Sospensione feriale dei termini (dal 01 al 31 agosto) per atti di fusione e altri atti che prevedono termini analoghi
L'Ufficio del Registro delle Imprese comunica che, in relazione al termine di legge indicato dall'art. 2503 c.c. (opposizione dei creditori all'atto di fusione) lo stesso, sentito anche il Giudice del Registro delle Imprese di Modena, sia soggetto alla sospensione feriale dei termini giudiziari. Quanto sopra in linea con la tesi maggioritaria seguita dalla giurisprudenza in quanto l'opposizione ex art 2503 cc e procedimenti analoghi (come quelli di seguito indicati) introduce un giudizio (contenzioso) civile e come tale sottoposto alla disciplina della sospensione dei termini feriali dei giudizi civili ordinari, a differenza di coloro che ritengono il procedimento non oggetto di sospensione e lo qualificano come procedimento stragiudiziale.
Di conseguenza si ritiene che la sospensione feriale dei termini possa applicarsi ad altre fattispecie analoghe regolate dal codice civile, in particolare - a titolo esemplificativo - i seguenti atti:
- procedimenti di scissione (art. 2506ter c.c.),
- procedimenti di trasformazione eterogenea (art. 2500novies),
- procedimenti di riduzione del capitale(art. 2306 per le società di persone e art. 2445 per le società di capitali),
- procedimenti di cancellazione (art. 2311 per le società di persone e art. 2492 per le società di capitali),
- procedimenti per l'esclusione del socio di società di persone (art. 2287),
- procedimenti per la revoca della liquidazione (art. 2487ter).
Si ricorda che la legge 162/2014 ha disposto che il periodo di sospensione feriale dei termini giudiziari decorre dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Si fa presente che eventuali fattispecie diverse come provvedimento cautelare reclamabile (ex art 669 terdecies CPC non soggetto a sospensione dei termini) vanno comunque riscontrate con verifiche presso il Tribunale.