Guida interattiva agli adempimenti societari
Rispetto alla nuova Guida interattiva in vigore dal 16 novembre e obbligatoria dal 1 febbraio 2016, ad integrazione delle precedenti newsletter (inviate e pubblicate in data 11 e 13 novembre) si evidenziano di seguito le principali differenze e novità rispetto al Manuale nazionale degli adempimenti con integrazioni per l'Emilia Romagna seguito fino ad oggi e tuttora in uso.
La nuova Guida interattiva contiene diverse schede che riportano significative differenze, tra cui si segnalano per importanza le seguenti:
- variazione dell'indirizzo PEC: così come riportato nella Direttiva del 27 aprile 2015 del Ministro dello sviluppo Economico, è previsto un termine di 30 giorni (l'adempimento tardivo sarà soggetto a sanzione);
- liquidazione delle società di capitali: è dovuta l'allegazione dei modelli intercalari P con i quali comunicare la cessazione degli amministratori che interviene a seguito della nomina dei liquidatori;
- forma degli atti: come tutti gli atti soggetti ad iscrizione o deposito, anche i documenti acquisiti dall'Ufficio a fini meramente istruttori devono essere prodotti in forma copia per immagine digitale (scansione) dell'originale cartaceo; unica alternativa, è che siano sottoscritti digitalmente direttamente dai loro originari firmatari.
- costituzione e modificazione di consorzio: è comunque richiesto l'intervento del notaio, per la stipulazione dell'atto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata, oppure per la produzione dell'estratto della scrittura non autenticata e registrata.
Riepilogo delle disposizioni immediatamente operative
Le disposizioni più rilevanti già evidenziate nella newsletter del 13 novembre 2015 ed elencate nella pagina degli aggiornamenti del Manuale Nazionale Adempimenti Registro Imprese in linea dal 12/11/2015
- costituzione di società di capitali unipersonali con contestuale comunicazione di socio unico: la comunicazione di socio unico, prescritta dall'art. 2470 c.c. 4° comma, è considerata adempimento autonomo anche se eseguito nell'ambito della stessa Comunicazione Unica; di conseguenza, è soggetta al pagamento dei costi amministrativi in aggiunta a quelli che gravano sulla domanda di iscrizione dell'atto costitutivo. Al diritto di segreteria di 90 € previsto per l'atto costitutivo, deve essere sommato un altro diritto di 90 € per la comunicazione del socio unico; inoltre, deve essere pagato l'importo di 65 € a titolo di imposta di bollo;
- variazione dati di interesse dell'Albo delle società cooperative: con aggiornamenti del 07/12/2015 eliminati i diritti di segreteria di 40 €. Dovuti solo 16 € di imposta di bollo (schede del manuale 4.2.2 e 4.2.3);
- revoca della liquidazione di società di capitali con il consenso dei creditori: l'adempimento è da eseguire necessariamente in due fasi (due distinte pratiche), unico sistema che consente di identificare univocamente i creditori che devono esprimere il loro consenso; per la seconda fase sono dovuti 90 € di diritti di segreteria e 65 € di imposta di bollo.
Deposito delle scritture contabili delle società di capitali cancellate
Si invita ad attenersi a quanto indicato nella scheda 6.1.21 "Istanza di cancellazione: approfondimenti sul deposito dei libri sociali", che resterà in vigore anche dopo il 1 febbraio 2016, del "Manuale nazionale degli adempimenti del registro imprese con integrazioni per l'Emilia Romagna", con riferimento al deposito dei libri sociali a seguito della cancellazione di società di capitali. Per questo adempimento viene confermata l'indicazione nell'apposito riquadro del modulo S3 del luogo nel quale verranno conservati i libri sociali.