Bilanci 2014

Novità introdotte dalle nuove istruzioni per la compilazione della modulistica

Di seguito si evidenziano alcune delle modifiche e novità introdotte dalla Circolare 3668/c del 27/02/2014 relativamente al modulo B (Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali).

Bilancio Consolidato

L'art. 42 cit. del D. Lgs. 127/1991 prevede che il bilancio consolidato sia depositato "con il bilancio d'esercizio"; per esigenze informatiche, tuttavia, il deposito di tali due bilanci non è possibile mediante un'unica pratica.
Di conseguenza, dopo avere provveduto (mediante presentazione di un modulo B) al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese tenute all'adempimento di cui al presente paragrafo presenteranno per il deposito il bilancio consolidato mediante un ulteriore modulo B con allegato un modulo Note recante gli estremi relativi al modulo B del bilancio ordinario.
Ciò evidenzierà il "collegamento" tra i due adempimenti al fine dell'applicazione del corretto diritto di segreteria e della corretta imposta di bollo.

Bilancio Sociale

Il decreto ministeriale emanato in attuazione dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 155/2006, ha previsto che tra i documenti che l'ente impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese vi siano:

  • (omissis) 
  • b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa; 
  • c) il bilancio sociale, di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; 
  • d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione; 
  • (omissis). 

Ai fini del deposito dei documenti di cui alle sopra richiamate lettere b), c) e d) si ritengono utilizzabili le modalità già indicate nel precedente paragrafo B) Bilancio consolidato, al fine di evidenziare il "collegamento" degli adempimenti in questione e, quindi, dell'applicazione del corretto diritto di segreteria e della corretta imposta di bollo.

Casi particolari

Il deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete va effettuato solo dall'impresa di riferimento (anche se trattasi di impresa individuale), presso l'Ufficio del registro imprese ove questa ha la sede.

Il deposito del bilancio delle aziende speciali e delle istituzioni é consentito anche per i soggetti iscritti unicamente al REA.

Deposito per l'Albo Cooperative

Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo dalle società cooperative e società di mutuo soccorso che hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo Cooperative.

Il riquadro va compilato in occasione del deposito del bilancio con lo stesso modulo.

Non si deve più compilare ed allegare il modulo C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni.

Vanno effettuate alcune dichiarazioni tramite la spunta delle informazioni riportate.

Va sempre effettuata la dichiarazione di permanenza o meno delle condizioni di mutualità prevalente.

In caso di dichiarazione di permanenza della mutualità prevalente, questa va documentata riportando ulteriori informazioni, non altrimenti desumibili.

Altre informazioni verranno invece recepite automaticamente dai documenti di bilancio allegati alla pratica.

Va sempre aggiornato il numero dei soci ed indicata l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza.

Elenchi soci

Per le persone fisiche , anche non residenti, che a qualsiasi titolo vanno iscritte nel R.I. o nel REA, è sempre obbligatoriamente richiesto il C.F. italiano (es. nuovi soci da inserire nei modelli S).

Ulteriori informazioni e specifiche nel Manuale Bilanci Unioncamere 2014 di prossima pubblicazione (nel frattempo disponibile manuali e linee guide 2013).