Mancata comunicazione al Registro Imprese del domicilio digitale dell'impresa: attribuzione d'ufficio e contestuale sanzione

Al via la nuova campagna informativa

Sei in regola con il domicilio digitale della tua impresa?

Il domicilio digitale, sotto forma di PEC, è prerequisito essenziale per l'iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di commercio.

Inoltre tutte le imprese già iscritte, che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, dovranno provvedere alla regolarizzare tramite apposita comunicazione al Registro delle Imprese.

In assenza di regolarizzazione, l'impresa sarà sottoposta al pagamento di una sanzione amministrativa e all'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di commercio. Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale, al pari delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, equivalgono alla notificazione per mezzo posta e si intenderanno notificate non appena rese disponibili presso tale domicilio digitale, a prescindere dall'avvenuta lettura da parte del destinatario.

Le Camere di commercio sono ormai prossime al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all'applicazione delle relative sanzioni: le imprese non in regola con il domicilio digitale possono ancora comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio.

Per verificare la regolarità della propria posizione, per scoprire come comunicare la propria PEC e per maggiori informazioni consultare la pagina informativa Uniocamere sul domicilio digitale dove è disponibile anche un canale di assistenza dedicato.

Link

Sito informativo Unioncamere

Il sito informativo domiciliodigitale.unioncamere.gov.it è lo strumento semplice e veloce che consente a ciascuno di verificare la regolarità del domicilio digitale della propria impresa e trovare informazioni utili sulla PEC e sull'obbligo che investe le imprese.

Riferimenti normativi

Art. 37 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella legge n. 120/2020 che prevede:

  • Sanzione per società: art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro)
  • Sanzione per imprese individuali: art. 2194 del codice civile, in misura triplicata (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro)

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pubblicato il 12/07/2022 ultima modifica 13/07/2022