Campagna Bilanci: omesso deposito bilanci di esercizio
Infatti, a seguito di verifiche effettuate presso il Registro delle Imprese relativamente al mancato adempimento all'obbligo di deposito al Registro dei bilanci di esercizio, previsto dall'art. 2435 c.c., si è registrata una significativa percentuale di inadempienti per le imprese soggette all'obbligo.
Ricordato che, ai sensi dell'art. 2435 c.c., il deposito rappresenta un preciso obbligo a carico degli amministratori delle società di capitali e cooperative, da assolvere entro 30 gg. dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci dei documenti relativi.
Evidenziato che l'art. 2630 c.c. stabilisce che "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".
Considerato che, il perdurare dell'inadempimento rischia seriamente di minare il principio di trasparenza sotteso all'azione amministrativa nonché la regolare tenuta del Registro delle Imprese (che a tutti gli effetti rappresenta un pubblico registro), ovvero per dare piena attuazione al principio di completezza della pubblicità che regge il Registro delle Imprese, ex art. 8 della Legge 580/1993 e s.m.i., si è ritenuto opportuno invitare le imprese interessate, con nota inviata tramite PEC) ad una verifica in ordine alle circostanze esposte al fine di adottare gli opportuni interventi correttivi circa il recupero di tali depositi.
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