Società di Mutuo Soccorso

Decreto ministeriale 21 dicembre 2018

Modifiche per l'iscrizione delle società di mutuo soccorso.
Il decreto introduce ulteriori semplificazioni a favore delle SMS in sede di modifica dello statuto costitutivo, alleggerendo il peso burocratico e le formalità connesse. Il decreto è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Decreto del 10 ottobre 2017

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2017 il Decreto 10 ottobre 2017 del MISE che apporta modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di "Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alla imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative".
Si tratta di modifiche divenute necessarie in seguito all'entrata in vigore delle norme di modifica del Codice del Terzo settore (tra cui l'art. 44, co. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 per cui non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50mila euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi).
Il decreto è entrato in vigore il 3 novembre scorso.

Precedente Disciplina

La disciplina delle società di mutuo soccorso contenuta nella legge 15/04/1886, n. 3818, è stata modificata ed integrata dall'art. 23 del d.l. 18/10/2012, n. 179 (conv. dalla legge 17/12/2012, n. 221).
In particolare, a norma del primo comma del citato art. 23, le società di mutuo soccorso sono iscritte nella Sezione Speciale Imprese Sociali del Registro Imprese secondo i criteri e modalita stabilite con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, decreto emanato in data 06/03/2013.
Tali società sono, altresì, tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'Albo delle società cooperative.

Ai predetti adempimenti sono tenute anche le società di mutuo soccorso esistenti alla data di acquisizione di efficacia del predetto decreto 06/03/2013, ossia alla data del 20/05/2013.

In particolare:

1) le società iscritte nel Registro Imprese in sezioni diverse dalla Sezione Imprese Sociali, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.), il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886, sono iscritte d'ufficio nella Sezione Speciale, a seguito della presentazione all'Ufficio Registro Imprese di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la predetta conformità, sottoscritta digitalmente da un amministratore della società.

Tale attestazione deve contenere anche la dichiarazione riassuntiva dei nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina;

2) le società iscritte nel Registro Imprese in sezioni diverse dalla Sezione Imprese Sociali, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.), il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886, presentano all'Ufficio Registro Imprese, entro il 20 novembre 2013 (sei mesi dalla data di efficacia del citato decreto), una domanda di iscrizione nella Sezione Speciale allegando l'atto costitutivo e lo statuto riformato in conformità ai citati articoli 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886 come modificata ed integrata.

Alla domanda deve essere anche allegata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente da un amministratore della società portante l'attestazione riassuntiva dei nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina;

3) le società non iscritte nel Registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.), presentano all'Ufficio Registro Imprese, entro il 20 novembre 2013, una domanda di iscrizione nella Sezione Speciale allegando l'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 3818/1886 come modificata ed integrata.

Alla domanda deve essere anche allegata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente da un amministratore della società portante l'attestazione riassuntiva dei nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina;

Qualora le società di mutuo soccorso - esistenti alla data del 20/05/2013 - non provvedano ai predetti adempimenti nel termine del 20/11/2013, l'Ufficio Registro Imprese inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.

Modalità operative per il deposito dell'istanza al Registro Imprese - casi 2) e 3)

Deposito della deliberazione di adeguamento dello statuto (caso 2]) o l'atto costitutivo e statuto (caso 3]) con il mod. S2 (caso 2]) - S1 (caso 3]) sottoscritto digitalmente dal notaio (compilato nei riquadri corrispondenti alle modificazioni e nel riquadro 20 con l'indicazione del deposito dello statuto aggiornato). Codice atto A99.

Dovranno poi essere allegati i seguenti modelli:

  • mod. XX Note con la seguente dicitura: "Deposito statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15/04/1886, n. 3818, come modificati dal D.L. 18/10/2012, n. 179 (decreto convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221). E' stata, inoltre, modificata la denominazione sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto 06/03/2013 del Ministero Sviluppo Eonomico. Si richiede, pertanto, l'iscrizione della società nella Sezione Imprese Sociali del Registro delle Imprese di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24/03/2006, n. 155";
  • mod. S5 per richiedere l'iscrizione nella Sezione Imprese Sociali.

Dovranno, inoltre, essere allegati (oltre alla deliberazione di adeguamento dello statuto e lo statuto aggiornato) i seguenti documenti:

  • modello di procura Com.Unica con il quale il legale rappresentante della società delega il notaio alla presentazione della presente istanza ai fini dell'iscrizione nella Sezione Imprese Sociali;
  • dichiarazione sostitutiva riassuntiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente da uno degli amministratori della società (come previsto dall'art. 4, quarto comma, del citato decreto 06/03/2013), da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica con indicazione della data della loro nomina.

Importi per l'iscrizione nella Sezione Imprese Sociali:
Diritti di segreteria: Euro 90
Imposta di bollo: Euro 65.