PEC nel Registro delle Imprese

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica regolata da un'apposita normativa e rilasciata da un gestore autorizzato che consente di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.

La PEC garantisce inoltre la certezza dell'invio, della consegna, dell'immodificabilità del contenuto e della riservatezza del messaggio, oltreché dell'identificazione certa della casella mittente.
Per poter usufruire delle funzionalità di PEC, non è sufficiente una casella di posta normale, ma occorre acquisire una casella (di PEC appunto) da un gestore di Posta Elettronica Certificata autorizzato.

"PEC al Cittadino" (CEC-PAC) non può essere iscritta nel Registro Imprese

La CEC-PAC (la cosiddetta "PEC al Cittadino", con dominio @postacertificata.gov.it), introdotta con il DPCM 6/5/2009, è uno strumento che viene rilasciato al cittadino esclusivamente per uso personale, e nella veste di cittadino e non ad esempio di titolare d'impresa. Pertanto è un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra Pubblica Amministrazione e cittadino: non sono infatti previste comunicazioni al di fuori di tale canale, per esempio tra cittadino e cittadino, o nelle relazioni tra realtà aziendali, nei rapporti con banche, clienti e fornitori. Per questi motivi la CEC-PAC non può essere iscritta nel Registro Imprese.

Si veda anche la Circolare Ministero dello Sviluppo Economico pr. 146535 del 10/09/2013 dove si ribadisce che la "PEC del cittadino" non può rappresentare il "domicilio elettronico" dell'impresa, con valenza generale nei confronti dei terzi.

PEC univoca

In base a chiarimenti Ministeriali non è possibile iscrivere una medesima PEC su due distinte imprese.

Con lettera circolare del 9 maggio 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che "alla luce della normativa vigente, risulta oggi indubitabile che per ogni impresa (sia essa societaria o individuale) debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile".

Pertanto ogni impresa è tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese di un proprio univoco, autonomo indirizzo di posta elettronica, esclusivamente riconducibile alla stessa.

Si invitano le imprese a verificare la propria PEC e presentare le eventuali modifiche se necessarie.

Per tutte le informazioni e dettagli vedi allegati pubblicati sul sito del MISE e disponibili anche in questa pagina.

Chi rilascia la PEC

Gli indirizzi PEC possono essere acquistati - anche via Internet - dai gestori abilitati da AGID, Agenzia per l'Italia Digitale.

Sul sito AGID è consultabile l’elenco dei gestori abilitati.

PEC società

La Legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008, all’art. 16 prevede: “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (il D.L.185/2008) “ tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”;
Successivamente l'art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 16 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 che indica “L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata”.
L'ufficio, pertanto, provvederà a sospendere le istanze presentate da società che non hanno ancora provveduto a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese, chiedendo la regolarizzazione
Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3645/c del 03/11/2011, ha fornito indicazioni operative per l'iscrizione nel Registro Imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria.

PEC imprese individuali

Modifiche introdotte dalla Legge di Conversione del Decreto Sviluppo bis
Pubblicata nella G.U. n. 294 del 18/12/2012 la Legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante, tra le altre cose, l'obbligo a carico delle imprese individuali, in sede di prima iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 5).
La Legge di conversione anticipa, poi, al 30 giugno 2013 (precedentemente era stabilito il 31 dicembre 2013) il termine della comunicazione dell'indirizzo di P.E.C. per le imprese individuali già iscritte al Registro imprese - attive e non soggette a procedura concorsuale.
L'ufficio registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni (non più tre mesi come originariamente previsto dal decreto). Trascorso tale periodo la domanda si intende non presentata.

PEC del curatore

Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. da parte del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore.

La Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto dal 1^ gennaio 2013 nell'ambito delle procedure concorsuali un nuovo adempimento pubblicitario al Registro Imprese.
In particolare, a norma dell'art. 17, comma 2 bis, del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla Legge 17/12/2012, n. 221), comma introdotto dall'art. 1, comma 19, n. 3), lett. b), della Legge 24/12/2012, n. 228, il curatore (nel fallimento), il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
La comunicazione dovrà avvenire per via telematica mediante il procedimento di Comunicazione Unica.
L'adempimento per il curatore è esente da imposta di bollo ed è soggetto a diritti di segreteria nella misura di Euro 10,00 mentre, per il commissario giudiziale e il commissario liquidatore, è soggetto ad imposta di bollo (Euro 65,00 società di capitali, Euro 59,00 società di persone, Euro 17,50 imprese individuali) e a diritti di segreteria di Euro 30,00 per le società ed Euro 18,00 per le imprese individuali.

