Sanzioni Registro Imprese

Le sanzioni amministrative del Registro Imprese previste dal codice civile vengono elevate in caso di ritardo od omissione nella presentazione delle domande per l'iscrizione nello stesso Registro.

Il termine per la presentazione delle domande per l'iscrizione nel Registro Imprese è di 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento.

Il termine è ridotto a 10 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società cooperative.

La sanzione amministrativa per ritardata od omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese ammonta a:

Soggetti Importo sanzione
(pagamento in misura ridotta art. 16 della legge n.689/81)
  • Imprenditori individuali: iscrizioni, modificazioni e cessazioni
Euro 20,00
(art. 2194 c.c.)
  • Notai: iscrizioni dell’atto costitutivo, modificazioni dello statuto di società di capitali, iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone (quando istituite con atto pubblico), trasferimento d’azienda, cessione di partecipazione sociali di s.r.l.
  • Commercialisti: deposito di atti informatici di cessione di partecipazione sociali di s.r.l.
Euro 20,00
(art. 2194 c.c.)

Violazioni commesse fino al 14/11/2011
(se lo scadere del 1^ giorno di ritardo, corrispondente al momento in cui si verifica l'illecito amministrativo, è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica, in virtù del principio di legalità e irretroattività posto dall'art. 1 della legge n. 689/81, la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. nel testo previgente alla modifica introdotta dall'art. 9, comma 5, della legge 11/11/2011, n. 180, in vigore dal 15/11/2011. Si veda, fra l'altro, a tal proposito la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3647/C del 27/12/2011)

  • Società
  • Consorzi

Euro 412 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.)

Euro 549,34 per ritardo deposito del bilancio delle società di capitali e della situazione patrimoniale dei consorzi. Sanzione prevista a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.)

Violazioni commesse dal 15/11/2011
(per le considerazioni sopra esposte, se il giorno in cui si verifica l'illecito amministrativo è coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dall'art. 2630 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 11/11/2011, n. 180, in vigore dal 15/11/2011)

  • Società
  • Consorzi

per istanze presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine

Euro 68,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.)

Euro 91,56 per ritardo deposito del bilancio delle società di capitali e della situazione patrimoniale dei consorzi. Sanzione prevista a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.)

Violazioni commesse dal 15/11/2011
per le considerazioni sopra esposte, se il giorno in cui si verifica l'illecito amministrativo è coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dall'art. 2630 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 11/11/2011, n. 180, in vigore dal 15/11/2011)

  • Società
  • Consorzi

per istanze presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza del termine

Euro 206 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.)

Euro 274,66 per ritardo deposito del bilancio delle società di capitali e della situazione patrimoniale dei consorzi. Sanzione prevista a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione (art. 2630 c.c.)

La sanzione si applica ad ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda.
In particolare, l'art. 5 della legge n. 689/81 dispone che "Quando più persone concorrono in un violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

Destinatari

Tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda in quanto obbligati principali e la società in quanto obbligata in solido (art. 6 legge n. 689/81).

I soggetti sanzionabili sono individuati sulla base della norma che prevede l'adempimento dell'iscrizione nel Registro Imprese.
A titolo esemplificativo sono passibili di sanzione gli amministratori, i sindaci effettivi, i titolari di imprese individuali, i notai, i Dottori commercialisti ed esperti contabili, il rappresentante comune degli obbligazionisti (art. 2417 c.c.) e il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari (artt. 2447 octies e 2417 c.c.).

Modalità operativa

Il termine per la presentazione delle domande per l'iscrizione nel Registro Imprese è di 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento.

Il termine è ridotto a 10 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società cooperative.

Per il computo del termine entro cui provvedere all'adempimento dell'iscrizione si osservano le seguenti regole:

  • i 30 giorni si computano dal giorno successivo a quello della data dell'atto o dell'evento;
  • quando il termine cade di sabato o di giorno festivo la domanda è considerata tempestiva (cioè in termine) se la presentazione è avvenuta il primo giorno lavorativo successivo;
  • per le pratiche spedite tramite posta (istanze con allegato supporto informatico digitale) fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Per poter effettuare il pagamento liberatorio (cioè senza ingiunzioni di pagamento) sulla base degli importi sopra indicati, il versamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento della violazione amministrativa.

Modalità di pagamento

L'importo della sanzione + le spese di procedimento/notifica (€ 49,00 e/o € 30,00) vanno pagate con modello F23 in base alle disposizioni indicate sul verbale stesso. L'interessato deve poi trasmettere il modello F23 pagato all'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena.

Per le società viene emesso un verbale per ogni obbligato principale e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli obbligati principali notificato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:

  • tutti i singoli verbali dei soggetti obbligati principali con relative spese di procedimento/notifica,

oppure

  • il verbale notificato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli obbligati principali e di tutte le spese di procedimento/notifica.

Ulteriori profili della procedura

Qualora gli interessati non intendano provvedere al pagamento in misura ridotta potranno far pervenire scritti difensivi al competente ufficio dell'Area Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali - Ufficio Sanzioni nonché chiedere di essere sentiti entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento di infrazione amministrativa. Tale ufficio provvederà a norma dell'art. 18 della legge n. 689/81(ordinanza-ingiunzione).

Normativa

  • Codice Civile artt. 2194 - 2630
  • Legge n. 580/93
  • DPR n. 581/95
  • DPR n. 558/99
  • Legge n. 689/81

Azioni sul documento

pubblicato il 21/03/2019 ultima modifica 02/09/2021