Startup e PMI Innovative
Con la presente si invitano i soggetti ancora inadempienti a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, l'attestazione di mantenimento dei requisiti.
Si ricorda che, come prescritto dall'articolo 25, comma 16 del D.L. 179 del 2012 (per le startup) e dall'articolo 4, comma 7 del D.L 3 del 2015 (per le PMI innovative), il mancato deposito della dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti e comporta la sanzione reale della cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.
Le citate norme, recentemente modificate dal DL 76 del 2020, prevedono che: "Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.".
La norma è replicata anche per le PMI innovative.
Come indicato dal Mise - con Circolare del 10 settembre - la fase procedimentale si chiude il 30 settembre prossimo e, pertanto, prima di tale scadenza è ammesso "eccezionalmente" il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione e applicazione della sola sanzione pecunaria.