Ateco - La ricerca della normativa per l'inizio attività d'impresa
Notizie e aggiornamenti
La Legge n. 58/2019 ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita di alcolici, abolita con la Legge n. 124/2017. Queste le novità:
- dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della nuova normativa, per avviare l'attività di vendita al minuto o la somministrazione di alcolici, deve essere presentata la comunicazione al SUAP, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, poiché lo stesso SUAP è tenuto a trasmetterla all'Ufficio delle dogane;
- entro il 31 dicembre 2019, gli esercizi di vendita o somministrazione con sede fissa che hanno avviato l'attività nel periodo 29 agosto 2017-29 giugno 2019, devono presentare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente la denuncia di attivazione di esercizio di vendita utilizzando il modulo di denuncia reperibile nel sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; analogo obbligo è previsto per quegli esercenti che, avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP, prima del 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza, per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.
Tutti gli operatori già in esercizio, in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 124/2017, ovvero prima del 29 agosto 2017, in possesso quindi della licenza fiscale, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento. Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, non sono soggette all'obbligo di denuncia fiscale.