Sanzioni R.E.A.

Le sanzioni amministrative del R.E.A. vengono elevate in caso di ritardo od omissione nella presentazione delle denunce per l’acquisizione dei dati nello stesso R.E.A. ovvero nell’ipotesi di denunce non veritiere.

Il termine per la presentazione delle denunce è di 30 giorni dalla data dell’evento.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo viene applicata una sanzione amministrativa determinata nella seguente misura:

Tipo violazione

Importo sanzione (Euro)
(pagamento in misura ridotta art.16 L. 689/81)

Tardata denuncia dal 31° al 60° giorno

10,00

Omessa denuncia e tardata denuncia dal 61° giorno

51,33

Denuncia non veritiera

10,00

La sanzione si applica ad ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda. In particolare, l'art. 5 della legge n. 689/81 dispone che "Quando più persone concorrono in un violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".

Destinatari

Tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda in quanto obbligati principali (titolari di imprese individuali e legali rappresentanti di società ad esclusione dei procuratori) nonchè la società in quanto obbligata in solido (art. 6 legge n. 689/81).

Modalità operativa

Il termine per la presentazione delle denunce al R.E.A. è di 30 giorni dalla data dell’evento.
Per il computo del termine entro cui provvedere all’adempimento della presentazione della denuncia si osservano le seguenti regole:

  • i 30 giorni si computano dal giorno successivo a quello della data dell’evento
  • quando il termine cade di sabato o di giorno festivo la denuncia è considerata tempestiva (cioè in termine) se la presentazione è avvenuta il primo giorno lavorativo successivo
  • per le pratiche spedite tramite posta (istanze con allegato supporto informatico digitale) fa fede la data del timbro postale di spedizione

Nel caso in cui non venga rispettato il termine previsto, verrà emesso verbale di accertamento di infrazione amministrativa per l’applicazione della sanzione secondo gli importi sopra indicati.

Per poter effettuare il pagamento liberatorio (cioè senza ingiunzioni di pagamento) sulla base degli importi di cui sopra, il versamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento della violazione amministrativa ovvero presso gli sportelli dell'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio.

Modalità di pagamento

L'importo della sanzione + le spese di procedimento/notifica (€ 49,00 e/o € 30,00) vanno pagate con modello F23 in base alle disposizioni indicate sul verbale stesso. L'interessato deve poi trasmettere il modello F23 pagato all'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena.

Per le società viene emesso un verbale per ogni obbligato principale e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli obbligati principali notificato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:

  • tutti i singoli verbali dei soggetti obbligati principali con relative spese di procedimento/notifica,

oppure

  • il verbale notificato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli obbligati principali e di tutte le spese di procedimento/notifica.

Modalità di pagamento abbreviato

Il trasgressore che decide di pagare immediatamente la sanzione R.E.A. e/o Albo Imprese artigiane tramite addebito sul conto Telemaco deve indicare nel riquadro "note" della pratica la dicitura:
"Denuncia presentata fuori termine - Si richiede l'addebito della sanzione sul conto prepagato Telemaco".

Questa modalità consente di ridurre i costi delle spese di procedimento e notifica da € 49,00 a € 30,00.

All'utente verrà rilasciata la ricevuta di protocollo comprensiva delle somme addebitate per la sanzione, per l'istruttoria (spese di procedimento), oltre ai diritti di segreteria e al bollo se dovuto. Non verrà inviato nessun verbale di accertamento e non sarà possibile presentare atti difensivi.

Ulteriori profili della procedura

Qualora gli interessati non intendano provvedere al pagamento in misura ridotta potranno far pervenire scritti difensivi al competente ufficio dell’Area Risorse Finanziarie, Umane e Patrimoniali - Ufficio Sanzioni nonché chiedere di essere sentiti entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento di infrazione amministrativa. Tale ufficio provvederà a norma dell’art. 18 della legge n. 689/81 (ordinanza-ingiunzione).

Normativa

  • Art. 3 del D.L. n. 357/87 conv. dalla legge n. 435/87
  • legge n. 630/81
  • artt. 1,2 e 11 del D.M. 09/03/1982
  • legge n. 580/93
  • D.P.R. n. 581/95
  • DPR n. 558/99
  • Legge n. 689/81

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pubblicato il 28/02/2017 ultima modifica 02/09/2021