Nomina organo di controllo o revisore (art. 2477 c.c.)
Si ricorda che da oggi, 16 dicembre 2019, entrano in vigore le nuove disposizioni contenute nell'articolo 2477 c.c., come modificato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, relativo alle crisi di impresa, e dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55.
Come già pubblicato, dal 16 marzo 2019 è in vigore l'art. 379 del codice della crisi d'impresa (D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 febbraio 2019), che ha modificato l'articolo 2477 del codice civile relativo all'organo di controllo delle società a responsabilità limitata e delle cooperative a responsabilità limitata.
Successivamente, con il D.L 18 aprile 2019 n. 32 in vigore dal 19/04/2019 sono stati ulteriormente modificati i limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore unico.
Di conseguenza il nuovo art. 2477 c.c. ora prevede che
"la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità."
La norma stabilisce che le società a responsabilità limitata (ivi comprese le società consortili) e le società cooperative a responsabilità limitata devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (unicamente in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo), entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore (pertanto entro il 16 dicembre 2019).
Se l'assemblea non provvede alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.