Compilazione della modulistica

  • INT/P di modifica del curatore o del commissario con compilazione del campo "indirizzo posta elettronica certificata";
  • Modello NOTE nel quale occorre indicare: "Comunicazione della P.E.C. da parte del curatore fallimentare (o del commissario) ai sensi dell'art. 1, comma 19, n. 3), lett. b), della legge n. 228/2012. La notifica della nomina alla carica di curatore (o commissario) è avvenuta in data .....".

Modalità operativa

L'ufficio Registro imprese di Modena evidenzia, inoltre, che, dall'esame delle comunicazioni delle caselle PEC sino ad oggi pervenute, è stato riscontrato che molte di esse risultano non ancora attive.
Tenuto conto che l'attivazione della PEC costituisce condizione necessaria per rendere "effettiva" la loro pubblicità nel Registro Imprese, si evidenzia che prima della spedizione della pratica la casella indicata dovrà essere attivata sulla base delle indicazioni fornite dal gestore.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO IMPRESE
"Pratica semplice"

Per agevolare le imprese, sul portale RegistroImprese.it, è stata predisposta una procedura semplificata on-line che permette ai legali rappresentanti di effettuare in completa autonomia tale adempimento. La procedura non richiede registrazione, nè autenticazione, ma semplicemente il possesso del dispositivo di firma digitale.

"Pratica ComunicaStarweb"
Utilizzando l'applicativo ComunicaStarweb è possibile predisporre una pratica telematica di comunicazione di P.E.C. nella quale molti campi vengono precompilati con i dati già presenti negli archivi camerali riducendo la digitazione e la possibilità di errori.
Per la spedizione della pratica è necessario aver sottoscritto il contratto RegistroImprese on-line - Telemaco Pay.

"Pratica FedraPlus"
Utilizzando questo Programma (ora disponibile la nuova versione 6.61.04) si compila la pratica che dovrà poi essere inviata telematicamente tramite l'applicativo ComUnica.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Pec società:
Indicazioni dettagliate per la compilazione delle procedure suddette oltre ad altre informazioni utili, sono consultabili nella "Guida alla compilazione della pratica di Comunicazione Unica per la dichiarazione della PEC delle società" versione: 1.0 del 04.10.2011 presente tra gli allegati.

Pec Impresa individuale:
Contestualmente all’iscrizione, deve essere indicato nel campo “Sede dell'impresa”, all'indirizzo della sede, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Contestualmente ad altri adempimenti o con successiva istanza di variazione volta esclusivamente alla comunicazione della PEC, deve essere indicato nel campo “Variazione sede dell'impresa”.

COSTI
L’iscrizione del solo indirizzo di posta elettronica certificata nel registro imprese e le eventuali successive variazioni, sono esenti da diritti di segreteria, imposta di bollo e tariffe.
Invece, qualora la PEC venga comunicata contestualmente a qualsiasi altra domanda di iscrizione e/o modifica, l’istanza è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo e del diritto di segreteria, previsti per l'adempimento “principale”.

CONSULTAZIONE INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI PEC (INI-PEC)
INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano realizzato da InfoCamere in attuazione del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179.
Chiunque, attraverso il portale telematico INI-PEC, può accedere alla sezione di ricerca, cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse e se l'azienda o il professionista cercato è presente nell'indice, INI-PEC fornisce all'utente l'indirizzo richiesto.

Normativa

  • Art. 16, co. 6 del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009
  • Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3645/c
  • Art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
  • Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 9 maggio 2014
  • MISE - Circolare n. 146535 del 10/09/2013 - PEC al cittadino
  • MISE - Circolare n. 0190532 del 20/11/2013 - PEC del curatore
  • MISE - Circolare n. 0017980 del 04/02/2013 - PEC imprese fallite

Link

RegistroImprese.it

Registroimprese - PEC - Pratica Semplice

Fedra Plus - Area download

Comunica Starweb