
Modalità operativa
Il termine per la presentazione delle domande per l'iscrizione nel Registro Imprese è di 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento.
Il termine è ridotto a 10 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società cooperative.
Per il computo del termine entro cui provvedere all'adempimento dell'iscrizione si osservano le seguenti regole:
- i 30 giorni si computano dal giorno successivo a quello della data dell'atto o dell'evento;
- quando il termine cade di sabato o di giorno festivo la domanda è considerata tempestiva (cioè in termine) se la presentazione è avvenuta il primo giorno lavorativo successivo;
- per le pratiche spedite tramite posta (istanze con allegato supporto informatico digitale) fa fede la data del timbro postale di spedizione.
Per poter effettuare il pagamento liberatorio (cioè senza ingiunzioni di pagamento) sulla base degli importi sopra indicati, il versamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento della violazione amministrativa.
Modalità di pagamento
L'importo della sanzione + le spese di procedimento/notifica (€ 49,00 e/o € 30,00) vanno pagate con modello F23 in base alle disposizioni indicate sul verbale stesso. L'interessato deve poi trasmettere il modello F23 pagato all'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena.
Per le società viene emesso un verbale per ogni obbligato principale e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli obbligati principali notificato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:
- tutti i singoli verbali dei soggetti obbligati principali con relative spese di procedimento/notifica,
oppure
- il verbale notificato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli obbligati principali e di tutte le spese di procedimento/notifica.
Ulteriori profili della procedura
Qualora gli interessati non intendano provvedere al pagamento in misura ridotta potranno far pervenire scritti difensivi al competente ufficio dell'Area Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali - Ufficio Sanzioni nonché chiedere di essere sentiti entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento di infrazione amministrativa. Tale ufficio provvederà a norma dell'art. 18 della legge n. 689/81(ordinanza-ingiunzione).
Normativa
- Codice Civile artt. 2194 - 2630
- Legge n. 580/93
- DPR n. 581/95
- DPR n. 558/99
- Legge n. 689/81