Codice della crisi d'impresa: Nuovo art. 2477 Codice Civile
Dal 16 marzo 2019 è in vigore l'art. 379 del codice della crisi d'impresa (D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 febbraio 2019), che ha modificato l'articolo 2477 del codice civile relativo all'organo di controllo delle società a responsabilità limitata e delle cooperative a responsabilità limitata.
Dalla nuova disposizione emerge che risultano significativamente diminuiti i limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore unico.
Il nuovo art. 2477 c.c., infatti, prevede che "la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità."
La norma stabilisce che le società a responsabilità limitata (ivi comprese le società consortili) e le società cooperative a responsabilità limitata devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto(unicamente in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo), entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore (pertanto entro il 16 dicembre 2019).
Tuttavia, per le società per cui scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nel 2019, si auspica che tale adeguamento sia adottato già nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2018 (di regola, nel periodo aprile - giugno 2019) anche per consentire al nuovo organo di esplicare con maggiore efficacia la propria funzione già nel corso dell'esercizio 2019.
Tutto ciò al fine di agevolare i professionisti che, se nominati a ridosso della scadenza prevista dalla legge (16 dicembre 2019), dovrebbero eseguire comunque l'attività di revisione per l'intero esercizio, con la difficoltà di entrare in carica ad esercizio quasi concluso senza aver potuto pianificare efficacemente i controlli sul bilancio di esercizio 2019.